Esclusione degli sfalci e potature dalla normativa sui rifiuti, solo se riutilizzati come biomassa per produrre energia o in agricoltura.

La Cassazione con sentenza n. 9348/2020 ribadisce che l’esclusione dalla normativa sui rifiuti prevista dall’art. 185, comma 1, lett. e) del D.L.gs 152/2006, e relativa (come nel caso preso in esame) a materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato, ceduazioni o sdradicamenti naturali costituiti da alberi, o ceduazioni, vige nei limiti in cui siano gestiti a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.

Gli “sfalci e potature” sono comunque rifiuti, che sono sottoposti alla rigorosa normativa in materia, pertanto, soltanto se si rispettano le disposizioni di cui all’art. 185, potranno esserne esclusi, fermo restando, il rispetto dell’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, ovvero, il rispetto delle condizioni dettate affinché un “residuo di produzione” possa qualificarsi “Sottoprodotto”, e quindi escluso dall’applicazione della normativa sui rifiuti.

L’esclusione dalla normativa dei rifiuti deve comunque essere dimostrata dal Produttore, anche nel rispetto della normativa tecnica di settore, come nel caso del riutilizzo dei “residui di produzione”, disciplinata dal DECRETO 13/10/2016 N. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. – nel cui Allegato 1, disciplina le Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia:

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e    le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l’impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall’articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b).

E Sezione 2 del citato decreto, Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione Parte A:

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

 

La sentenza ha affrontato anche il divieto di “abbruciamento” degli scarti vegetali al di fuori delle condizioni dettate dall’art. 182, comma 6-bis, confermando la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/2006, se svolto senza autorizzazione, ove prevista, ovvero se svolta da enti o imprese aventi personalità giuridica.

_______________________

D.Lgs 152/2006 - Art. 185 Esclusioni dall’ambito di applicazione

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

D.Lgs 152/2006  - Art. 184-bis Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 25 , in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

 

22.03.2020   

www.consulenzagestionerifiuti.it

La Cassazione con sentenza n. 9348/2020 ribadisce che l’esclusione dalla normativa sui rifiuti prevista dall’art. 185, comma 1, lett. e) del D.L.gs 152/2006, e relativa (come nel caso preso in esame) a materiale vegetale proveniente dalla manutenzione del verde pubblico e privato, ceduazioni o sdradicamenti naturali costituiti da alberi, o ceduazioni, vige nei limiti in cui siano gestiti a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante.

Gli “sfalci e potature” sono comunque rifiuti, che sono sottoposti alla rigorosa normativa in materia, pertanto, soltanto se si rispettano le disposizioni di cui all’art. 185, potranno esserne esclusi, fermo restando, il rispetto dell’art. 184-bis del D.Lgs 152/2006, ovvero, il rispetto delle condizioni dettate affinché un “residuo di produzione” possa qualificarsi “Sottoprodotto”, e quindi escluso dall’applicazione della normativa sui rifiuti.

L’esclusione dalla normativa dei rifiuti deve comunque essere dimostrata dal Produttore, anche nel rispetto della normativa tecnica di settore, come nel caso del riutilizzo dei “residui di produzione”, disciplinata dal DECRETO 13/10/2016 N. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti. – nel cui Allegato 1, disciplina le Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia:

1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di biogas e    le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione.

2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, è individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l’impiego e di una serie di operazioni ed attività che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall’articolo 6, commi 1 e 2.

3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b).

E Sezione 2 del citato decreto, Biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione Parte A:

1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo.

 

La sentenza ha affrontato anche il divieto di “abbruciamento” degli scarti vegetali al di fuori delle condizioni dettate dall’art. 182, comma 6-bis, confermando la configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma 1 del D.Lgs 152/2006, se svolto senza autorizzazione, ove prevista, ovvero se svolta da enti o imprese aventi personalità giuridica.

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D.Lgs 152/2006 - Art. 185 Esclusioni dall’ambito di applicazione

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

D.Lgs 152/2006  - Art. 184-bis Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 25 , in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

 

22.03.2020   

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Articolo scritto il 22-03-2020

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