EFFETTUARE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ABBANDONARE I RIFIUTI O DEPOSITARLI IN MODO INCONTROLLATO E’ PUNIBILE AI SENSI DELL’ART 256 COMMA 2 DEL D.LGS N.152 DEL 3 APRILE 2006 - SENTENZA 17281/2020.

E’ quanto confermato dalla Suprema Corte che, con sentenza 17281/2020, condanna il legale rappresentante di un società edile che ha effettuato lavori di ristrutturazione di un appartamento depositando e abbandonando in modo incontrollato, in mancanza di prescritta autorizzazione, rifiuti speciali costituiti da listelli di parquet, all’interno di 6 cassonetti per la raccolta di rifiuti ubicato di fronte all’immobile oggetto dei lavori di restauro.

Il Tribunale, compiuta un’adeguata disamina delle fonti investigative acquisite e valutate le verifiche e le informazioni circa la provenienza del materiale, ha ritenuto opportuno non accogliere il ricorso per cassazione presentato dall’imputato.

Di fatto, la Polizia Municipale che ha svolto il sopralluogo, ha confermato l’identità tra il materiale trovato nei cassonetti e quello rinvenuto nell’appartamento dove erano in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione.

In sede di indagini l’imputato aveva riferito di non essere il responsabile dello smaltimento illecito dei rifiuti in quanto la sua società non aveva ancora iniziato i lavori nell’appartamento e che le attività di demolizione erano state effettuate da un’altra società.

La Polizia Municipale, invece, ha dimostrato che all’interno dell’appartamento oggetto di verifiche erano in corso lavori di ristrutturazione, rinvenendo, in particolare, oltre ai calcinacci alcuni sacchi neri di plastica, contenenti listelli di parquet dello stesso tipo, forma e colore di quelli rinvenuti nei sei cassonetti comunali.

Pertanto, depositare rifiuti speciali provenienti dalle attività di ristrutturazione o manutenzione degli edifici all’interno dei cassonetti stradali, configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali, in quanto, tali rifiuti non essendo classificati rifiuti urbani e tanto meno assimilabili agli stessi, non rientrano nella privativa comunale ai fini di una gestione diretta del Comune o del gestore del servizio pubblico della raccolta dei rifiuti, dovendo essere gestiti separatamente, dal produttore materiale, destinandoli ad idonei impianti di trattamento, previo deposito temporaneo nel luogo di produzione.

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Art 256 comma 1 e 2 d.lgs 152/2006: attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1)Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

 

07/08/2020

WWW.CONSULENZAGESTIONERIFIUTI.IT


E’ quanto confermato dalla Suprema Corte che, con sentenza 17281/2020, condanna il legale rappresentante di un società edile che ha effettuato lavori di ristrutturazione di un appartamento depositando e abbandonando in modo incontrollato, in mancanza di prescritta autorizzazione, rifiuti speciali costituiti da listelli di parquet, all’interno di 6 cassonetti per la raccolta di rifiuti ubicato di fronte all’immobile oggetto dei lavori di restauro.

Il Tribunale, compiuta un’adeguata disamina delle fonti investigative acquisite e valutate le verifiche e le informazioni circa la provenienza del materiale, ha ritenuto opportuno non accogliere il ricorso per cassazione presentato dall’imputato.

Di fatto, la Polizia Municipale che ha svolto il sopralluogo, ha confermato l’identità tra il materiale trovato nei cassonetti e quello rinvenuto nell’appartamento dove erano in corso di esecuzione i lavori di ristrutturazione.

In sede di indagini l’imputato aveva riferito di non essere il responsabile dello smaltimento illecito dei rifiuti in quanto la sua società non aveva ancora iniziato i lavori nell’appartamento e che le attività di demolizione erano state effettuate da un’altra società.

La Polizia Municipale, invece, ha dimostrato che all’interno dell’appartamento oggetto di verifiche erano in corso lavori di ristrutturazione, rinvenendo, in particolare, oltre ai calcinacci alcuni sacchi neri di plastica, contenenti listelli di parquet dello stesso tipo, forma e colore di quelli rinvenuti nei sei cassonetti comunali.

Pertanto, depositare rifiuti speciali provenienti dalle attività di ristrutturazione o manutenzione degli edifici all’interno dei cassonetti stradali, configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali, in quanto, tali rifiuti non essendo classificati rifiuti urbani e tanto meno assimilabili agli stessi, non rientrano nella privativa comunale ai fini di una gestione diretta del Comune o del gestore del servizio pubblico della raccolta dei rifiuti, dovendo essere gestiti separatamente, dal produttore materiale, destinandoli ad idonei impianti di trattamento, previo deposito temporaneo nel luogo di produzione.

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Art 256 comma 1 e 2 d.lgs 152/2006: attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1)Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

 

07/08/2020

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Articolo scritto il 08-08-2020

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