la responsabilita' del produttore per la mancata verifica delle autorizzazioni
Il produttore iniziale dei rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, se conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi siano autorizzati all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19884/2014: "colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo."
Tale responsabilità sussiste anche se il produttore si dovesse avvalere di un intermediario/commerciante, anzi, quest'ultimo deve essere iscritto alla competente Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla prevista Categoria 8.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha ascritto nei confronti del Produttore la "culpa in eligendo" , ex multis la sentenza n. 8018/2012, che ricorda tale principio, affermando: "l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle nesessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità pernale per il mancato controlloa titolo di "culpa in eligendo".
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Il produttore iniziale dei rifiuti conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, se conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi siano autorizzati all'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19884/2014: "colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo."
Tale responsabilità sussiste anche se il produttore si dovesse avvalere di un intermediario/commerciante, anzi, quest'ultimo deve essere iscritto alla competente Sezione Regionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla prevista Categoria 8.
In diverse occasioni, la Suprema Corte ha ascritto nei confronti del Produttore la "culpa in eligendo" , ex multis la sentenza n. 8018/2012, che ricorda tale principio, affermando: "l'affidamento di rifiuti a soggetti terzi, al fine del loro smaltimento, comporta per il soggetto che li conferisce precisi obblighi di accertamento (in particolare, la verifica sia dell'affidabilità del terzo che dell'esistenza in capo al medesimo delle nesessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico), la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità pernale per il mancato controlloa titolo di "culpa in eligendo".
A cura di Luca D'Alessandris
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