ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni. Ammenda penale da 1.000 a 10.000 €, per rifiuti pericolosi la pena raddoppia.

ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni.

Chiunque abbandona rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 €uro. Se poi, l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.

E’ quanto prevede la nuova versione dell’art 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, modificato dall’art 6 ter del D.L. 105/2023, introdotto dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137.

Prima del novellato articolo, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 €, ora invece, assume natura di reato contravvenzionale.

Il comma 2 dell’art 256 dello stesso decreto dispone l’arresto e/o l’ammenda fino a 26.000 €,qualora il soggetto che abbandona il rifiuto sia un titolare d’impresa o responsabile di Enti.

La legge 137/2023 è entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

Lo stesso provvedimento ha inoltre precisato le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:

-          ART 452 – bis; il comma 2 è stato sostituito e prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette. La pena è invece aumentata da un terzo a due terzi quando l’inquinamento causa deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico.

-          ART 452 -quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».

-          Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.

-          E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.

-          Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

 www.consulenzagestionerifiuti.it

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ABBANDONO RIFIUTI, dal 10 ottobre 2023 cambiano le sanzioni.

Chiunque abbandona rifiuti è punito con ammenda da 1.000 a 10.000 €uro. Se poi, l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi la pena è aumentata fino al doppio.

E’ quanto prevede la nuova versione dell’art 255, comma 1 del D. Lgs 152/2006, modificato dall’art 6 ter del D.L. 105/2023, introdotto dalla Legge di conversione 9 ottobre 2023 n. 137.

Prima del novellato articolo, la norma prevedeva una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 €, ora invece, assume natura di reato contravvenzionale.

Il comma 2 dell’art 256 dello stesso decreto dispone l’arresto e/o l’ammenda fino a 26.000 €,qualora il soggetto che abbandona il rifiuto sia un titolare d’impresa o responsabile di Enti.

La legge 137/2023 è entrata in vigore il 10 ottobre 2023.

Lo stesso provvedimento ha inoltre precisato le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:

-          ART 452 – bis; il comma 2 è stato sostituito e prevede un aumento della pena da un terzo alla metà quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico, ovvero in danno a specie animali o vegetali protette. La pena è invece aumentata da un terzo a due terzi quando l’inquinamento causa deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico.

-          ART 452 -quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».

-          Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.

-          E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.

-          Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano.

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Articolo scritto il 15-10-2023

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