Condotta omissiva del proprietario se l'affittuario abbandona i rifiuti
Con la sentenza n.3580 del 30 gennaio 2012 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di un terreno condannato in appello per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006, consistente nell’abbandono su un terreno di sua proprietà di rifiuti speciali da parte del terzo conduttore.
Concedere a terzi l’utilizzo di un terreno, nel rispetto dei diversi diritti reali di godimento, pone il proprietario concedente nella posizione di garanzia, consistente nel verificare il corretto utilizzo dell’immobile da parte del concessionario, anche nel rispetto del principio costituzionale della “funzione sociale della proprietà” ex art. 42 della Costituzione.
La sentenza in epigrafe respinge così le giustificazioni addotte dal difensore circa “l’inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia e condotta meramente omissiva”, per la mancanza di colpevolezza ascrivibile all’imputato per il solo fatto di essere a conoscenza dell’uso illecito da parte i terzi del terreno concesso loro in locazione.
La suprema corte è intervenuta più volte per chiarire l’obbligo imposto al concedente/proprietario di verificare il corretto utilizzo dell’immobile concesso in locazione a terzi , e da questi destinati alla gestione di rifiuti per conto terzi, finanche i titoli abilitativi delle attività poste in essere ed il rispetto delle relative prescrizioni : “…incombe sul proprietario l’obbligo di verificare che l’utilizzazione dell’immobile avvenga nel rispetto della legalità, e, quindi, che il terzo, cui ha concesso in uso il terreno, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno viene effettuata e rispetti le prescrizioni in esse contenute.” (Cass. 36836/2009) .
Pur escludendosi il concorso dell’imputato con il titolare dell’azienda di smaltimento rifiuti, esso è consapevole e ne risponde stante il nesso di causalità omissiva ex art. 40 C.P. cpv .
La culpa in vigilando è altresì riscontrata nei confronti del proprietario del terreno, nel quale il conduttore, di certo imputabile dell’illecito abbandono dei rifiuti, abbia realizzato un deposito incontrollato di rifiuti inerti (Cass. 21677/2007).
La responsabilità del proprietario del fondo, è posto dall’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 :
“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.” ;
ma ne è imputabile solo se riscontrati gli elementi del dolo e della colpa.
Partendo da tale principio, la Suprema Corte, con sentenza del 26 gennaio 2007 n. 10484, ha riscontrato, ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 22/1997 c.d. “Decreto Ronchi” applicabile ratione temporis, la responsabilità per culpa in vigilando del proprietario del terreno, nel quale è stata realizzata e gestita una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non;
colpa riscontrabile se l’accumulo si è protratto nel tempo, nella ravvisata continuità e sistematicità dell’illecito conferimento dei rifiuti, avvenuta con la consapevolezza del proprietario del terreno, negligente per non aver impedito l’evento, pur avendone l’obbligo giuridico di impedirlo, il quale, avrebbe dovuto e potuto denunciare alle autorità giudiziarie l’illecita attività svolta da terzi sul proprio terreno. In tale caso, ne consegue che, il proprietario potrà essere chiamato a rimuovere i rifiuti in solido con i terzi autori della discarica abusiva.
Anche la Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza 6525/2011, per stabilire la responsabilità del locatore per danni da inquinamento prodotti dal conduttore, causati dall’abbandono di rifiuti tossici e nocivi, responsabilità riscontrata ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Cod. Civ. , “per aver omesso di vigilare sui due conduttori, e non aver attuato alcun intervento pur essendo consapevole della presenza dei rifiuti e per non aver ottemperato alle ordinanze sindacali”. La tesi della S.C. è sorretta dall’art. 2050 del Cod. Civ. nel cui ambito, il proprietario concedente è obbligato a controllare che del terreno o edificio si faccia un uso conforme alla legge, “che pur non estrinsecandosi esso in un potere di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme ambientali e sanitarie, si configurerebbe un dovere di attivazione, allorquando l’esistenza di una situazione potenzialmente riconducibile all’art. 14 citato (del D.Lgs. 14/22 oggi trasposto nell’art. 192 Dl:gs. 152/2006 – Divieto di abbandono) risulti, per le attività compiute sul fondo, percepibile con la media diligenza.”
Di tale orientamento è anche la sentenza Cass. Civile Sezioni Unite n. 4472/2009, nella quale, è riscontrabile la colpevolezza per dolo o colpa ex art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, per corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati i rifiuti, quando, “per esigenze di tutela ambientale, in senso lato, qualunque soggetto si trovi in un rapporto, anche di mero fatto, in grado di consentirgli una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti” , pertanto, l’omissione di cautele e accorgimenti che la norma impone ai fini di una efficace custodia del bene, configura la compartecipazione (per condotta omissiva) al reato di realizzazione ed esercizio di discarica abusiva di rifiuti.
18/06/2014
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Con la sentenza n.3580 del 30 gennaio 2012 la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal proprietario di un terreno condannato in appello per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006, consistente nell’abbandono su un terreno di sua proprietà di rifiuti speciali da parte del terzo conduttore.
