CARTA E CARTONE - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO, IL MATTM EMETTE LA BOZZA, SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO.
In attuazione dell’art. 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuti del D.Lgs 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dettato le condizioni normative e tecniche per la cessazione della carta e cartone da macero, da rifiuto a EOW (ex MPS), finora regolamentate dall’Allegato 1, Suballegato 1, Punto di Recupero 1.1, del D.M. 05.02.1998.
Il Consiglio di Stato, in data 13 maggio 2020 esprime parere favorevole (pur riportando delle osservazioni) alla bozza proposta dal MATTM, relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
In data 05/06/2020, lo Schema del decreto ministeriale è stato trasmesso alla Commissione Europea;
la Commissione europea e gli altri Stati membri hanno tempo fino al 7 settembre 2020 per pareri o osservazioni, pertanto fino a tale data (prorogabile fino a 3 mesi) il regolamento non potrà essere applicato in Italia.
L’obiettivo del decreto è che il trattamento di rifiuti di carta e cartone, affinché possano essere reintrodotti nel ciclo economico della produzione,commercializzati o riutilizzati come materie prime seconde (e quindi recuperati), nel rispetto dei criteri tecnici ed ambientali che non arrechino pericolo per la salute dell’uomo e rischi per l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora, senza causare inconvenienti come rumore e odori, senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse e soprattutto nel rispetto della normativa vigente.
Considerate le disposizioni dell’art 184 ter D. lgs 3 aprile 2006 n. 152:
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
Lo schema di Decreto è composto da 7 articoli e 3 allegati.
1. Ai fini del regolamento (Art 2 del Decreto), si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) “rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) “carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) “lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;
d) “produttore di carta e cartone recuperati”: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);
e) “dichiarazione di conformità”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all’articolo 5;
f) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto;
g) “componenti non cartacei”: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643;
h) “materiali proibiti”: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”.
Nello specifico il regolamento, come già detto, ai sensi e per effetto dell’Art 184 – ter del D. Lgs 3 aprile 2006 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti mediante operazioni di recupero. Tali operazioni (Art 3 del regolamento) dovranno essere effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni (definite nell’allegato 1) della norma UNI EN 643.
Allegato 1.
a) Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati
Parametri |
Unità di misura |
Valori limite |
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti |
- |
Norma UNI EN 643 |
Rifiuti organici compresi alimenti |
% in peso |
< 0,1 |
Componenti non cartacei |
% in peso |
Norma UNI EN 643 |
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono comunque ammessi: g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione (lotti) ogni qualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.
Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:
Parametri |
Unità di misura |
Valori limite |
Formaldeide |
% in peso |
< 0,1 |
Fenolo |
% in peso |
<0,1 |
Nonilfenoli (NP) |
% in peso |
<0,1 |
Nonilfenolietossilati (NPE) |
% in peso |
<0,1 |
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
3) i rifiuti di carta e cartone, quando sono depositati nell’area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai rifiuti di carta e cartone;
4) l’area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l’uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.
c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati
L’accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.
Carta e cartone recuperati, come indicato nell’allegato 2, sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
Il produttore di carta e cartone recuperati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, al fine di attestare la rispondenza ai criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà redigere la dichiarazione di conformità definita dall’Allegato 3.
La dichiarazione, dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, messa a disposizione delle autorità di controllo presso l’impianto di produzione o la sede legale del produttore di carta e cartone e dovrà essere inviata, per via telematica (e rispettando le condizioni di cui all’art 65 del D. Lsg 7 marzo 2005 n. 82) all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente tramite.
Il produttore di carta e cartone riciclati, conserverà, per un anno, presso l’impianto di trattamento o presso la sede legale un campione di carta e cartone recuperati, prelevato in conformità alla norma UNI 10802 e secondo quanto definito nell’allegato 1, lettera b.
Il periodo di conservazione del campione, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
E’ previsto,inoltre che il produttore di carta e cartone recuperati, implementi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente). Il manuale della qualità dovrà comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e il piano di campionamento.
Il produttore di carta e cartone, ai fini dell’adeguamento ai criteri definiti dal regolamento , dovrà presentare, all’autorità competente (Provincia, Regione) entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, un aggiornamento della comunicazione di inizio attività effettuata secondo quanto stabilito dall’art 216 del Testo Unico Ambientale e “indicando la corrispondente tipologia di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M 05.02.1998, e la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’Allegato 4 del DM 5 febbraio 1998, che riportiamo):
Attività di recupero |
Tipologia |
Codice rifiuto |
Descrizione |
Quantità (t/a) |
Industria cartaria |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
120.000 |
Messa in riserva |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
18.000 |
Produzione di materie prime seconde per l’industria cartaria |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
64.260 |
In attuazione dell’art. 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuti del D.Lgs 152/2006, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dettato le condizioni normative e tecniche per la cessazione della carta e cartone da macero, da rifiuto a EOW (ex MPS), finora regolamentate dall’Allegato 1, Suballegato 1, Punto di Recupero 1.1, del D.M. 05.02.1998.
Il Consiglio di Stato, in data 13 maggio 2020 esprime parere favorevole (pur riportando delle osservazioni) alla bozza proposta dal MATTM, relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
In data 05/06/2020, lo Schema del decreto ministeriale è stato trasmesso alla Commissione Europea;
la Commissione europea e gli altri Stati membri hanno tempo fino al 7 settembre 2020 per pareri o osservazioni, pertanto fino a tale data (prorogabile fino a 3 mesi) il regolamento non potrà essere applicato in Italia.
L’obiettivo del decreto è che il trattamento di rifiuti di carta e cartone, affinché possano essere reintrodotti nel ciclo economico della produzione,commercializzati o riutilizzati come materie prime seconde (e quindi recuperati), nel rispetto dei criteri tecnici ed ambientali che non arrechino pericolo per la salute dell’uomo e rischi per l’aria, l’acqua, il suolo, la fauna, la flora, senza causare inconvenienti come rumore e odori, senza danneggiare il paesaggio e siti di particolare interesse e soprattutto nel rispetto della normativa vigente.
Considerate le disposizioni dell’art 184 ter D. lgs 3 aprile 2006 n. 152:
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
Lo schema di Decreto è composto da 7 articoli e 3 allegati.
1. Ai fini del regolamento (Art 2 del Decreto), si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) “rifiuti di carta e cartone”: rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
b) “carta e cartone recuperati”: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del presente regolamento;
c) “lotto di carta e cartone recuperati”: un quantitativo di carta e cartone recuperati prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. Il lotto di produzione non può essere in ogni caso superiore a 5.000 tonnellate;
d) “produttore di carta e cartone recuperati”: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone (di seguito: impianto di recupero);
e) “dichiarazione di conformità”: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore di carta e cartone recuperati attestante le caratteristiche di carta e cartone recuperati, di cui all’articolo 5;
f) “autorità competente”: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto;
g) “componenti non cartacei”: i componenti così definiti dalla norma UNI EN 643;
h) “materiali proibiti”: i materiali così definiti dalla norma UNI EN 643, ad esclusione dei “rifiuti organici compresi alimenti”.
Nello specifico il regolamento, come già detto, ai sensi e per effetto dell’Art 184 – ter del D. Lgs 3 aprile 2006 stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti mediante operazioni di recupero. Tali operazioni (Art 3 del regolamento) dovranno essere effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni (definite nell’allegato 1) della norma UNI EN 643.
Allegato 1.
a) Requisiti di qualità della carta e cartone recuperati
Parametri |
Unità di misura |
Valori limite |
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti |
- |
Norma UNI EN 643 |
Rifiuti organici compresi alimenti |
% in peso |
< 0,1 |
Componenti non cartacei |
% in peso |
Norma UNI EN 643 |
b) Verifiche sui rifiuti in ingresso di carta e cartone.
Per la produzione di carta e cartone recuperati sono ammessi i seguenti rifiuti:
a) 15 01 01 imballaggi di carta e cartone;
b) 15 01 05 imballaggi compositi;
c) 15 01 06 imballaggi in materiali misti;
d) 20 01 01 carta e cartone;
e) 19 12 01 carta e cartone prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali;
f) 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati, limitatamente ai rifiuti provenienti dalle attività di trasformazione dei prodotti a base cellulosica.
Non sono comunque ammessi: g) rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.
Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:
- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione (lotti) ogni qualvolta l’analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.
Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:
Parametri |
Unità di misura |
Valori limite |
Formaldeide |
% in peso |
< 0,1 |
Fenolo |
% in peso |
<0,1 |
Nonilfenoli (NP) |
% in peso |
<0,1 |
Nonilfenolietossilati (NPE) |
% in peso |
<0,1 |
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.
Fatti salvi gli obblighi minimi sopra elencati, si riporta una lista di misure specifiche minime da implementare:
1) lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale:
a. provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere a quanto elencato alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f);
b. rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone, ossia qualsiasi rifiuto corrispondente a quanto elencato alla precedente lettera g);
2) i rifiuti di cui al punto 1.b) del presente allegato sono identificati e avviati ad operazioni di recupero diverse da quelle finalizzate alla produzione di carta e cartone recuperati ovvero a operazioni di smaltimento;
3) i rifiuti di carta e cartone, quando sono depositati nell’area di messa in riserva, questa deve essere dedicata unicamente ed inequivocabilmente ai rifiuti di carta e cartone;
4) l’area di cui al punto 3 del presente allegato non deve permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l’uso di muri di contenimento, new jersey, vasche di raccolta o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti;
5) le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei;
6) il personale addetto alla selezione, separazione e movimentazione dei rifiuti di carta e cartone è qualificato alle operazioni di cui ai punti precedenti (da 1 a 5) e riceve un addestramento idoneo.
c) Verifiche sulla carta e cartone recuperati
L’accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) deve avvenire con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.
Carta e cartone recuperati, come indicato nell’allegato 2, sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
Il produttore di carta e cartone recuperati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, al fine di attestare la rispondenza ai criteri fissati per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà redigere la dichiarazione di conformità definita dall’Allegato 3.
La dichiarazione, dovrà essere conservata, anche in formato elettronico, messa a disposizione delle autorità di controllo presso l’impianto di produzione o la sede legale del produttore di carta e cartone e dovrà essere inviata, per via telematica (e rispettando le condizioni di cui all’art 65 del D. Lsg 7 marzo 2005 n. 82) all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente tramite.
Il produttore di carta e cartone riciclati, conserverà, per un anno, presso l’impianto di trattamento o presso la sede legale un campione di carta e cartone recuperati, prelevato in conformità alla norma UNI 10802 e secondo quanto definito nell’allegato 1, lettera b.
Il periodo di conservazione del campione, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
E’ previsto,inoltre che il produttore di carta e cartone recuperati, implementi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 (rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente). Il manuale della qualità dovrà comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e il piano di campionamento.
Il produttore di carta e cartone, ai fini dell’adeguamento ai criteri definiti dal regolamento , dovrà presentare, all’autorità competente (Provincia, Regione) entro 180 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, un aggiornamento della comunicazione di inizio attività effettuata secondo quanto stabilito dall’art 216 del Testo Unico Ambientale e “indicando la corrispondente tipologia di cui all’Allegato 1, Suballegato 1 del D.M 05.02.1998, e la quantità massima di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva (coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’Allegato 4 del DM 5 febbraio 1998, che riportiamo):
Attività di recupero |
Tipologia |
Codice rifiuto |
Descrizione |
Quantità (t/a) |
Industria cartaria |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
120.000 |
Messa in riserva |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
18.000 |
Produzione di materie prime seconde per l’industria cartaria |
1.1 |
[150101][150105][150106] [200101] |
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi Poliaccoppiati anche di imballaggi |
64.260 |
Luca D'Alessandris