ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021. Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.

Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

 

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in particolare l’art 1 comma 9 , ha modificato la definizione di rifiuti urbani, introducendo all’art 183, comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 la lettera b-ter che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati  e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti ,diverse dalla domestica , che sono simili  per composizione e natura ai rifiuti domestici  ed indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L- quinquies. (Gli allegati sono stati introdotti nella Parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 dall’art 8, del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116).

L’art 6, comma 5 del D.Lgs116 del 3 settembre 2020 ha disposto l’applicazionedelle nuove definizioni di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter a partire dal 1 gennaio 2021 per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione di rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano ed ai rifiuti ad esso assimilati.

Inoltre l’art 238, comma 10 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha previsto la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 di conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico (fuori dalla privativa comunale) dimostrando di averli avviati al recupero.

Tali attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono svolte dai soggetti iscritti nella categoria 4 e 2 – Bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e tali imprese, a partire dal 1 gennaio, seppur in possesso di requisiti, non avrebbero potuto proseguire nella loro attività poiché necessario un adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.

L’ Albo, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, al fine di garantire, la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per adeguare i provvedimenti d’iscrizione ha consentito ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-Bis dell’Albo per i codici ERR indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Sarà la Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 a definire le nuove regole per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito della definizione di “rifiuti urbani” introdotta dal D. Lgs 116/2020 e le nuove regole entreranno in vigore il 1 settembre 2020.

In base a quanto stabilito dalla Delibera:

-          I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo nazionale Gestori Ambientali (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) possono trasportare tutti i rifiuti indicati nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.

-          I soggetti iscritti o che intendono iscriversi  nella categoria 2 bis dell’Albo nazionale Gestori Ambientali  per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (produttori iniziali) , possono trasportare i rifiuti elencati nell’allegato L- quater solo se derivanti dalla propria attività , inserita tra quelle elencate nell’allegato L- quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.

-          In entrambe i casi va presentata apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

-          I soggetti già iscritti all’Albo e che stanno operando ai sensi della Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, possono continuare a trasportare i codici Dell’ERR già autorizzati di cui all’Allegato L- quater.

 

 03/08/2021

www.consulenzagestionerifiuti.it

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI, Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021.

Adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

 

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, in particolare l’art 1 comma 9 , ha modificato la definizione di rifiuti urbani, introducendo all’art 183, comma 1 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 la lettera b-ter che ricomprende, nell’ambito dei rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati  e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti ,diverse dalla domestica , che sono simili  per composizione e natura ai rifiuti domestici  ed indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L- quinquies. (Gli allegati sono stati introdotti nella Parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 dall’art 8, del D. Lgs 3 settembre 2020 n. 116).

L’art 6, comma 5 del D.Lgs116 del 3 settembre 2020 ha disposto l’applicazionedelle nuove definizioni di cui all’art 183 comma 1 lettera b-ter a partire dal 1 gennaio 2021 per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione di rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano ed ai rifiuti ad esso assimilati.

Inoltre l’art 238, comma 10 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ha previsto la possibilità per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art 183, comma 1, lettera b-ter punto 2 di conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico (fuori dalla privativa comunale) dimostrando di averli avviati al recupero.

Tali attività di raccolta e trasporto di rifiuti sono svolte dai soggetti iscritti nella categoria 4 e 2 – Bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e tali imprese, a partire dal 1 gennaio, seppur in possesso di requisiti, non avrebbero potuto proseguire nella loro attività poiché necessario un adeguamento dei singoli provvedimenti d’iscrizione.

L’ Albo, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, al fine di garantire, la continuità del servizio, nell’attesa dei tempi necessari per adeguare i provvedimenti d’iscrizione ha consentito ai soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-Bis dell’Albo per i codici ERR indicati nell’allegato L-quater la possibilità di raccogliere e trasportare i rifiuti identificati da detti codici provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies.

Sarà la Delibera n. 7 del 28 luglio 2021 a definire le nuove regole per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2 bis a seguito della definizione di “rifiuti urbani” introdotta dal D. Lgs 116/2020 e le nuove regole entreranno in vigore il 1 settembre 2020.

In base a quanto stabilito dalla Delibera:

-          I soggetti iscritti o che intendono iscriversi nella categoria 4 dell’Albo nazionale Gestori Ambientali (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) possono trasportare tutti i rifiuti indicati nell’allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies solo se prodotti da utenza non domestica e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.

-          I soggetti iscritti o che intendono iscriversi  nella categoria 2 bis dell’Albo nazionale Gestori Ambientali  per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi (produttori iniziali) , possono trasportare i rifiuti elencati nell’allegato L- quater solo se derivanti dalla propria attività , inserita tra quelle elencate nell’allegato L- quinquies, ai fini del conferimento al servizio pubblico, oppure gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi art 198 comma 2 – bis del D. Lgs 152/2006.

-          In entrambe i casi va presentata apposita domanda alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente.

-          I soggetti già iscritti all’Albo e che stanno operando ai sensi della Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, possono continuare a trasportare i codici Dell’ERR già autorizzati di cui all’Allegato L- quater.

 

 03/08/2021

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Articolo scritto il 03-08-2021

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