Concedere a terzi l’utilizzo di un terreno, nel rispetto dei diversi diritti reali di godimento, pone il proprietario concedente nella posizione di garanzia, consistente nel verificare il corretto utilizzo dell’immobile da parte del concessionario, anche nel rispetto del principio costituzionale della “funzione sociale della proprietà” ex art. 42 della Costituzione.
La sentenza in epigrafe respinge così le giustificazioni addotte dal difensore circa “l’inesistenza di un obbligo giuridico di garanzia e condotta meramente omissiva”, per la mancanza di colpevolezza ascrivibile all’imputato per il solo fatto di essere a conoscenza dell’uso illecito da parte i terzi del terreno concesso loro in locazione.
La suprema corte è intervenuta più volte per chiarire l’obbligo imposto al concedente/proprietario di verificare il corretto utilizzo dell’immobile concesso in locazione a terzi , e da questi destinati alla gestione di rifiuti per conto terzi, finanche i titoli abilitativi delle attività poste in essere ed il rispetto delle relative prescrizioni : “…incombe sul proprietario l’obbligo di verificare che l’utilizzazione dell’immobile avvenga nel rispetto della legalità, e, quindi, che il terzo, cui ha concesso in uso il terreno, sia in possesso dell’autorizzazione necessaria per l’attività di gestione di rifiuti che su detto terreno viene effettuata e rispetti le prescrizioni in esse contenute.” (Cass. 36836/2009) .
Pur escludendosi il concorso dell’imputato con il titolare dell’azienda di smaltimento rifiuti, esso è consapevole e ne risponde stante il nesso di causalità omissiva ex art. 40 C.P. cpv .
La culpa in vigilando è altresì riscontrata nei confronti del proprietario del terreno, nel quale il conduttore, di certo imputabile dell’illecito abbandono dei rifiuti, abbia realizzato un deposito incontrollato di rifiuti inerti (Cass. 21677/2007).
La responsabilità del proprietario del fondo, è posto dall’art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006 :
“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.” ;
ma ne è imputabile solo se riscontrati gli elementi del dolo e della colpa.
Partendo da tale principio, la Suprema Corte, con sentenza del 26 gennaio 2007 n. 10484, ha riscontrato, ai sensi dell’art. 14, comma 3, D.Lgs. 22/1997 c.d. “Decreto Ronchi” applicabile ratione temporis, la responsabilità per culpa in vigilando del proprietario del terreno, nel quale è stata realizzata e gestita una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non;
colpa riscontrabile se l’accumulo si è protratto nel tempo, nella ravvisata continuità e sistematicità dell’illecito conferimento dei rifiuti, avvenuta con la consapevolezza del proprietario del terreno, negligente per non aver impedito l’evento, pur avendone l’obbligo giuridico di impedirlo, il quale, avrebbe dovuto e potuto denunciare alle autorità giudiziarie l’illecita attività svolta da terzi sul proprio terreno. In tale caso, ne consegue che, il proprietario potrà essere chiamato a rimuovere i rifiuti in solido con i terzi autori della discarica abusiva.
Anche la Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza 6525/2011, per stabilire la responsabilità del locatore per danni da inquinamento prodotti dal conduttore, causati dall’abbandono di rifiuti tossici e nocivi, responsabilità riscontrata ai sensi degli artt. 2043 e 2051 Cod. Civ. , “per aver omesso di vigilare sui due conduttori, e non aver attuato alcun intervento pur essendo consapevole della presenza dei rifiuti e per non aver ottemperato alle ordinanze sindacali”. La tesi della S.C. è sorretta dall’art. 2050 del Cod. Civ. nel cui ambito, il proprietario concedente è obbligato a controllare che del terreno o edificio si faccia un uso conforme alla legge, “che pur non estrinsecandosi esso in un potere di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme ambientali e sanitarie, si configurerebbe un dovere di attivazione, allorquando l’esistenza di una situazione potenzialmente riconducibile all’art. 14 citato (del D.Lgs. 14/22 oggi trasposto nell’art. 192 Dl:gs. 152/2006 – Divieto di abbandono) risulti, per le attività compiute sul fondo, percepibile con la media diligenza.”
Di tale orientamento è anche la sentenza Cass. Civile Sezioni Unite n. 4472/2009, nella quale, è riscontrabile la colpevolezza per dolo o colpa ex art. 192, comma 3, D.Lgs. 152/2006, per corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove sono stati abusivamente abbandonati i rifiuti, quando, “per esigenze di tutela ambientale, in senso lato, qualunque soggetto si trovi in un rapporto, anche di mero fatto, in grado di consentirgli una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti” , pertanto, l’omissione di cautele e accorgimenti che la norma impone ai fini di una efficace custodia del bene, configura la compartecipazione (per condotta omissiva) al reato di realizzazione ed esercizio di discarica abusiva di rifiuti.
18/06/2014
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris