Deliberazione n. 4 del 22 dicembre 2020. Applicazione articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in particolare l’art 1 comma 9 , ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’art 183, comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 la lettera b-ter che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti diverse dalla domestica che sono simili per composizione e natura ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell’allegato L quinquies. Gli allegati sono stati introdotti nella parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006 n, 152 dall’art 8 del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116.

L’art 6, comma 5 del D.Lgs 116 del 3 settembre 2020 dispone che le nuove definizioni di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter si applicano a partire dal 1 gennaio 2021 per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione di rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano. Inoltre l’art 238, comma 10 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2, di conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico e dimostrare di averli avviati al recupero.

Tali attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono svolte dai soggetti iscritti nella categoria 4 e 2 – Bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e tali imprese, a partire dal 1 gennaio, seppur in possesso di requisiti, non potrebbero proseguire nella loro attività poiché è necessario un adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.

Pertanto l’Albo, al fine di garantire la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per adeguare i provvedimenti d’iscrizione, ha consentito ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-Bis dell’Albo per i codici ERR indicati nell’allegato L-quater, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Tali soggetti possono, quindi, “effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.

06/03/2021

www.consulenzagestionerifiuti.it



Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in particolare l’art 1 comma 9 , ha modificato la definizione di rifiuti urbani introducendo nell’art 183, comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 la lettera b-ter che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti diverse dalla domestica che sono simili per composizione e natura ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater, prodotti dalle attività riportate nell’allegato L quinquies. Gli allegati sono stati introdotti nella parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006 n, 152 dall’art 8 del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116.

L’art 6, comma 5 del D.Lgs 116 del 3 settembre 2020 dispone che le nuove definizioni di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter si applicano a partire dal 1 gennaio 2021 per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione di rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano. Inoltre l’art 238, comma 10 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter punto 2, di conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico e dimostrare di averli avviati al recupero.

Tali attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono svolte dai soggetti iscritti nella categoria 4 e 2 – Bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e tali imprese, a partire dal 1 gennaio, seppur in possesso di requisiti, non potrebbero proseguire nella loro attività poiché è necessario un adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.

Pertanto l’Albo, al fine di garantire la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per adeguare i provvedimenti d’iscrizione, ha consentito ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-Bis dell’Albo per i codici ERR indicati nell’allegato L-quater, la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Tali soggetti possono, quindi, “effettuare la raccolta e il trasporto di detti rifiuti ove divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.

06/03/2021

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Articolo scritto il 06-03-2021

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