L’essenzialità del titolo autorizzativo nel trasporto dei rifiuti. Cass. Sez. Pen. sentenze n. 13902/2020 e n. 13105/2020.
Chiunque svolga, in assenza del titolo autorizzativo, l’attività di trasporto rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, è sanzionato ai sensi dell’art 256 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006.
E’ quanto conferma la Corte di Cassazione III Sez. Pen. con le sentenze n. 13902/2020 e n. 13105/2020.
In particolare, la prima sentenza, rigetta il ricorso e condanna, un soggetto che trasportava rifiuti inerti non destinati al riutilizzo, provenienti da attività edile, e scaricati presso la sede della società del soggetto in questione. L’imputato sostiene di non essere punibile per la tenuità del fatto (ai sensi art 131 bis cod. pen.) e che , ai fini della configurabilità del reato descritto , non basta un trasporto occasionale di rifiuti ma la prova dello svolgimento di una vera e propria attività di gestione rifiuti.
La Suprema Corte ha ritenuto invece che, la condotta sanzionata dall’art 256 comma 1, D.lgs n. 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, senza autorizzazione un’attività che rientra negli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 dello stesso decreto e che possa essere anche secondaria o subordinata all’esercizio di un’attività primaria che, prevede, per il suo svolgimento un titolo autorizzativo e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
Nel caso descritto, seppur il trasporto illecito è stato appurato in una sola circostanza, non risulta un’episodio isolato sulla base di una serie di “indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito” .
Affinché l’attività svolta possa essere considerata come illecita di gestione dei rifiuti (reato di cui all’art. 256 D.lgs 152/2006) è sufficiente “anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma.”
Anche la sentenza 13105/2020, conferma, ai sensi dell’art 256 comma 1 D.lgs 252/2006 la presenza di un reato relativo al trasporto di rifiuti senza autorizzazione e ritiene che, è sufficiente, un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice. Infatti, “secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice”.
Escludendone l’occasionalità ex art. 193, comma 5 del D.Lgs 152/2006, elemento che avrebbe escluso il reato contestato.
Sebbene nel caso in questione, la polizia giudiziaria ha annotato che al momento del controllo l’imputato stava scaricando solo due lavatrici, la Corte ha evidenziato una serie di elementi che facessero, invece pensare ad un’attività organizzata e tutt’altro che episodica.
La sentenza ha, infatti, evidenziato che “l’imputato aveva utilizzato per il trasporto di rifiuti un furgone della moglie, che l’imputato è stato colto mentre scaricava dal furgone rifiuti come lavatrici, computer, stendini, pannelli in metallo, pneumatici, parti di arredamento e…altro, nelle attività di scarico si era servito di una carriola, il materiale, al momento del controllo era in parte sulla carriola, in parte a terra e in parte sul furgone, che i cumuli di rifiuti presenti sul suolo coprivano un’area di circa 30 metri quadri e che nel furgone c’era parecchio materiale ferroso.”
Pertanto alla stregua di ciò, la sentenza afferma irrevocabilmente la responsabilità dell’imputato.
21/05/2020
www.consulenzagestionerifiuti.it
Chiunque svolga, in assenza del titolo autorizzativo, l’attività di trasporto rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, è sanzionato ai sensi dell’art 256 commi 1 e 2 del D.Lgs 152/2006.
E’ quanto conferma la Corte di Cassazione III Sez. Pen. con le sentenze n. 13902/2020 e n. 13105/2020.
In particolare, la prima sentenza, rigetta il ricorso e condanna, un soggetto che trasportava rifiuti inerti non destinati al riutilizzo, provenienti da attività edile, e scaricati presso la sede della società del soggetto in questione. L’imputato sostiene di non essere punibile per la tenuità del fatto (ai sensi art 131 bis cod. pen.) e che , ai fini della configurabilità del reato descritto , non basta un trasporto occasionale di rifiuti ma la prova dello svolgimento di una vera e propria attività di gestione rifiuti.
La Suprema Corte ha ritenuto invece che, la condotta sanzionata dall’art 256 comma 1, D.lgs n. 152/2006 è riferibile a chiunque svolga, senza autorizzazione un’attività che rientra negli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 dello stesso decreto e che possa essere anche secondaria o subordinata all’esercizio di un’attività primaria che, prevede, per il suo svolgimento un titolo autorizzativo e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità.
Nel caso descritto, seppur il trasporto illecito è stato appurato in una sola circostanza, non risulta un’episodio isolato sulla base di una serie di “indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito” .
Affinché l’attività svolta possa essere considerata come illecita di gestione dei rifiuti (reato di cui all’art. 256 D.lgs 152/2006) è sufficiente “anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma.”
Anche la sentenza 13105/2020, conferma, ai sensi dell’art 256 comma 1 D.lgs 252/2006 la presenza di un reato relativo al trasporto di rifiuti senza autorizzazione e ritiene che, è sufficiente, un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice. Infatti, “secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) ha natura di reato istantaneo e non abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un unico trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice”.
Escludendone l’occasionalità ex art. 193, comma 5 del D.Lgs 152/2006, elemento che avrebbe escluso il reato contestato.
Sebbene nel caso in questione, la polizia giudiziaria ha annotato che al momento del controllo l’imputato stava scaricando solo due lavatrici, la Corte ha evidenziato una serie di elementi che facessero, invece pensare ad un’attività organizzata e tutt’altro che episodica.
La sentenza ha, infatti, evidenziato che “l’imputato aveva utilizzato per il trasporto di rifiuti un furgone della moglie, che l’imputato è stato colto mentre scaricava dal furgone rifiuti come lavatrici, computer, stendini, pannelli in metallo, pneumatici, parti di arredamento e…altro, nelle attività di scarico si era servito di una carriola, il materiale, al momento del controllo era in parte sulla carriola, in parte a terra e in parte sul furgone, che i cumuli di rifiuti presenti sul suolo coprivano un’area di circa 30 metri quadri e che nel furgone c’era parecchio materiale ferroso.”
Pertanto alla stregua di ciò, la sentenza afferma irrevocabilmente la responsabilità dell’imputato.
21/05/2020
www.consulenzagestionerifiuti.it
Luca D'Alessandris