Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (REN), previsto dal D.L. 135/2018 e D.Lgs 116/2020.
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Ren): Istituito con legge 11 febbraio 2019 n. 12 che ha convertito il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 è oggi disciplinato dal novellato articolo 188 bis del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116 che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale – D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, ai sensi del comma 3 dell’art 6 del decreto – Legge 14 dicembre 2018 n. 135 sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti , nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art 184, comma 3, lettera c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi , di cui all’art 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (art 189, comma 3, D. Lgs 152/2006).
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali che gestirà i rapporti con l’utenza e la riscossione dei contributi. I dati saranno poi condivisi con l’Ispra al fine del loro inserimento nel Catasto.
Il Registro si articola in due sezioni:
- Una sezione Anagrafica, che comprende i dati dei soggetti iscritti e le autorizzazioni possedute per l’esercizio delle attività relative alla gestione dei rifiuti;
- Una sezione Tracciabilità che comprende i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui all’art 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione dei rifiuti) del D. Lgs 152/2006 e i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.
Gli Iscritti al R.E.N., sia obbligati che volontari, effettueranno gli adempimenti digitalmente (Registro di carico e scarico e formulari), scaricando la modulistica direttamente dal Sistema R.E.N, i soggetti non iscritti possono, invece, continuare ad assolvere gli adempimenti in modalità cartacea.
L’art 188 bis non definisce da quando sarà possibile tracciare i rifiuti tramite il Registro Elettronico Nazionale, non prevede regole di funzionamento e di iscrizione, non definisce aspetti relativi alla nascita.
Tali aspetti, in base all’art 188 bis, sono rimessi a decreti ministeriali attuativi che dovranno prevedere anche gli strumenti operativi del R.E.N.; in questo periodo transitorio restano in uso i tradizionali strumenti cartacei di tracciabilità, dettati dai decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
12/12/2020
Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Ren): Istituito con legge 11 febbraio 2019 n. 12 che ha convertito il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 è oggi disciplinato dal novellato articolo 188 bis del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116 che ha modificato la parte IV del Testo Unico Ambientale – D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152.
I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, ai sensi del comma 3 dell’art 6 del decreto – Legge 14 dicembre 2018 n. 135 sono:
- Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- Produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti , nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art 184, comma 3, lettera c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi , di cui all’art 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti (art 189, comma 3, D. Lgs 152/2006).
Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti sarà gestito dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale dei gestori ambientali che gestirà i rapporti con l’utenza e la riscossione dei contributi. I dati saranno poi condivisi con l’Ispra al fine del loro inserimento nel Catasto.
Il Registro si articola in due sezioni:
- Una sezione Anagrafica, che comprende i dati dei soggetti iscritti e le autorizzazioni possedute per l’esercizio delle attività relative alla gestione dei rifiuti;
- Una sezione Tracciabilità che comprende i dati ambientali relativi agli adempimenti di cui all’art 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (formulario di identificazione dei rifiuti) del D. Lgs 152/2006 e i dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.
Gli Iscritti al R.E.N., sia obbligati che volontari, effettueranno gli adempimenti digitalmente (Registro di carico e scarico e formulari), scaricando la modulistica direttamente dal Sistema R.E.N, i soggetti non iscritti possono, invece, continuare ad assolvere gli adempimenti in modalità cartacea.
L’art 188 bis non definisce da quando sarà possibile tracciare i rifiuti tramite il Registro Elettronico Nazionale, non prevede regole di funzionamento e di iscrizione, non definisce aspetti relativi alla nascita.
Tali aspetti, in base all’art 188 bis, sono rimessi a decreti ministeriali attuativi che dovranno prevedere anche gli strumenti operativi del R.E.N.; in questo periodo transitorio restano in uso i tradizionali strumenti cartacei di tracciabilità, dettati dai decreti del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.
12/12/2020
Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Luca D'Alessandris