In arrivo la proroga al 31/12/2015 del sistema Doppio Binario SISTRI
Il 13 novembre 2014, la Camera dei Deputati ha approvato il DdL n. 2093 recante: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
Tra le diverse disposizioni in materia di rifiuti, spicca quella relativa al SISTRI che prevede la proroga al 31/12/2015 del sistema c.d. “Doppio Binario” ovvero, la contestuale applicazione delle disposizioni relative al registro di carico e scarico rifiuti, FIR, dichiarazione annuale MUD e SISTRI per i rifiuti pericolosi (salvo gli urbani per la Regione Campania).
Contestualmente continua a non applicarsi il sistema sanzionatorio SISTRI (art. 258 del D.Lgs 152/2006), che entrerà in vigore soltanto con la piena operatività del sistema di tracciabilità .
Attualmente il DdL è in discussione al Senato della Repubblica (S. 1676) ed Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 18 novembre.
L’art. 20, comma 5 del DdL prevede:
Al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
Il comma 3-bis stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo.
Il citato decreto-legge n. 101 del 2013, modificò anche l'articolo 188-ter del Codice ambientale, relativamente ai soggetti obbligati ad aderire al sistema.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DM 24 aprile 2014 sono obbligati ad aderire al SISTRI:
1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 188 -ter , comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) , del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) , del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'adesione volontaria è invece prevista, ai sensi del comma 2, per i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, individuati al comma 1.
Il comma 3 dell'articolo 188-ter demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la specificazione delle categorie di soggetti di cui al comma 1 e l'individuazione, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
30.11.2014
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Il 13 novembre 2014, la Camera dei Deputati ha approvato il DdL n. 2093 recante: Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.
Tra le diverse disposizioni in materia di rifiuti, spicca quella relativa al SISTRI che prevede la proroga al 31/12/2015 del sistema c.d. “Doppio Binario” ovvero, la contestuale applicazione delle disposizioni relative al registro di carico e scarico rifiuti, FIR, dichiarazione annuale MUD e SISTRI per i rifiuti pericolosi (salvo gli urbani per la Regione Campania).
Contestualmente continua a non applicarsi il sistema sanzionatorio SISTRI (art. 258 del D.Lgs 152/2006), che entrerà in vigore soltanto con la piena operatività del sistema di tracciabilità .
Attualmente il DdL è in discussione al Senato della Repubblica (S. 1676) ed Assegnato alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente il 18 novembre.
L’art. 20, comma 5 del DdL prevede:
Al comma 3-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
Il comma 3-bis stabilisce che fino al termine ivi previsto non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193 (riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo.
Il citato decreto-legge n. 101 del 2013, modificò anche l'articolo 188-ter del Codice ambientale, relativamente ai soggetti obbligati ad aderire al sistema.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DM 24 aprile 2014 sono obbligati ad aderire al SISTRI:
1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell’art. 188 -ter , comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:
a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) , del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) , del d.lgs. n. 152 del 2006;
d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al SISTRI ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'adesione volontaria è invece prevista, ai sensi del comma 2, per i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli tenuti all'iscrizione obbligatoria, individuati al comma 1.
Il comma 3 dell'articolo 188-ter demanda a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la specificazione delle categorie di soggetti di cui al comma 1 e l'individuazione, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, di ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
30.11.2014
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris