il recupero dei rifiuti, il controllo visivo e l'operazione r12
L’articolo 184-ter, disciplina la “Cessazione della qualifica di rifiuto”, dettando così le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale.
La norma prevede che il rifiuto sia sottoposto ad un’operazione di:
- Recupero;
- Riciclaggio;
- Preparazione per il riutilizzo
e devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Al comma 2, prevede che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Al comma 5 si dispone che: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
la locuzione “fino alla cessazione della qualifica di rifiuto” deve intendersi in termini giuridici, ovvero nel rispetto delle condizioni e limiti che la normativa in materia di rifiuti stabilisce;
l’ambito di applicazione normativa è costituito dall’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, che inserito con il D.Lgs 205/2010, ha reintrodotto le “MPS fin dall’origine” previste dall’allora vigente art. 181, comma 13: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazioni, già presentino le caratteristiche delle materie prime seconde dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo […] .
Nella recente sentenza del 15 aprile 2014 n. 16423, la Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto: "Perché dunque un rifiuto cessi di essere tale è necessario che sia sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo […]. Le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le “materie prime secondarie” ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti ( cd “end of waste” ); 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto; 3) nel fatto che l’operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.”;
prosegue puntualizzando un aspetto non secondario: “Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero.”
Naturalmente l’attività di recupero deve essere posta in essere da soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i giudici della S.C. concludono sostenendo che: “E’ vero che l’art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006, estende l’operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di un’operazione di “recupero” che, in quanto tale, è comunque necessario venga effettuata da soggetto autorizzato.” - Chiaro è il riferimento all’operazione di recupero R12.
L’art. 184-ter, prevede l’emanazione di normativa comunitaria o decreti ministerialiper l’ EoW, ad oggi sono stati emanati soltanto i Regolamenti Comunitari EoWper i rottami metallici (n. 333/2011) , per il vetro (n. 1179/2012) e per il rame ( n. 715/2013), nell’attesa continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 05/02/1998 e delle relative norme tecniche ai fini della rispondenza merceologica dei “nuovi prodotti” che hanno superato le operazioni di recupero, sottoponendoli, all’occorrenza, agli accertamenti tecnici ed analitici previsti e richiesti dalla normativa di settore.
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
L’articolo 184-ter, disciplina la “Cessazione della qualifica di rifiuto”, dettando così le condizioni affinché un rifiuto cessi di essere tale.
La norma prevede che il rifiuto sia sottoposto ad un’operazione di:
- Recupero;
- Riciclaggio;
- Preparazione per il riutilizzo
e devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) La sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Al comma 2, prevede che l’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.
Al comma 5 si dispone che: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;
la locuzione “fino alla cessazione della qualifica di rifiuto” deve intendersi in termini giuridici, ovvero nel rispetto delle condizioni e limiti che la normativa in materia di rifiuti stabilisce;
l’ambito di applicazione normativa è costituito dall’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, che inserito con il D.Lgs 205/2010, ha reintrodotto le “MPS fin dall’origine” previste dall’allora vigente art. 181, comma 13: La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazioni, già presentino le caratteristiche delle materie prime seconde dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo […] .
Nella recente sentenza del 15 aprile 2014 n. 16423, la Corte di Cassazione ha ribadito tale concetto: "Perché dunque un rifiuto cessi di essere tale è necessario che sia sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo […]. Le evidenti novità rispetto alla precedente definizione consistono: 1) nella modifica della terminologia, non esistendo più le “materie prime secondarie” ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti ( cd “end of waste” ); 2) nella sufficienza della sola esistenza di un mercato e di una domanda per il prodotto; 3) nel fatto che l’operazione di recupero può consistere nel controllo dei rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.”;
prosegue puntualizzando un aspetto non secondario: “Non è venuta meno, però, la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti. Anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 205/2010, infatti, la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero.”
Naturalmente l’attività di recupero deve essere posta in essere da soggetto autorizzato ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, infatti, i giudici della S.C. concludono sostenendo che: “E’ vero che l’art. 184-ter, comma 2, d.lgs. 152/2006, estende l’operazione di recupero dei rifiuti anche al solo controllo per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di un’operazione di “recupero” che, in quanto tale, è comunque necessario venga effettuata da soggetto autorizzato.” - Chiaro è il riferimento all’operazione di recupero R12.
L’art. 184-ter, prevede l’emanazione di normativa comunitaria o decreti ministerialiper l’ EoW, ad oggi sono stati emanati soltanto i Regolamenti Comunitari EoWper i rottami metallici (n. 333/2011) , per il vetro (n. 1179/2012) e per il rame ( n. 715/2013), nell’attesa continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 05/02/1998 e delle relative norme tecniche ai fini della rispondenza merceologica dei “nuovi prodotti” che hanno superato le operazioni di recupero, sottoponendoli, all’occorrenza, agli accertamenti tecnici ed analitici previsti e richiesti dalla normativa di settore.
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris