Proroga stato di emergenza. Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
Proroga stato di emergenza. Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
Con decreto – legge 23 luglio 2021 n. 105 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
L’art 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 modificato con l’art 3-bis, comma 1, della legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del decreto- legge 7 ottobre 2020 n. 125 dispone che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 , conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e pertanto le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31marzo 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
04/08/2021
www.consulenzagestionerifiuti.it
Proroga stato di emergenza. Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
Con decreto – legge 23 luglio 2021 n. 105 è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
L’art 103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n. 27 modificato con l’art 3-bis, comma 1, della legge 27 novembre 2020 n. 159 di conversione del decreto- legge 7 ottobre 2020 n. 125 dispone che:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 , conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” e pertanto le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo 2022.
Resta inteso che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell’iscrizione e quella del 31marzo 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione, ovvero, comunicare eventuali variazioni circa i requisiti in essere.
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Luca D'Alessandris