Registri e Formulari rifiuti, modificate le sanzioni previste. Art. 258, comma 9-bis D.Lgs 152/2006 cumulo giuridico
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre 2023, tramite l’art. 8-quater modifica l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, inserendo il comma 9-bis, stabilisce che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del Dlgs. 116/2020.
Lo stesso articolo 258 era stato precedentemente modificato con il D.Lgs. 116/2020, in recepimento alla direttiva 2018/851/UE, che vi aveva inserito il “cumulo giuridico”.
Si tratta di un meccanismo grazie al quale chi con un’azione o omissione viola più disposizioni (nella specie, quelle contenute nell’art. 258 relative agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) o commette più violazioni della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata del doppio, e non con la somma delle varie sanzioni per ogni singola violazione commessa (cumulo materiale).
Il limite di questa importante novità, tuttavia, era la non retroattività del sistema sanzionatorio più favorevole; questo, infatti, trovava applicazione per i soli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 26 settembre 2020.
La Legge 15 dicembre n. 191/2023, invece, ha esteso il cumulo giuridico anche a tutte quelle violazioni, in materia di tenuta di registri e formulari, commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
D.Lgs 152/2006 - art. 258 [...]
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
((9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato))
www.consulezagestionerifiuti.it
Fonte ANCE Brescia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16/12/2023 è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il provvedimento, in vigore dal 17 dicembre 2023, tramite l’art. 8-quater modifica l'art. 258 del D.Lgs. n. 152/2006 relativo alle sanzioni per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari rifiuti, inserendo il comma 9-bis, stabilisce che il cumulo giuridico per più violazioni delle norme su registri e formulari rifiuti ex Dlgs 152/2006 si applica anche agli illeciti antecedenti l'entrata in vigore del Dlgs. 116/2020.
Lo stesso articolo 258 era stato precedentemente modificato con il D.Lgs. 116/2020, in recepimento alla direttiva 2018/851/UE, che vi aveva inserito il “cumulo giuridico”.
Si tratta di un meccanismo grazie al quale chi con un’azione o omissione viola più disposizioni (nella specie, quelle contenute nell’art. 258 relative agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) o commette più violazioni della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata del doppio, e non con la somma delle varie sanzioni per ogni singola violazione commessa (cumulo materiale).
Il limite di questa importante novità, tuttavia, era la non retroattività del sistema sanzionatorio più favorevole; questo, infatti, trovava applicazione per i soli illeciti commessi successivamente all’entrata in vigore del provvedimento, cioè dal 26 settembre 2020.
La Legge 15 dicembre n. 191/2023, invece, ha esteso il cumulo giuridico anche a tutte quelle violazioni, in materia di tenuta di registri e formulari, commesse prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
D.Lgs 152/2006 - art. 258 [...]
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
((9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato))
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Fonte ANCE Brescia
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Luca D'Alessandris
Luca D'Alessandris
Articolo scritto il 30-12-2023