ABBANDONO RIFIUTI O DEPOSITO TEMPORANEO: Il Mase chiarisce quanto indicato articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Cuneo al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, chiede se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
- l’articolo 185-bis, comma 1:
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
- l’articolo 193, comma 19:
19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
2) Circolare Mite n. 51657 del 14/05/2021 – “decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 142922 del 31 luglio 2024 e fornito con nota prot. n. 183005 del 9 ottobre 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Con le disposizioni contenute nell’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un’unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs. n. 116 del 2020, il legislatore ha introdotto una apposita disposizione al comma 19 dell’articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.
La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.
Dalla lettura dell’articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti:
a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature;
b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità;
c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento.
Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto si richiama quanto già indicato da questo Ministero con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021: “Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie”, reperibile al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_14mag_nota_chiarimenti.pdf.
In considerazione di quanto sopra riportato è possibile osservare che mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.
In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.lgs. n 152 del 2006. Chiarimenti in merito all’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo ex articolo 185-bis del D.lgs. 152 del 2006 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici.
QUESITO
Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Cuneo al fine di ottenere alcuni chiarimenti circa l’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo di cui all’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, chiede se le attività artigianali eseguite su impianti tecnologici ed edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali, a titolo indicativo, ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc. possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell’articolo 193, comma 19, del D.lgs. n. 152 del 2006 e se nelle ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l’allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue.
1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare:
- l’articolo 185-bis, comma 1:
1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
- l’articolo 193, comma 19:
19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.
2) Circolare Mite n. 51657 del 14/05/2021 – “decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti”.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, in considerazione del quadro normativo sopraesposto, del parere di ISPRA richiesto con nota prot. n. 142922 del 31 luglio 2024 e fornito con nota prot. n. 183005 del 9 ottobre 2024 e alla luce dell’istruttoria condotta, si rappresenta quanto segue.
Con le disposizioni contenute nell’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006, il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti, intendendo l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un’unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all’assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs. n. 116 del 2020, il legislatore ha introdotto una apposita disposizione al comma 19 dell’articolo 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di loro effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l’attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.
La disciplina sopra esposta ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.
Dalla lettura dell’articolo 193, comma 19, emerge chiaramente che la menzionata fictio iuris relativa al luogo di produzione dei rifiuti è riferita a molteplici attività nei seguenti ambiti:
a) rifiuti derivanti da attività di manutenzione, cioè quelli inerenti alle operazioni necessarie a conservare l’efficienza e la funzionalità di impianti e attrezzature;
b) piccoli interventi edili, cioè rifiuti da costruzione e demolizione di limitata entità;
c) attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, cioè attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.
Il legislatore ha quindi previsto, nell’ambito dello svolgimento delle sopra richiamate attività, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalla loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro corretto recupero o smaltimento.
Tale opportunità è comunque ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto si richiama quanto già indicato da questo Ministero con la circolare n. 51657 del 14 maggio 2021: “Sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso e sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell’attività svolta e dei rifiuti prodotti. Infatti, un quantitativo che potrebbe essere considerato irrilevante per alcuni rifiuti, o in determinate circostanze, potrebbe, invece, avere una potenzialità lesiva o di rischio significativa, se riferito ad altre tipologie di rifiuti o in altre circostanze di luogo o di fatto. D’altra parte, è principio consolidato, nella giurisprudenza penale o amministrativa, come la quantità gestita non sia un parametro indicativo al fine di valutare la lieve entità di una fattispecie”, reperibile al seguente link https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_14mag_nota_chiarimenti.pdf.
In considerazione di quanto sopra riportato è possibile osservare che mentre l’articolo 185-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 dispone le condizioni generali per l’allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all’articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una fictio iuris sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività nei limiti prescritti dalle citate norme.
In merito alla possibilità di includere determinate attività nell’ambito di applicazione della disciplina sopra descritta, fermo restando la necessità di valutare, caso per caso, l’effettiva attività svolta e i quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotti, si può ritenere che nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.


Articolo scritto il 24-10-2024 - Fonte esterna

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