Albo Nazionale Gestori Ambientali, circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 "Proroga stato di emergenza".
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 sostituisce la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020.
In particolare, a seguito della proroga dello “stato di emergenza”, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 ne consegue che “le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021 (e non più fino al 3 maggio 2021 come in precedenza); ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
06/03/2021
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021 sostituisce la circolare n. 14 del 10 dicembre 2020.
In particolare, a seguito della proroga dello “stato di emergenza”, dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 ne consegue che “le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi fino al 29 luglio 2021 (e non più fino al 3 maggio 2021 come in precedenza); ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 luglio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
06/03/2021
Luca D'Alessandris