SENTENZA TAR CAMPANIA N. 3840/2020 – ABBANDONO RIFIUTI: LA RESPONSABILITA’ NELL’ATTO ILLECITO DEVE ESSERE ACCERTATA IN CONTRADDITTORIO TRA IL PROPRIETARIO DEL TERRENO E IL COMUNE.
LA RESPONSABILITA’ NELL’ATTO ILLECITO DEVE ESSERE ACCERTATA IN CONTRADDITTORIO TRA IL PROPRIETARIO DEL TERRENO E IL COMUNE.
E’ quanto confermato dal Tar della Campania con sentenza 3840/2020 che ha reso nulla l’ordinanza con cui il Sindaco ha intimato al proprietario di un terreno, su cui, in precedenza si era insediato un campo “ROM” di rimuovere rifiuti ivi rinvenuti.
Richiamando il D.lgs 152/2006 e in particolare l’art 192 comma 3, il TAR ritiene che l’ordinanza da parte del Comune sia stata emessa senza comunicare, preventivamente, l’avvio del procedimento e che lo stesso sia stato emesso violando il ”principio di effettiva partecipazione” dei destinatari allo specifico provvedimento.
Il Comune, essendo a conoscenza del fatto che l’area, precedentemente, era stata occupata senza titolo da terzi, prima di ordinare al proprietario del terreno la rimozione dei rifiuti avrebbe dovuto accertare, in contraddittorio, la responsabilità dell’illecito.
Il Giudice amministrativo ha ribadito dei principi ormai consolidati in giurisprudenza, ovvero che il proprietario di un’area può essere ritenuto responsabile di illecito abbandono di rifiuti soltanto previo accertamento della reale sussistenza della colpa;
nel caso in questione, il provvedimento impugnato è stato adottato senza alcuna constatazione delle responsabilità ed in contraddittorio con il proprietario al fine di verificare l’effettiva responsabilità dello stesso, anzi, l’ordinanza è stata emessa nonostante le numerose denunce sporte al Comune dal proprietario del terreno per l’abusivo insediamento di un campo “ROM” e che nel momento in cui il campo era stato “sgomberato”, vi fossero rifiuti abbandonati dagli occupanti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, per contestare ed eventualmente condannare il proprietario di un’area ove insistono rifiuti abbandonati, è necessario che l’accertamento della Sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio.
Inoltre, la Pubblica Amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta ed accertata ma, che vengono individuati solo come gestori o proprietari di un’area, la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti con relativo ripristino dello stato dei luoghi.
E’ altresì necessario che la responsabilità sia comprovata e che sussista un nesso di causalità “tra azione e danno”. Pertanto la mera proprietà o altra titolarità dell’area non giustifica l’emissione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e bonifica dell’area.
24/10/2020
www.consulenzagestionerifiuti.it
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Art 192 d.lgs n. 152/2006 comma 1,2 e 3:
Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati
LA RESPONSABILITA’ NELL’ATTO ILLECITO DEVE ESSERE ACCERTATA IN CONTRADDITTORIO TRA IL PROPRIETARIO DEL TERRENO E IL COMUNE.
E’ quanto confermato dal Tar della Campania con sentenza 3840/2020 che ha reso nulla l’ordinanza con cui il Sindaco ha intimato al proprietario di un terreno, su cui, in precedenza si era insediato un campo “ROM” di rimuovere rifiuti ivi rinvenuti.
Richiamando il D.lgs 152/2006 e in particolare l’art 192 comma 3, il TAR ritiene che l’ordinanza da parte del Comune sia stata emessa senza comunicare, preventivamente, l’avvio del procedimento e che lo stesso sia stato emesso violando il ”principio di effettiva partecipazione” dei destinatari allo specifico provvedimento.
Il Comune, essendo a conoscenza del fatto che l’area, precedentemente, era stata occupata senza titolo da terzi, prima di ordinare al proprietario del terreno la rimozione dei rifiuti avrebbe dovuto accertare, in contraddittorio, la responsabilità dell’illecito.
Il Giudice amministrativo ha ribadito dei principi ormai consolidati in giurisprudenza, ovvero che il proprietario di un’area può essere ritenuto responsabile di illecito abbandono di rifiuti soltanto previo accertamento della reale sussistenza della colpa;
nel caso in questione, il provvedimento impugnato è stato adottato senza alcuna constatazione delle responsabilità ed in contraddittorio con il proprietario al fine di verificare l’effettiva responsabilità dello stesso, anzi, l’ordinanza è stata emessa nonostante le numerose denunce sporte al Comune dal proprietario del terreno per l’abusivo insediamento di un campo “ROM” e che nel momento in cui il campo era stato “sgomberato”, vi fossero rifiuti abbandonati dagli occupanti.
Pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 152/2006, per contestare ed eventualmente condannare il proprietario di un’area ove insistono rifiuti abbandonati, è necessario che l’accertamento della Sua responsabilità sia effettuato in contraddittorio.
Inoltre, la Pubblica Amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta ed accertata ma, che vengono individuati solo come gestori o proprietari di un’area, la bonifica, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti con relativo ripristino dello stato dei luoghi.
E’ altresì necessario che la responsabilità sia comprovata e che sussista un nesso di causalità “tra azione e danno”. Pertanto la mera proprietà o altra titolarità dell’area non giustifica l’emissione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e bonifica dell’area.
24/10/2020
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Art 192 d.lgs n. 152/2006 comma 1,2 e 3:
Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. à altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati
Luca D'Alessandris