Nuove istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 sulla compilazione dei Fir

Modifiche alle istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, pubblicate il 10/12/2024.

Dopo l’abrogazione della categoria 3 bis, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei registri e dei formulari relativi alla gestione dei rifiuti.

Principali integrazioni:

  1. Trasportatori non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

    • Nel registro di carico e scarico, il campo “provenienza del rifiuto” non deve indicare il numero di iscrizione all’Albo nei casi previsti dalle sezioni 2.1.1 (carico da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale).
    • Nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), il campo n. 4 (numero di iscrizione all’Albo) non deve essere compilato nei casi di trasporto da produttore a destinatario (con intermediario o meno) e per i rifiuti disciplinati dall’art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006.
    • Nei campi relativi a trasbordi parziali (campo 13), trasbordi totali (campo 14) e trasporti intermodali (campo vettore terrestre), non deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo.
  2. Modifiche alla tabella delle “tipologie di autorizzazioni”:

    • La tabella riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 è stata aggiornata. I dettagli specifici non sono stati riportati nella sintesi, ma si prevede che siano recepiti nei modelli.
  3. Aggiornamento tecnico: Le specifiche tecniche per la redazione elettronica dei modelli saranno adeguate alle nuove disposizioni.

Queste modifiche semplificano la compilazione dei documenti relativi ai rifiuti per i trasportatori non iscritti all’Albo, aggiornando anche le modalità tecniche e amministrative previste dal decreto.

fonte: https://www.rentri.gov.it

Modifiche alle istruzioni del Decreto Direttoriale n. 251 del 19/12/2023, pubblicate il 10/12/2024.

Dopo l’abrogazione della categoria 3 bis, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha aggiornato le istruzioni per la compilazione dei registri e dei formulari relativi alla gestione dei rifiuti.

Principali integrazioni:

  1. Trasportatori non iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

    • Nel registro di carico e scarico, il campo “provenienza del rifiuto” non deve indicare il numero di iscrizione all’Albo nei casi previsti dalle sezioni 2.1.1 (carico da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale).
    • Nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), il campo n. 4 (numero di iscrizione all’Albo) non deve essere compilato nei casi di trasporto da produttore a destinatario (con intermediario o meno) e per i rifiuti disciplinati dall’art. 193, comma 19 del D.lgs. 152/2006.
    • Nei campi relativi a trasbordi parziali (campo 13), trasbordi totali (campo 14) e trasporti intermodali (campo vettore terrestre), non deve essere indicato il numero di iscrizione all’Albo.
  2. Modifiche alla tabella delle “tipologie di autorizzazioni”:

    • La tabella riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 e al punto 3.1 dell’allegato 2 è stata aggiornata. I dettagli specifici non sono stati riportati nella sintesi, ma si prevede che siano recepiti nei modelli.
  3. Aggiornamento tecnico: Le specifiche tecniche per la redazione elettronica dei modelli saranno adeguate alle nuove disposizioni.

Queste modifiche semplificano la compilazione dei documenti relativi ai rifiuti per i trasportatori non iscritti all’Albo, aggiornando anche le modalità tecniche e amministrative previste dal decreto.

fonte: https://www.rentri.gov.it


Articolo scritto il 12-12-2024

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