IL CONSOLIDATO PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ CONDIVISA NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (SENTENZA N. 5912/2019)
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 5912/2019) conferma il consolidato il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.
La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, occorre tener conto dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione ai sensi dell’art 183 (relativamente alla definizione di Produttore) e del combinato disposto degli artt. 178 e 188 del D.Lgs. 152/2006 e più in generale con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga” dettato dall’art. 174 par. 2 del Trattato comunitario.
I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti assumono una posizione di garanzia rispetto a determinate regole di condotta, la cui violazione li espone secondo il principio di “responsabilità condivisa” a conseguenze penali ed amministrative. E’ una forma di responsabilità estesa che va al di là del campo pratico di azione di ciascun operatore del settore, fino alla reciproca verifica delle abilitazioni amministrative degli stessi.
Parliamo di “responsabilità solidale” in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di gestione dei rifiuti e, nello specifico, la sentenza affronta la questione relativa al dovere di verificare l’autorizzazione del trasportatore conferente, che ricade in capo all’impianto di recupero che li accetta, per poi avviarli all’effettivo recupero, così come l’onere di controllare il regolare svolgimento delle fasi successive e le relative autorizzazioni.
Le considerazione di cui finora si pongono, inoltre, in linea con i contenuti della Direttiva Quadro 2008/98/CE; in particolare l’art 15 della Direttiva precisa che “la responsabilità del produttore non si esaurisce con il trasferimento ad altro soggetto che si occupi del trattamento o recupero o smaltimento … compreso le operazioni effettuate dal commerciante e dall’intermediario”.
Art 178 Principi
“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”
Art. 183 Definizioni
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
Art 188 Responsabilità della gestione dei rifiuti
“Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.”
La Corte di Cassazione (con sentenza n. 5912/2019) conferma il consolidato il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.
La responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, occorre tener conto dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione ai sensi dell’art 183 (relativamente alla definizione di Produttore) e del combinato disposto degli artt. 178 e 188 del D.Lgs. 152/2006 e più in generale con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga” dettato dall’art. 174 par. 2 del Trattato comunitario.
I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti assumono una posizione di garanzia rispetto a determinate regole di condotta, la cui violazione li espone secondo il principio di “responsabilità condivisa” a conseguenze penali ed amministrative. E’ una forma di responsabilità estesa che va al di là del campo pratico di azione di ciascun operatore del settore, fino alla reciproca verifica delle abilitazioni amministrative degli stessi.
Parliamo di “responsabilità solidale” in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’attività di gestione dei rifiuti e, nello specifico, la sentenza affronta la questione relativa al dovere di verificare l’autorizzazione del trasportatore conferente, che ricade in capo all’impianto di recupero che li accetta, per poi avviarli all’effettivo recupero, così come l’onere di controllare il regolare svolgimento delle fasi successive e le relative autorizzazioni.
Le considerazione di cui finora si pongono, inoltre, in linea con i contenuti della Direttiva Quadro 2008/98/CE; in particolare l’art 15 della Direttiva precisa che “la responsabilità del produttore non si esaurisce con il trasferimento ad altro soggetto che si occupi del trattamento o recupero o smaltimento … compreso le operazioni effettuate dal commerciante e dall’intermediario”.
Art 178 Principi
“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”
Art. 183 Definizioni
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
Art 188 Responsabilità della gestione dei rifiuti
“Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.”
Luca D'Alessandris