Sanzioni SISTRI ed altro con il milleproroghe di fine anno

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) (GU n.302 del 31-12-2014 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014

Art. 9

Proroga di termini in materia ambientale

 

1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1, del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e'  prorogato  al 30 giugno 2015.

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n.59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n. 40 )

note:Entrata in vigore del decreto: 27-3-2003

Art. 6

Rifiuti non ammessi in discarica

[…] omissis

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal [31 dicembre 2010] 30 giugno 2015 ad  eccezione  dei  rifiuti  provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli  a  fine  vita  e  dei  rottami ferrosi per i quali  sono  autorizzate  discariche  monodedicate  che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità  autorizzate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

 

 

2. All'articolo 1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31  dicembre  2014"  sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di  interventi di messa in sicurezza del  territorio,  le  risorse  esistenti  sulle contabilità  speciali  relative  al  dissesto   idrogeologico,   non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, […]

La mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero  il mancato affidamento dei lavori entro il [31 dicembre 2014] 28 febbraio 2015  (modifica apportata con D.L. 192/2014 “Milleproroghe”), comporta la revoca del finanziamento statale e la  contestuale  rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle  risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi  di  programma,  ove esistano progetti  immediatamente  cantierabili  compatibili  con  le finalità della norma.

 

 

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

 

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).

Art. 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

 

3-bis. Fino al  [31 dicembre 2014] 31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano  ad  applicarsi  gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo  previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n. 205, nonché le relative sanzioni.

 

b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle  seguenti:  «260-bis, commi da 3 a 9,»;

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis commi da 3 a 9 e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede  alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di  assicurare  il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Continuano a NON applicarsi le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 260-bis e 260-ter del D.Lgs 152/2006, ovvero :

  3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di  unità  lavorative  è  calcolato  con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli stagionali rappresentano frazioni  di  unità  lavorative  annue;  ai predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  è   quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonché  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   è imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di

amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unità lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che, nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilità dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della tracciabilità dei rifiuti.

    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente, con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione fraudolentemente  alterata  è  punito  con  la  pena  prevista   dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la tracciabilità dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro millecinquecentocinquanta.

 

c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».

Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015

  

Commi 1 e 2 dell’art 260-bis del D.Lgs 152/2006:

 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di controllo  della  tracciabilità  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi, si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo della  tracciabilità  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo 188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a  quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di controllo della tracciabilità nei  confronti  del  trasgressore.  In sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei  casi  di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

 

  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:

« 28 febbraio 2015».

 

                D.L. 133/2014 Conv. in Legge 164/2014 – Articolo 7, comma 7:

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento, fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul trattamento delle acque reflue urbane,  entro il 28 febbraio 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, può essere attivata  la  procedura  di  esercizio  del potere   sostitutivo del   Governo   secondo   quanto    previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  anche con la  nomina  di  appositi  commissari  straordinari,  che  possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni.  I  commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e  6  dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai  commissari  non  sono  corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,  comunque denominati.

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (14G00205) (GU n.302 del 31-12-2014 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2014

Art. 9

Proroga di termini in materia ambientale

 

1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo  10,  comma  1, del  decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.  150,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e'  prorogato  al 30 giugno 2015.

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. (GU n.59 del 12-3-2003 - Suppl. Ordinario n. 40 )

note:Entrata in vigore del decreto: 27-3-2003

Art. 6

Rifiuti non ammessi in discarica

[…] omissis

p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal [31 dicembre 2010] 30 giugno 2015 ad  eccezione  dei  rifiuti  provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli  a  fine  vita  e  dei  rottami ferrosi per i quali  sono  autorizzate  discariche  monodedicate  che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità  autorizzate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.

 

 

2. All'articolo 1,  comma  111,  quarto  periodo,  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "entro il 31  dicembre  2014"  sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2015".

 

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014, ad eccezione del comma 356 che entra in vigore il 27/12/2013.

111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014  di  interventi di messa in sicurezza del  territorio,  le  risorse  esistenti  sulle contabilità  speciali  relative  al  dissesto   idrogeologico,   non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, […]

La mancata  pubblicazione  del  bando  di  gara,  ovvero  il mancato affidamento dei lavori entro il [31 dicembre 2014] 28 febbraio 2015  (modifica apportata con D.L. 192/2014 “Milleproroghe”), comporta la revoca del finanziamento statale e la  contestuale  rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il  dissesto  idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle  risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi  di  programma,  ove esistano progetti  immediatamente  cantierabili  compatibili  con  le finalità della norma.

 

 

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle  seguenti:

«31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

 

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101

Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (13G00144) (GU n.204 del 31-8-2013 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2013
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).

Art. 11

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di  controllo  della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

 

3-bis. Fino al  [31 dicembre 2014] 31 dicembre 2015 al  fine  di  consentire  la  tenuta  in  modalità elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione  delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative, continuano  ad  applicarsi  gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190  e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo  previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n. 205, nonché le relative sanzioni.

 

b) la parola: «260-bis» e' sostituita dalle  seguenti:  «260-bis, commi da 3 a 9,»;

Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis commi da 3 a 9 e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   4,   il   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede  alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di  assicurare  il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

 

Continuano a NON applicarsi le sanzioni di cui ai commi da 3 a 9 dell’art. 260-bis e 260-ter del D.Lgs 152/2006, ovvero :

  3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di  unità  lavorative  è  calcolato  con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli stagionali rappresentano frazioni  di  unità  lavorative  annue;  ai predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  è   quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonché  la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   è imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di

amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unità lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che, nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilità dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della tracciabilità dei rifiuti.

    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente, con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione fraudolentemente  alterata  è  punito  con  la  pena  prevista   dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la tracciabilità dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro millecinquecentocinquanta.

 

c) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Le  sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015».

Le sanzioni relative al SISTRI di cui all’articolo 260-bis commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015

  

Commi 1 e 2 dell’art 260-bis del D.Lgs 152/2006:

 1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di controllo  della  tracciabilità  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi, si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo della  tracciabilità  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo 188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a  quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di controllo della tracciabilità nei  confronti  del  trasgressore.  In sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei  casi  di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

 

  4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti:

« 28 febbraio 2015».

 

                D.L. 133/2014 Conv. in Legge 164/2014 – Articolo 7, comma 7:

7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento, fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul trattamento delle acque reflue urbane,  entro il 28 febbraio 2015, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, può essere attivata  la  procedura  di  esercizio  del potere   sostitutivo del   Governo   secondo   quanto    previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  anche con la  nomina  di  appositi  commissari  straordinari,  che  possono avvalersi della facolta' di cui al comma 4 del presente  articolo.  I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni.  I  commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e  6  dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014. Ai  commissari  non  sono  corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,  comunque denominati.


Articolo scritto il 05-01-2015

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