Il deposito temporaneo dei rifiuti
Il deposito temporaneo dei rifiuti é ammesso in luogo diverso purché funzionalmente collegato al luogo di produzione, lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 38676/2014.
La S.C. accoglie il ricorso presentato contro la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ovvero per deposito incontrollato di rifiuti;
“L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, così recita l’articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
Il deposito temporaneo dei rifiuti è definito all’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e deve avvenire nelle modalità ivi poste:
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti […]alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
I giudici della S.C. danno quindi un’interpretazione estensiva del concetto del “luogo di produzione”, definito dal Legislatore quale il luogo ove avviene il “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, come già ribadito in altre occasioni (Cass. 35622/2007, Cass. 45447/2008, Cass. 8061/2013) il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione.
Con la sentenza n.35622/2007, i giudici della S.C. hanno ribadito che: “in via di principio che la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell’impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per l’individuazione della nozione di deposito temporaneo.”
La Corte di Cassazione lo afferma nuovamente con la sentenza n. 8061/2013, l’estensibilità del “luogo di produzione” al raggruppamento può avvenire in luogo diverso da quello di effettiva produzione, purché nella disponibilità del produttore: “Questa Corte ha già affrontato il problema del significato dell'espressione luogo di raccolta" adoperata dal legislatore ed ha in proposito affermato che in tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. “Nel caso di specie, è stato accertato che il cassone contenente i tubi di amianto dismessi si trovava nel piazzale del Consorzio di Bonifica: cioè in un luogo sicuramente nella disponibilità dell'impresa produttrice (il Consorzio stesso) e quindi, secondo l'interpretazione di cui sopra, nel luogo di produzione. Pertanto, è errata la motivazione della Corte di merito laddove afferma che il concetto di luogo di raccolta debba intendersi con riferimento al punto esatto in cui essi vengono prodotti.”
Il deposito temporaneo dei rifiuti é ammesso in luogo diverso purché funzionalmente collegato al luogo di produzione, lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 38676/2014.
La S.C. accoglie il ricorso presentato contro la sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 192, comma 1 e 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, ovvero per deposito incontrollato di rifiuti;
“L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, così recita l’articolo 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
Il deposito temporaneo dei rifiuti è definito all’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006 e deve avvenire nelle modalità ivi poste:
bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti […]alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
I giudici della S.C. danno quindi un’interpretazione estensiva del concetto del “luogo di produzione”, definito dal Legislatore quale il luogo ove avviene il “raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti”, come già ribadito in altre occasioni (Cass. 35622/2007, Cass. 45447/2008, Cass. 8061/2013) il luogo di produzione rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello che si trova nella disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione.
Con la sentenza n.35622/2007, i giudici della S.C. hanno ribadito che: “in via di principio che la contiguità tra luogo di produzione del rifiuto e luogo che sia comunque nella disponibilità dell’impresa produttrice dello stesso, ancorché il primo e non il secondo sia recintato, consente di estendere al secondo, ove funzionalmente legato al primo, la qualificazione utile per l’individuazione della nozione di deposito temporaneo.”
La Corte di Cassazione lo afferma nuovamente con la sentenza n. 8061/2013, l’estensibilità del “luogo di produzione” al raggruppamento può avvenire in luogo diverso da quello di effettiva produzione, purché nella disponibilità del produttore: “Questa Corte ha già affrontato il problema del significato dell'espressione luogo di raccolta" adoperata dal legislatore ed ha in proposito affermato che in tema di gestione dei rifiuti, il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. m) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. “Nel caso di specie, è stato accertato che il cassone contenente i tubi di amianto dismessi si trovava nel piazzale del Consorzio di Bonifica: cioè in un luogo sicuramente nella disponibilità dell'impresa produttrice (il Consorzio stesso) e quindi, secondo l'interpretazione di cui sopra, nel luogo di produzione. Pertanto, è errata la motivazione della Corte di merito laddove afferma che il concetto di luogo di raccolta debba intendersi con riferimento al punto esatto in cui essi vengono prodotti.”
Luca D'Alessandris