ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, la circolare n. 6 del 11 maggio 2021 sostituisce la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, la circolare n. 6 del 11 maggio 2021 sostituisce la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021.

Con Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è stato prorogato al 31 luglio 2021; ne consegue che le “iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e cioè fino al 29 ottobre 2021 (e non più 29 luglio 2021 come da precedente D.L.) ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.”

Resta inteso, come nelle precedenti circolari emanate dall’Albo relative a tale argomento che, per proseguire l’esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, la circolare n. 6 del 11 maggio 2021 sostituisce la circolare n. 3 del 11 febbraio 2021.

Con Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, è stato prorogato al 31 luglio 2021; ne consegue che le “iscrizioni in scadenza nell’arco temporale tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e cioè fino al 29 ottobre 2021 (e non più 29 luglio 2021 come da precedente D.L.) ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.”

Resta inteso, come nelle precedenti circolari emanate dall’Albo relative a tale argomento che, per proseguire l’esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;

b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;

c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.


Articolo scritto il 05-06-2021

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