CUBETTI DI PORFIDO DEFINITI RIFIUTI E NON SOTTOPRODOTTI SE ACCATASTATI FRAMMISTI A MATERIALE EDILE. SENTENZA 14746/2020

"> CUBETTI DI PORFIDO DEFINITI RIFIUTI E NON SOTTOPRODOTTI SE ACCATASTATI FRAMMISTI A MATERIALE EDILE. SENTENZA 14746/2020 – Luca d'Alessandris

CUBETTI DI PORFIDO DEFINITI RIFIUTI E NON SOTTOPRODOTTI SE ACCATASTATI FRAMMISTI A MATERIALE EDILE. SENTENZA 14746/2020

La sentenza 14746 /2020 della Suprema Corte, definisce come rifiuti e non sottoprodotti, i cubetti di porfido derivanti da lavori di manutenzione della sede stradale qualora siano accatastati in un’area misti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio.

La S.C. ribadisce i principi dell’art 184 bis del D.Lgs 152/2006, che stabilisce le condizioni per attribuire la qualifica di sottoprodotto:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

I requisiti disposti dall’art. 184 bis , ai fini della qualifica di sottoprodotto devono coesistere contestualmente.

Nel caso oggetto del ricorso per cassazione, la Corte ha invece ritenuto la mancata rispondenza dei requisiti ex art. 184 bis, poichè parte del materiale rinvenuto  era presente nell’area (sottoposta preventivamente a sequestro in quanto si presentava come discarica abusiva poiché non autorizzata) già dal 2018 e quindi relativo a lavorazioni edili precedenti , escludendo la configurabilità di deposito temporaneo, ma soprattutto “ha escluso che i cubetti di porfido provenienti dai lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale del Comune di Solofra possano essere qualificati come sottoprodotti, evidenziando che la presenza di materiali proveniente da lavori eseguiti nel 2018 e le caratteristiche dei cubetti di porfido, frammisti a scarti di conglomerato bituminoso e di calcestruzzo cementizio e a pezzi di guaina bituminosa richiedeva, per il riutilizzo dei cubetti in porfido , una operazione di trattamento, incompatibile con la qualificazione degli stessi come sottoprodotti.”

Pertanto, la mancanza di certezza del riutilizzo, confermata dal fatto che parte del materiale era presente nell’area già dall’anno precedente, rispetto alla data degli accertamenti, e la necessità di sottoporre i cubetti a specifiche pratiche di trattamento esulanti dalle normali pratiche industriali per poterli riutilizzare  o commercializzare, escludono la possibilità che essi possono essere qualificati come sottoprodotti e quindi riutilizzabili nello stato in cui sono stati rinvenuti.

24/06/2020

www.consulenzagestionerifiuti.it

La sentenza 14746 /2020 della Suprema Corte, definisce come rifiuti e non sottoprodotti, i cubetti di porfido derivanti da lavori di manutenzione della sede stradale qualora siano accatastati in un’area misti a materiale bituminoso e a calcestruzzo cementizio.

La S.C. ribadisce i principi dell’art 184 bis del D.Lgs 152/2006, che stabilisce le condizioni per attribuire la qualifica di sottoprodotto:

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

I requisiti disposti dall’art. 184 bis , ai fini della qualifica di sottoprodotto devono coesistere contestualmente.

Nel caso oggetto del ricorso per cassazione, la Corte ha invece ritenuto la mancata rispondenza dei requisiti ex art. 184 bis, poichè parte del materiale rinvenuto  era presente nell’area (sottoposta preventivamente a sequestro in quanto si presentava come discarica abusiva poiché non autorizzata) già dal 2018 e quindi relativo a lavorazioni edili precedenti , escludendo la configurabilità di deposito temporaneo, ma soprattutto “ha escluso che i cubetti di porfido provenienti dai lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale del Comune di Solofra possano essere qualificati come sottoprodotti, evidenziando che la presenza di materiali proveniente da lavori eseguiti nel 2018 e le caratteristiche dei cubetti di porfido, frammisti a scarti di conglomerato bituminoso e di calcestruzzo cementizio e a pezzi di guaina bituminosa richiedeva, per il riutilizzo dei cubetti in porfido , una operazione di trattamento, incompatibile con la qualificazione degli stessi come sottoprodotti.”

Pertanto, la mancanza di certezza del riutilizzo, confermata dal fatto che parte del materiale era presente nell’area già dall’anno precedente, rispetto alla data degli accertamenti, e la necessità di sottoporre i cubetti a specifiche pratiche di trattamento esulanti dalle normali pratiche industriali per poterli riutilizzare  o commercializzare, escludono la possibilità che essi possono essere qualificati come sottoprodotti e quindi riutilizzabili nello stato in cui sono stati rinvenuti.

24/06/2020

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Articolo scritto il 24-06-2020

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