MUD 2024: stabilita la scadenza, è il 1° luglio 2024 - Pubblicato il nuovo DPCM sulla G.U. del 2 marzo 2024
MUD 2024: la scadenza è il 1° luglio 2024
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che il 30 giugno 2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 1° luglio 2024.
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2024 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
I tipi di comunicazione previsti sono:
- Rifiuti
- Rifiuti Semplificata
- Veicoli fuori uso
- Imballaggi
- RAEE
- Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato una scheda di sintesi degli aggiornamenti apportati al MUD 2024, rispetto all’anno precedente che riguardano:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione;
- la Sezione Comunicazione Imballaggi - Sezione Consorzi.
Le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di:
- introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR. A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
Sezione Comunicazione Imballaggi:
- Sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET;
- Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.
Fonte Ecocerved-Ecocamere-Mase
Luca D'Alessandris