DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 , n. 116 . Modifiche alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Luca D’Alessandris                                                                        www.consulenzagestionerifiuti.it

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 , n. 116 .

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Art. 178 -bis (Responsabilità estesa del produttore)

Con decreti ministeriali saranno definite le responsabilità estese ai produttori  dei prodotti immessi sul mercato, determinando la gestione dei prodotti a fine vita, prevedendo altresì misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali.

  

Art. 178 -ter (Requisiti generali minimi in materia di

responsabilità estesa del produttore) .

Sono stati definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti attori nelle diverse filiere, in linea con la gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione dei rifiuti previsti dalla normativa europea.

Adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni ai prodotti immessi sul mercato, adempimenti ed oneri a carico dei produttori ed importatori di prodotti, garanzia sulla corretta informazione agli utilizzatori e previsione di misure volte al riutilizzo.

 

Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) .

Saranno adottati decreti ministeriali per la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili.

Misure che riducono la produzione di rifiuti nei processi industriali, rifiuti alimentari, che incoraggiano la donazione di alimenti, promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti

 

Art. 182 -ter (Rifiuti organici) .

Al fine di incrementare il riciclaggio dei rifiuti organici, entro 31 dicembre 2021, sono previsti decreti ministeriali per la differenziazione e riciclaggio alla fonte, mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio), raccolta differenziata con utilizzo di contenitori riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati UNI EN 13432-2002, evitando la miscelazione con altri tipi di rifiuti.

 

L’articolo 183 Definizioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

Al comma 1 sono state inserite le definizioni di rifiuti non pericolosi.

E’ stata ampiamente prevista la definizione di rifiuti urbani, acquisendo le definizioni già date all’art.184 Classificazione, allargando agli stessi i rifiuti speciali assimilati, prevedendo le tipologie e le attività di provenienza agli Allegati L-quater ed L-quinquies.

Sono stati esclusi da tale definizione i rifiuti dell’agricoltura, della silvicoltura della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tra i rifiuti organici sono stati contemplati anche quelli provenienti dagli uffici, attività all’ingrosso, mense.

Nella definizione di “gestione dei rifiuti” è stata sostituito il termine “controllo di tali operazioni”, con il termine “supervisione di tali operazioni”

E’ stata inserita la definizione di: “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;” Pertanto, la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero della materia.

E’ stata inserita la definizione di: “regime di responsabilità estesa del produttore”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.

E’ stata inserita la definizione di “riempimento” delle cave.

La nuova definizione “deposito temporaneo prima della raccolta” rimanda all’art. 185-bis (inserito).

 

L’articolo 184 Classificazioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

La nuova Classificazione di rifiuti urbani rimanda alla definizione data all’art. 183, comma 1, lettera b-ter).

 

Il comma 3 relativo alla classificazione dei rifiuti speciali sono stati inseriti i veicoli fuori uso, ed è sostituito dal seguente:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 -bis ;

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter );

i) i veicoli fuori uso;»

E’ stata prevista l’emanazione di Linee Guida per la corretta classificazione dei rifiuti, che l’ISPRA dovrà emanare entro il 31 dicembre 2020.

 

L’articolo 185

Esclusioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

All’art. 185 dedicato alle Esclusioni dall’ambito di applicazione non prevedono più gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni. Pertanto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui rifiuti, destinandoli alle operazioni di recupero di materia ed energetica.   

È stata inserita: sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo

3, paragrafo 2, lettera g) , del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che

non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 185 -bis Deposito temporaneo prima della raccolta

.

E’ stato inserito un nuovo articolo per definire le corrette modalità del “deposito temporaneo prima della raccolta”, le nuove condizioni sono le seguenti:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il

deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive

modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti

modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competenti.

 

Art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

L’articolo è stato titolato diversamente, prevedendo la responsabilità del produttore iniziale o detentore, che potrà avvalersi di soggetti terzi autorizzati ai fini del loro recupero o smaltimento, mediante anche l’affidamento ad un trasportatore o intermediario.

 

Al comma 4, prevede la piena responsabilità del produttore/detentore, non escludendola, fino alle effettive operazioni di recupero e smaltimento. Fatti salvi i casi di concorso di persone nel fatto illecito (art. 110 c.p.) e quanto previsto dal Reg. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero, la responsabilità del produttore o detentore è esclusa nei casi di:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

 

Ai fini della esclusione dalla responsabilità del produttore o detentore, è stato previsto il rilascio da parte del titolare dell’impianto destinatario dei rifiuti, destinati alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti dovranno ricevere un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui risultino almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia delle operazioni effettuate. Non è stata prevista una cadenza temporale.

 

 

 

Art. 188 -bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

 

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si integra con il REN (Registro Elettonico Nazionale) e sarà gestito dall’Albo nazionale Gestori Ambientali, i dati saranno condivisi con l’ISPRA al fine del loro inserimento nel Catasto.

Sono previsti uno o più decreti ministeriali per la compilazione del FIR e del registro di carico e scarico.

Art. 189 (Catasto dei rifiuti).

Restano invariate le disposizioni in merito ai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale MUD:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli entiche effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,

comma 3, lettere c) , d) e g).

Sono esonerati da tale obbligo: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico) .

 

Soggetti

Obbligati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo articolo 190 conferma i soggetti tenuti alla tenuta del registro di carico e scarico, la novità riguarda l’inserimento nel registro di carico e scarico dei rifiuti della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

Pertanto, gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti, che li trasformano in MPS/EOW, dovranno riportare sul registro di carico e scarico, anche le tipologie e le quantità delle stesse.

 

Soggetti obbligati:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) , ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

 

Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Sono esonerati i centri di raccolta comunali, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, per i rifiuti pericolosi, la registrazione di carico e di scarico, potrà avvenire contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice EER.

 

Sono state previste agevolazioni per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del cod. civ., nonché per parrucchieri ed estetisti che non svolgono l’attività ricadente in organizzazione di ente o impresa;

 

Sono state confermate le cadenze temporali entro le quali i soggetti obbligati devono annotare le movimentazioni di carico e di scarico sul registro.

 

I registri devono essere tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento e presso la sede operativa dei trasportatori, commercianti ed intermediari.

 

I registri di carico e scarico, integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti, devono essere conservati per TRE anni (non più cinque anni) dalla data dell’ultima registrazione.

Restano ferme le disposizione per le discariche, le quali dovranno tenere i registri a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

 

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

 

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti

nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro Elettronico Nazionale di cui all’articolo 188 -bis .

 

Art. 193 (Trasporto dei rifiuti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state confermate in massima parte le disposizioni dell’art. 193 (versione ante D.lgs 116/2020), fino all’emanazione del decreto sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti di cui all’art. 188-bis, restano valide le disposizioni di cui al D.M. 145/1998, circolari e disposizioni in merito alla numerazione e vidimazione.

Fino al decreto di cui sopra, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;

una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. (non più cinque anni)

 

Il FIR non è richiesto per:

-         il trasporto di rifiuti urbani o assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;

-         il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal servizio pubblico;

-         il trasporto effettuato dal produttore degli stessi, e da attività agrixole, agro-industriali e silvicoltura, in modo occasionale e saltuario; sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per nonpiù di cinque volte l’anno e che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg/lt

-         il trasporto di rifiuti accompagnati dal documento di cui all’art. 194, previsto per i trasporti transfrontalieri, relativamente alla tratta percorsa su territorio nazionale;

-         il trasporto all’interno di aree private, non essendo considerata “trasporto” ai fini della Parte IV, così come non è lo considerata la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche se in pubblica via, finalizzato la raggiungimento del luogo di deposito temporaneo dei rifiuti, ad una distanza massima tra i fondi di 15 chilometri.

Il documento di trasporto previsto per il trasporto di SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) di cui al Regolamento 1069/2009, sostituisce il Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

 

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso

più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Con l’indicazione delle 48 ore, è stato chiarito ciò che nella precedente versione era stabilito “deve essere effettuato nel più breve tempo possibile”, evitando così interpretazioni che spesso hanno comportato il sequestro dei mezzi e del deposito per stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

 

E’ stato inserito il tempo di stazionamento in configurazione di trasporto e la sosta tecnica per le operazioni di trasbordo, compreso quelli effettuati con cassoni scarrabili (non è stato chiarito se possono poggiare a terra o devono essere posizionati sul mezzo), per un massimo di 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. E’ stato esplicitamente previsto che non rientrano nelle attività di stoccaggio.

