le garanzie finanziarie vanno presentate all'avvio effettivo dell'impianto
Le garanzie finanziarie possono essere richieste dall'Ente autorizzante soltanto all'avvio dell'effettivo esercizio dell'impianto, lo ribadisce il TAR LAZIO con la sentenza n. 5776 del 29/05/2014, che accoglie il ricorso per l'annullamento della Determinazione n. A06041 del 25/07/2013 della Regione Lazio, che revocava ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettt. c) del D.Lgs. 152/2006 la Determinazione Dirigenziale n. B01395, con la quale si approvava la modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per non aver adeguato le garanzie finanziarie prima del collaudo dell'impianto stesso.
I Giudici amministrativi, hanno accolto il ricorso presentato sulla base di un principio posto dallo stesso art. 208 del D.Lgs. 152/2006 : "le garanzie finanziarie richieste, (...) devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto";
La Regione Lazio nella DGR del 18/04/2008 n. 239 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della legge regionale 27/98", ha stabilito il procedimento amministrativo secondo il quale il titolare dell'impianto potrà avviare l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, infatti, prevede che : "Prima della messa in esercizio, l'istante dovrà presentare il collaudo delle opere realizzate e le garanzie finanziarie di legge. Solo a seguito di tale presentazione l'autorità competente rilascia, entro trenta giorni decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto facendo obbligo al gestore, prima dell'attivazione dell'impianto, di dare comunicazione dell'inizio dell'attività all'autorità competente ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D.Lgs 152/2006."
Pertanto, secondo i giudici amministrativi la Regione non poteva pretendere le garanzie finanziarie prima della presentazione del collaudo dell'impianto.
19 luglio 2014
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Le garanzie finanziarie possono essere richieste dall'Ente autorizzante soltanto all'avvio dell'effettivo esercizio dell'impianto, lo ribadisce il TAR LAZIO con la sentenza n. 5776 del 29/05/2014, che accoglie il ricorso per l'annullamento della Determinazione n. A06041 del 25/07/2013 della Regione Lazio, che revocava ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9 lettt. c) del D.Lgs. 152/2006 la Determinazione Dirigenziale n. B01395, con la quale si approvava la modifica sostanziale di un impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per non aver adeguato le garanzie finanziarie prima del collaudo dell'impianto stesso.
I Giudici amministrativi, hanno accolto il ricorso presentato sulla base di un principio posto dallo stesso art. 208 del D.Lgs. 152/2006 : "le garanzie finanziarie richieste, (...) devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto";
La Regione Lazio nella DGR del 18/04/2008 n. 239 "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della legge regionale 27/98", ha stabilito il procedimento amministrativo secondo il quale il titolare dell'impianto potrà avviare l'esercizio dell'attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, infatti, prevede che : "Prima della messa in esercizio, l'istante dovrà presentare il collaudo delle opere realizzate e le garanzie finanziarie di legge. Solo a seguito di tale presentazione l'autorità competente rilascia, entro trenta giorni decorsi i quali si riterrà positivamente rilasciata, la necessaria presa d'atto facendo obbligo al gestore, prima dell'attivazione dell'impianto, di dare comunicazione dell'inizio dell'attività all'autorità competente ai sensi dell'art. 269 comma 5 del D.Lgs 152/2006."
Pertanto, secondo i giudici amministrativi la Regione non poteva pretendere le garanzie finanziarie prima della presentazione del collaudo dell'impianto.
19 luglio 2014
A cura di Luca D'Alessandris
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Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris