Obbligo di nominare il Consulente ADR anche per gli Speditori entro il 1 gennaio 2023
Obbligo di nominare il Consulente ADR anche per gli Speditori entro il 1 gennaio 2023
E’ fissato al 31/12/2022 il termine del periodo transitorio, iniziato il 1 luglio 2019, che obbliga gli speditori a provvedere alla nomina del consulente ADR entro il 1 gennaio 2023
La nuova edizione dell’ADR 2019 che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada,introduce importanti modifiche rispetto alla precedente edizione.
Annoveriamo tra le più significative ”la nomina di un consulente ADR per tutti gli speditori “ affinché possano avere un valido supporto nella gestione degli obblighi che gravano su di essi ed evitare le sanzioni previste nel caso di una gestione non conforme alle spedizioni.
Ricordiamo che lo speditore, definito dalla sottosezione 1.2.1. dell’ADR, è “l’impresa che spedisce merci pericolose per c/proprio o per c/terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, il fornitore del servizio secondo questo contratto è considerato come speditore.”
La mancata nomina del Consulente ADR è disciplinata e sanzionata dal D.Lgs 35/2010- Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose:
Art. 11 - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
2. Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti,nomina un consulente per la sicurezza.
3. Entro quindici giorni dalla nomina di cui al comma 2, il legale rappresentante comunica le complete generalità del consulente nominato all'ufficio periferico del Dipartimento per il trasporto, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente in relazione al luogo in cui ha sede l'impresa.
Art. 12 - Sanzioni relative al consulente alla sicurezza
1. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
2. Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
12/07/2022, A disposizione per eventuali chiarimenti.
Luca D'Alessandris