LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 34/2020 RIPRISTINA LA NORMATIVA SUL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI
Dal 19 luglio 2020, con l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (Legge di conversione del D.L. 34/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25, è stata abrogata la deroga prevista dall’art 113 bis del Dl 17/03/2020 n. 18 per il deposito temporaneo di rifiuti.
La deroga, in vigore dal 30 aprile 2020, prevedeva per il produttore di rifiuti la possibilità di innalzare il limite quantitativo e temporale del deposito temporaneo, “fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi." si passava, quindi, dai 30 metri cubi ai 60 metri cubi, mentre il limite temporale massimo passava da 1 anno a 18 mesi.
Pertanto, il deposito temporaneo continuerà ad essere disciplinato dall’art 183 comma 1, lettera bb , 2,D.Lgs 152/2006, versione che precedeva la modifiche apportate dal D.L. 18/2020, di seguito riportata:
[…]
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, non può avere durata superiore all’anno.
24/07/2020
WWW.CONSULENZAGESTIONERIFIUTI.IT
Dal 19 luglio 2020, con l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (Legge di conversione del D.L. 34/2020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.180 del 18-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 25, è stata abrogata la deroga prevista dall’art 113 bis del Dl 17/03/2020 n. 18 per il deposito temporaneo di rifiuti.
La deroga, in vigore dal 30 aprile 2020, prevedeva per il produttore di rifiuti la possibilità di innalzare il limite quantitativo e temporale del deposito temporaneo, “fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non poteva avere durata superiore a diciotto mesi." si passava, quindi, dai 30 metri cubi ai 60 metri cubi, mentre il limite temporale massimo passava da 1 anno a 18 mesi.
Pertanto, il deposito temporaneo continuerà ad essere disciplinato dall’art 183 comma 1, lettera bb , 2,D.Lgs 152/2006, versione che precedeva la modifiche apportate dal D.L. 18/2020, di seguito riportata:
[…]
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, non può avere durata superiore all’anno.
24/07/2020
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Luca D'Alessandris