 

Il FIR sostituisce il modello F per il trasporto degli oli esausti e la scheda IB prevista per il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta comunali agli impianti di recupero e trattamento.

 

E’ stata inserita la responsabilità di ogni operatore nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, chiarendo che ciascun operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel FIR dal produttore o detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

 

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Il trasporto non deve essere accompagnato dal FIR, tanto meno l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212.

 

Importante novità in merito al trasporto dei rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili e da attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (Legge 82/1994):

si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. La norma prevede inoltre: nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Non è stato specificato quando i quantitativi sono limitati al punto che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività.

 

E’ stata inoltre inserita una disposizione in merito alle attività di cui all’articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

 

Art. 193 -bis (Trasporto intermodale)

E’ stato aggiunto l’art. 193-bis al fine di disciplinare il deposito dei rifiuti nell’ambito dell’attività intermodale, di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno dei porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato dai soggetti affidatari in attesa della presa in carico da parte di un’impresa navale o ferroviaria per effettuare il successivo trasporto. Non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lett. aa), a condizione che il deposito non superi i 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data di inizio dell’attività di deposito.

Qualora non dovessero essere rispettati i 6 giorni per la presa in carico, l’affidatario deve darne comunicazione formale nelle successive 24 ore all’autorità competente e a tutti i soggetti interessati; in tale caso, il produttore nei 24 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, deve riprendere in carico i rifiuti per il successivo trasporto.

Art. 198 Competenze dei Comuni.

Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

TARI

L'art. 198 del D.Lgs 152/2006, assegna le competenze ai Comuni in merito alla gestione dei rifiuti, sopprimendo gli "assimilati" tra la gestione prevista oltre che per i rifiuti urbani,  ha vietato ai Comuni di gestire i rifiuti speciali (industriali, commerciali, artigianali e servizi)  finora assimilati agli urbani attraverso delibera comunale di assimilazione;

Tale assimilazione è stata inserita all'art. 183, comma 1, lett. b-ter : 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai

rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

All’art. 198 è stato inserito il comma 2-bis:

"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."

Pertanto, con tale modifica i rifiuti finora assimilati dai Comuni, escono dalla privativa comunale e sono di fatto liberatizzati, dando la possibilità ai Produttori di conferirli ai privati;

Da ricordare che l’assimilazione avveniva con Regolamento comunale di assimilazione per qualità (tipologie) e quantità, nei casi di considerevoli quantità prodotte e quindi con il superamento dei limiti di assimilazione i Comuni, comunque, non provvedevano al servizio di ritiro, trasporto ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Relativamente alla TARI, i Comuni non potendo assimilare agli urbani i rifiuti speciali che escono quindi dalla privativa, non potranno assoggettare a tassazione le aree ove si producono i rifiuti speciali finora assimilati agli urbani, avranno pertanto degli ammanchi di introiti nelle casse comunali, anzi, dovranno prevedere per queste delle riduzioni della quota variabile, proporzionate alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero;

ne deriva che i costi del servizio comunale saranno distribuiti tra le utenze domestiche, con inevitabile aumento della TARI in capo alle famiglie.

 

Modifiche all’art. 205

Misure per incrementare la raccolta differenziata

Sono stati inserite disposizioni volte ad evitare che i rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o materiali, compromettendone le operazioni di recupero ed il riutilizzo;

Eccezione fatta per la raccolta congiunta di più materiali, economicamente sostenibile, ma che non comprometti il recupero ed il riutilizzo;

La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022, per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni edili.

 

Art. 214 -ter (Determinazione delle condizioni per

l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo

in forma semplificata) .

 

E’ stato inserito l’art. 214-ter, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs 216/2020 (26/09/2020), con D.M. saranno definite “le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi

di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.” La comunicazione di inizio attività sarà inviata ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990.

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,

di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) .

L’art. 258 è stato sostituito dal seguente:

 

  1. 1.  Mancata, incompleta o inesatta comunicazione MUD  

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

  1. 2.  Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

 

  1. 3.  In caso di imprese con unità lavorative inferiore a 15 dipendenti

Le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

 

  1. 4.  Trasporto di rifiuti senza prescritto Formulario di cui all’art. 193 o riporta dati incompleti o inesatti o in assenza dei documenti sostitutivi del FIR

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da  1.600 euro a 10.000 euro.

Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

  1. 5.  Nei casi di rinvenibilità dei dati corretti o le cui informazioni sono ricostruibili

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

 

6. Mancata comunicazione produttori e utilizzatori di imballaggi

I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

7. Mancata comunicazione gestori servizi urbani

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

8. Mancato registro delle attività a fuoco art. 184 comma 5-bis, 241-bis

In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5- bis.1 e 5 -bis .2, e dall’articolo 241 -bis , commi 4 -bis , 4 -ter e 4 -quater , del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

9. Violazione di più disposizioni

Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

 

10. Mancata iscrizione al Registro elettronico Nazionale. Sistema per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis

 

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188 -bis , nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

 

11. Riduzione sanzione di cui al Punto 10.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 188 -bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

 

 

12. Assegnazione Capitolo di entrata sanzioni di cui al Punto 10.

Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all’articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

13. Sanzioni pecuniarie con aggravanti

Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

 

Modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile

2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani

raccolti in modo differenziato.

1. All’allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti:

45 -bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);

45 -ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);

45 -quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

Luca D’Alessandris                                                                        www.consulenzagestionerifiuti.it

DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020 , n. 116 .

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Art. 178 -bis (Responsabilità estesa del produttore)

Con decreti ministeriali saranno definite le responsabilità estese ai produttori  dei prodotti immessi sul mercato, determinando la gestione dei prodotti a fine vita, prevedendo altresì misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali.

  

Art. 178 -ter (Requisiti generali minimi in materia di

responsabilità estesa del produttore) .

Sono stati definiti i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti attori nelle diverse filiere, in linea con la gerarchia dei rifiuti e degli obiettivi di gestione dei rifiuti previsti dalla normativa europea.

Adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni ai prodotti immessi sul mercato, adempimenti ed oneri a carico dei produttori ed importatori di prodotti, garanzia sulla corretta informazione agli utilizzatori e previsione di misure volte al riutilizzo.

 

Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti) .

Saranno adottati decreti ministeriali per la progettazione, la fabbricazione e l’uso di prodotti efficienti anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili.

Misure che riducono la produzione di rifiuti nei processi industriali, rifiuti alimentari, che incoraggiano la donazione di alimenti, promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti

 

Art. 182 -ter (Rifiuti organici) .

Al fine di incrementare il riciclaggio dei rifiuti organici, entro 31 dicembre 2021, sono previsti decreti ministeriali per la differenziazione e riciclaggio alla fonte, mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio), raccolta differenziata con utilizzo di contenitori riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati UNI EN 13432-2002, evitando la miscelazione con altri tipi di rifiuti.

 

L’articolo 183 Definizioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

Al comma 1 sono state inserite le definizioni di rifiuti non pericolosi.

E’ stata ampiamente prevista la definizione di rifiuti urbani, acquisendo le definizioni già date all’art.184 Classificazione, allargando agli stessi i rifiuti speciali assimilati, prevedendo le tipologie e le attività di provenienza agli Allegati L-quater ed L-quinquies.

Sono stati esclusi da tale definizione i rifiuti dell’agricoltura, della silvicoltura della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tra i rifiuti organici sono stati contemplati anche quelli provenienti dagli uffici, attività all’ingrosso, mense.

Nella definizione di “gestione dei rifiuti” è stata sostituito il termine “controllo di tali operazioni”, con il termine “supervisione di tali operazioni”

E’ stata inserita la definizione di: “recupero di materia”: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;” Pertanto, la preparazione per il riutilizzo è un’operazione di recupero della materia.

E’ stata inserita la definizione di: “regime di responsabilità estesa del produttore”: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto”.

E’ stata inserita la definizione di “riempimento” delle cave.

La nuova definizione “deposito temporaneo prima della raccolta” rimanda all’art. 185-bis (inserito).

 

L’articolo 184 Classificazioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

La nuova Classificazione di rifiuti urbani rimanda alla definizione data all’art. 183, comma 1, lettera b-ter).

 

Il comma 3 relativo alla classificazione dei rifiuti speciali sono stati inseriti i veicoli fuori uso, ed è sostituito dal seguente:

«3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 -bis ;

c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter );

i) i veicoli fuori uso;»

E’ stata prevista l’emanazione di Linee Guida per la corretta classificazione dei rifiuti, che l’ISPRA dovrà emanare entro il 31 dicembre 2020.

 

L’articolo 185

Esclusioni

del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, è così modificato:

All’art. 185 dedicato alle Esclusioni dall’ambito di applicazione non prevedono più gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni. Pertanto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa sui rifiuti, destinandoli alle operazioni di recupero di materia ed energetica.   

È stata inserita: sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all’articolo

3, paragrafo 2, lettera g) , del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che

non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 185 -bis Deposito temporaneo prima della raccolta

.

E’ stato inserito un nuovo articolo per definire le corrette modalità del “deposito temporaneo prima della raccolta”, le nuove condizioni sono le seguenti:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il

deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive

modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti

modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell’autorità competenti.

 

Art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

L’articolo è stato titolato diversamente, prevedendo la responsabilità del produttore iniziale o detentore, che potrà avvalersi di soggetti terzi autorizzati ai fini del loro recupero o smaltimento, mediante anche l’affidamento ad un trasportatore o intermediario.

 

Al comma 4, prevede la piena responsabilità del produttore/detentore, non escludendola, fino alle effettive operazioni di recupero e smaltimento. Fatti salvi i casi di concorso di persone nel fatto illecito (art. 110 c.p.) e quanto previsto dal Reg. 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero, la responsabilità del produttore o detentore è esclusa nei casi di:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

 

Ai fini della esclusione dalla responsabilità del produttore o detentore, è stato previsto il rilascio da parte del titolare dell’impianto destinatario dei rifiuti, destinati alle operazioni di smaltimento D13, D14 e D15, oltre al formulario di identificazione dei rifiuti dovranno ricevere un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del DPR 445/2000, da cui risultino almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia delle operazioni effettuate. Non è stata prevista una cadenza temporale.

 

 

 

Art. 188 -bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

 

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si integra con il REN (Registro Elettonico Nazionale) e sarà gestito dall’Albo nazionale Gestori Ambientali, i dati saranno condivisi con l’ISPRA al fine del loro inserimento nel Catasto.

Sono previsti uno o più decreti ministeriali per la compilazione del FIR e del registro di carico e scarico.

Art. 189 (Catasto dei rifiuti).

Restano invariate le disposizioni in merito ai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale MUD:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli entiche effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,

comma 3, lettere c) , d) e g).

Sono esonerati da tale obbligo: gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico) .

 

Soggetti

Obbligati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nuovo articolo 190 conferma i soggetti tenuti alla tenuta del registro di carico e scarico, la novità riguarda l’inserimento nel registro di carico e scarico dei rifiuti della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero.

Pertanto, gli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti, che li trasformano in MPS/EOW, dovranno riportare sul registro di carico e scarico, anche le tipologie e le quantità delle stesse.

 

Soggetti obbligati:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) , ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

 

Sono esonerati dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

 

Sono esonerati i centri di raccolta comunali, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, per i rifiuti pericolosi, la registrazione di carico e di scarico, potrà avvenire contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice EER.

 

Sono state previste agevolazioni per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del cod. civ., nonché per parrucchieri ed estetisti che non svolgono l’attività ricadente in organizzazione di ente o impresa;

 

Sono state confermate le cadenze temporali entro le quali i soggetti obbligati devono annotare le movimentazioni di carico e di scarico sul registro.

 

I registri devono essere tenuti o resi accessibili presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento e presso la sede operativa dei trasportatori, commercianti ed intermediari.

 

I registri di carico e scarico, integrati con i formulari di identificazione dei rifiuti, devono essere conservati per TRE anni (non più cinque anni) dalla data dell’ultima registrazione.

Restano ferme le disposizione per le discariche, le quali dovranno tenere i registri a tempo indeterminato e consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, alla chiusura dell’impianto.

 

I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

 

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti

nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’ARPA territorialmente competente ovvero al Registro Elettronico Nazionale di cui all’articolo 188 -bis .

 

Art. 193 (Trasporto dei rifiuti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono state confermate in massima parte le disposizioni dell’art. 193 (versione ante D.lgs 116/2020), fino all’emanazione del decreto sulla tracciabilità elettronica dei rifiuti di cui all’art. 188-bis, restano valide le disposizioni di cui al D.M. 145/1998, circolari e disposizioni in merito alla numerazione e vidimazione.

Fino al decreto di cui sopra, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore;

una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni. (non più cinque anni)

 

Il FIR non è richiesto per:

-         il trasporto di rifiuti urbani o assimilati ai centri di raccolta comunali, effettuato dal produttore iniziale degli stessi;

-         il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal servizio pubblico;

-         il trasporto effettuato dal produttore degli stessi, e da attività agrixole, agro-industriali e silvicoltura, in modo occasionale e saltuario; sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per nonpiù di cinque volte l’anno e che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg/lt

-         il trasporto di rifiuti accompagnati dal documento di cui all’art. 194, previsto per i trasporti transfrontalieri, relativamente alla tratta percorsa su territorio nazionale;

-         il trasporto all’interno di aree private, non essendo considerata “trasporto” ai fini della Parte IV, così come non è lo considerata la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche se in pubblica via, finalizzato la raggiungimento del luogo di deposito temporaneo dei rifiuti, ad una distanza massima tra i fondi di 15 chilometri.

Il documento di trasporto previsto per il trasporto di SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) di cui al Regolamento 1069/2009, sostituisce il Formulario di Identificazione dei Rifiuti.

 

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso

più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

Con l’indicazione delle 48 ore, è stato chiarito ciò che nella precedente versione era stabilito “deve essere effettuato nel più breve tempo possibile”, evitando così interpretazioni che spesso hanno comportato il sequestro dei mezzi e del deposito per stoccaggio non autorizzato di rifiuti.

 

E’ stato inserito il tempo di stazionamento in configurazione di trasporto e la sosta tecnica per le operazioni di trasbordo, compreso quelli effettuati con cassoni scarrabili (non è stato chiarito se possono poggiare a terra o devono essere posizionati sul mezzo), per un massimo di 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione. E’ stato esplicitamente previsto che non rientrano nelle attività di stoccaggio.

 

Il FIR sostituisce il modello F per il trasporto degli oli esausti e la scheda IB prevista per il trasporto dei rifiuti dai centri di raccolta comunali agli impianti di recupero e trattamento.

 

E’ stata inserita la responsabilità di ogni operatore nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, chiarendo che ciascun operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel FIR dal produttore o detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

 

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Il trasporto non deve essere accompagnato dal FIR, tanto meno l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212.

 

Importante novità in merito al trasporto dei rifiuti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili e da attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (Legge 82/1994):

si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. La norma prevede inoltre: nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione. Non è stato specificato quando i quantitativi sono limitati al punto che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività.

 

E’ stata inoltre inserita una disposizione in merito alle attività di cui all’articolo 230 Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture, commi 1 e 3, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

 

Art. 193 -bis (Trasporto intermodale)

E’ stato aggiunto l’art. 193-bis al fine di disciplinare il deposito dei rifiuti nell’ambito dell’attività intermodale, di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche all’interno dei porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato dai soggetti affidatari in attesa della presa in carico da parte di un’impresa navale o ferroviaria per effettuare il successivo trasporto. Non rientra nelle attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lett. aa), a condizione che il deposito non superi i 30 giorni e che i rifiuti siano presi in carico per il successivo trasporto entro 6 giorni dalla data di inizio dell’attività di deposito.

Qualora non dovessero essere rispettati i 6 giorni per la presa in carico, l’affidatario deve darne comunicazione formale nelle successive 24 ore all’autorità competente e a tutti i soggetti interessati; in tale caso, il produttore nei 24 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, deve riprendere in carico i rifiuti per il successivo trasporto.

Art. 198 Competenze dei Comuni.

Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.

TARI

L'art. 198 del D.Lgs 152/2006, assegna le competenze ai Comuni in merito alla gestione dei rifiuti, sopprimendo gli "assimilati" tra la gestione prevista oltre che per i rifiuti urbani,  ha vietato ai Comuni di gestire i rifiuti speciali (industriali, commerciali, artigianali e servizi)  finora assimilati agli urbani attraverso delibera comunale di assimilazione;

Tale assimilazione è stata inserita all'art. 183, comma 1, lett. b-ter : 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai

rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

All’art. 198 è stato inserito il comma 2-bis:

"Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani."

Pertanto, con tale modifica i rifiuti finora assimilati dai Comuni, escono dalla privativa comunale e sono di fatto liberatizzati, dando la possibilità ai Produttori di conferirli ai privati;

Da ricordare che l’assimilazione avveniva con Regolamento comunale di assimilazione per qualità (tipologie) e quantità, nei casi di considerevoli quantità prodotte e quindi con il superamento dei limiti di assimilazione i Comuni, comunque, non provvedevano al servizio di ritiro, trasporto ed avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

Relativamente alla TARI, i Comuni non potendo assimilare agli urbani i rifiuti speciali che escono quindi dalla privativa, non potranno assoggettare a tassazione le aree ove si producono i rifiuti speciali finora assimilati agli urbani, avranno pertanto degli ammanchi di introiti nelle casse comunali, anzi, dovranno prevedere per queste delle riduzioni della quota variabile, proporzionate alla quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero;

ne deriva che i costi del servizio comunale saranno distribuiti tra le utenze domestiche, con inevitabile aumento della TARI in capo alle famiglie.

 

Modifiche all’art. 205

Misure per incrementare la raccolta differenziata

Sono stati inserite disposizioni volte ad evitare che i rifiuti raccolti in modo differenziato non sono miscelati con altri rifiuti o materiali, compromettendone le operazioni di recupero ed il riutilizzo;

Eccezione fatta per la raccolta congiunta di più materiali, economicamente sostenibile, ma che non comprometti il recupero ed il riutilizzo;

La raccolta differenziata è effettuata almeno per la carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il legno, nonché per i tessili entro il 1° gennaio 2022, per i rifiuti organici; per imballaggi, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, dei rifiuti inerti provenienti dalle demolizioni edili.

 

Art. 214 -ter (Determinazione delle condizioni per

l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo

in forma semplificata) .

 

E’ stato inserito l’art. 214-ter, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs 216/2020 (26/09/2020), con D.M. saranno definite “le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi

di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.” La comunicazione di inizio attività sarà inviata ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990.

Art. 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione,

di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) .

L’art. 258 è stato sostituito dal seguente:

 

  1. 1.  Mancata, incompleta o inesatta comunicazione MUD  

 

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

  1. 2.  Mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

 

  1. 3.  In caso di imprese con unità lavorative inferiore a 15 dipendenti

Le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.

 

  1. 4.  Trasporto di rifiuti senza prescritto Formulario di cui all’art. 193 o riporta dati incompleti o inesatti o in assenza dei documenti sostitutivi del FIR

Salvo che il fatto costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da  1.600 euro a 10.000 euro.

Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

 

  1. 5.  Nei casi di rinvenibilità dei dati corretti o le cui informazioni sono ricostruibili

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

 

6. Mancata comunicazione produttori e utilizzatori di imballaggi

I soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

7. Mancata comunicazione gestori servizi urbani

I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.

 

8. Mancato registro delle attività a fuoco art. 184 comma 5-bis, 241-bis

In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall’articolo 184, commi 5- bis.1 e 5 -bis .2, e dall’articolo 241 -bis , commi 4 -bis , 4 -ter e 4 -quater , del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

 

9. Violazione di più disposizioni

Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

 

10. Mancata iscrizione al Registro elettronico Nazionale. Sistema per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’art. 188-bis

 

Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all’articolo 188 -bis , nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

 

11. Riduzione sanzione di cui al Punto 10.

Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell’articolo 188 -bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

 

 

12. Assegnazione Capitolo di entrata sanzioni di cui al Punto 10.

Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all’articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

13. Sanzioni pecuniarie con aggravanti

Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

 

 

Modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente 8 aprile

2008 Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani

raccolti in modo differenziato.

1. All’allegato I, paragrafo 4.2, del decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2008, dopo il punto 45 sono aggiunti i seguenti:

45 -bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);

45 -ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);

45 -quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).


Articolo scritto il 28-09-2020

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