Registro di carico/scarico con sistema informatico
21 ottobre 2014
L'articolo 190, comma 5 del D.Lgs 152/2006 dispone che i registri di carico e scarico siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. [...]
Pertanto, i registri di carico e scarico rifiuti, sono equiparati a tutti gli effetti di legge, ai libri e registri contabili disciplinati dalla normativa fiscale e civilistica in materia (registri IVA, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili).
La tenuta di tali registri potrà avvenire su supporto cartaceo o su supporto informatico, in tale ultimo caso, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 (conv. in legge 489/1994) . Tale articolo è stato modificato con la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e prevede che:
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio (per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,) allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Ne consegue che, i registri di carico e scarico rifiuti tenuti con sistema meccanografico (informatico) alla stessa stregua dei registri contabili, devono essere stampati su supporti cartacei (regolarmente vidimati) entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il cui termine è il 30 settembre, quindi, la stampa dei registri deve avvenire entro il 31 dicembre (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale).
Non possiamo però disattendere l'art. 2215 bis del Codice Civile, introdotto con il D.L. 185/2008 che così dispone:
Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
In conclusione, i registri di carico e scarico dei rifiuti, se tenuti con supporto informatico, possono essere stampati su supporto cartaceo nei termini previsti per la dichiarazione annuale IVA, ma devono garantire la l’apposizione della “marcatura temporale” e della firma digitale, in caso contrario, devono essere stampati sul cartaceo entro i termini previsti dall’art. 190, comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006.
articolo tratto da www.ambiente.it
A cura di Luca D'Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
21 ottobre 2014
L'articolo 190, comma 5 del D.Lgs 152/2006 dispone che i registri di carico e scarico siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. [...]
Pertanto, i registri di carico e scarico rifiuti, sono equiparati a tutti gli effetti di legge, ai libri e registri contabili disciplinati dalla normativa fiscale e civilistica in materia (registri IVA, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili).
La tenuta di tali registri potrà avvenire su supporto cartaceo o su supporto informatico, in tale ultimo caso, si applicano le disposizioni dettate dall'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994 (conv. in legge 489/1994) . Tale articolo è stato modificato con la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e prevede che:
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio (per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,) allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
Ne consegue che, i registri di carico e scarico rifiuti tenuti con sistema meccanografico (informatico) alla stessa stregua dei registri contabili, devono essere stampati su supporti cartacei (regolarmente vidimati) entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, il cui termine è il 30 settembre, quindi, la stampa dei registri deve avvenire entro il 31 dicembre (tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale).
Non possiamo però disattendere l'art. 2215 bis del Codice Civile, introdotto con il D.L. 185/2008 che così dispone:
Documentazione informatica
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.
Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.
In conclusione, i registri di carico e scarico dei rifiuti, se tenuti con supporto informatico, possono essere stampati su supporto cartaceo nei termini previsti per la dichiarazione annuale IVA, ma devono garantire la l’apposizione della “marcatura temporale” e della firma digitale, in caso contrario, devono essere stampati sul cartaceo entro i termini previsti dall’art. 190, comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006.
articolo tratto da www.ambiente.it
A cura di Luca D'Alessandris
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris