ATTESTAZIONE DI “AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO”, NOVITA’ CON D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77.
ATTESTAZIONE DI “AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO”, NOVITA’ CON D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021, apporta un’ulteriore modifica all’originario “certificato di avvenuto smaltimento” previsto dall’art. 188, comma 5 del D. Lgs 152 del 2006, sostituendolo con l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
Cronistoria normativa:
L’originaria versione dell’art 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” al comma 3 stabiliva che, “la responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento a soggetti autorizzati , anche ad attività intermedie, alla gestione dei rifiuti, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Al Comma 4: ”Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Il “citato” decreto previsto nel comma 4 non è mai stato emanato e pertanto il “certificato di avvenuto smaltimento” non ha mai visto una effettiva applicazione.
Solo il D.Lgs 116/2020 con il nuovo art 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” ha ridato vigore al “certificato di avvenuto smaltimento” trasformandolo in primis in “attestazione di smaltimento”, e stabilendo poi che tale certificato deve essere rilasciato dall’impianto intermedio.
Di fatto, il comma 4 in merito alla responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti stabilisce che:
“La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1 (ai gestori includendo anche gli intermediari), non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero R13 o smaltimento D15. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”.
In merito alla attestazione di avvenuto avvio allo smaltimento, il comma 5 aggiunge e chiarisce:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15”) di cui all’All. B della Parte IV del D.L.vo 152/06, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto (intermedio) da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Quindi il D. Lgs 116/2020 oltre a parlare di attestazione e non più di certificato di avvenuto smaltimento rende necessaria tale attestazione, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento.
Questa nuova formulazione della norma chiarisce che l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto destinatario intermedio dei rifiuti (operazioni D13, D14 e D15) ma lascia ancora vari dubbi:
- Tempistica di rilascio dell’attestazione;
- Modello di attestazione, infatti la norma pur definendo che l’attestazione deve contenere almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata non ne predispone un fac – simile.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, all’ 35 - “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”, al punto c) modifica l’art 188 del D. Lgs 116/2020 – e trasforma l’attestazione di avvenuto smaltimento inserita con il D. Lgs 116/2020 in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
L’attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e deve contenere:
- Dati dell’impianto
- Dati del titolare
- Quantità di rifiuti trattati
- Tipologia di operazione di smaltimento effettuata
Pertanto, alla confusione iniziale, si aggiunge l’integrazione data D.L. 77/2021, con la quale viene aggiunta anche l’operazione di recupero non indicata inizialmente nel D.Lgs 116/2020.
Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 188 bis, comma 1 in cui saranno definite anche le modalità per la verifica ed invio dell’attestazione di avvenuto recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario, come previsto nella parte finale del comma 5 del nuovo art 188 del D. Lgs 152/2006.
14/07/2021
www.consulenzagestionerifiuti.it
ATTESTAZIONE DI “AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO”, NOVITA’ CON D.L. 31 MAGGIO 2021 N. 77.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31.05.2021, apporta un’ulteriore modifica all’originario “certificato di avvenuto smaltimento” previsto dall’art. 188, comma 5 del D. Lgs 152 del 2006, sostituendolo con l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento.
Cronistoria normativa:
L’originaria versione dell’art 188 “Oneri dei produttori e dei detentori” al comma 3 stabiliva che, “la responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa in caso di conferimento a soggetti autorizzati , anche ad attività intermedie, alla gestione dei rifiuti, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a darne comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario”.
Al Comma 4: ”Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell’impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all’intermediario dei rifiuti”.
Il “citato” decreto previsto nel comma 4 non è mai stato emanato e pertanto il “certificato di avvenuto smaltimento” non ha mai visto una effettiva applicazione.
Solo il D.Lgs 116/2020 con il nuovo art 188 “Responsabilità della gestione dei rifiuti” ha ridato vigore al “certificato di avvenuto smaltimento” trasformandolo in primis in “attestazione di smaltimento”, e stabilendo poi che tale certificato deve essere rilasciato dall’impianto intermedio.
Di fatto, il comma 4 in merito alla responsabilità del produttore o detentore dei rifiuti stabilisce che:
“La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1 (ai gestori includendo anche gli intermediari), non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero R13 o smaltimento D15. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:
- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario”.
In merito alla attestazione di avvenuto avvio allo smaltimento, il comma 5 aggiunge e chiarisce:
“Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15”) di cui all’All. B della Parte IV del D.L.vo 152/06, “la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione, abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto (intermedio) da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata”.
Quindi il D. Lgs 116/2020 oltre a parlare di attestazione e non più di certificato di avvenuto smaltimento rende necessaria tale attestazione, in aggiunta al formulario, solo nel caso in cui i rifiuti vengano conferiti per operazioni di smaltimento.
Questa nuova formulazione della norma chiarisce che l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto destinatario intermedio dei rifiuti (operazioni D13, D14 e D15) ma lascia ancora vari dubbi:
- Tempistica di rilascio dell’attestazione;
- Modello di attestazione, infatti la norma pur definendo che l’attestazione deve contenere almeno i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata non ne predispone un fac – simile.
Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilenza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, all’ 35 - “Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare”, al punto c) modifica l’art 188 del D. Lgs 116/2020 – e trasforma l’attestazione di avvenuto smaltimento inserita con il D. Lgs 116/2020 in “attestazione di avvio al recupero o smaltimento”.
L’attestazione, sottoscritta dal titolare dell’impianto, deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e deve contenere:
- Dati dell’impianto
- Dati del titolare
- Quantità di rifiuti trattati
- Tipologia di operazione di smaltimento effettuata
Pertanto, alla confusione iniziale, si aggiunge l’integrazione data D.L. 77/2021, con la quale viene aggiunta anche l’operazione di recupero non indicata inizialmente nel D.Lgs 116/2020.
Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’art 188 bis, comma 1 in cui saranno definite anche le modalità per la verifica ed invio dell’attestazione di avvenuto recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario, come previsto nella parte finale del comma 5 del nuovo art 188 del D. Lgs 152/2006.
14/07/2021
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Luca D'Alessandris