il contributo sistri anno 2015 scade il 30 aprile
Contributo SISTRI anno 2015
Il contributo SISTRI per l’anno 2015 deve essere versato entro il 30 aprile, lo dispone la norma tecnica (DM n. 52 del 18/02/2011) c.d. Testo Unico SISTRI, all’art. 7 comma 3 (di seguito riportato).
Restano ferme le relative sanzioni per il mancato pagamento, la cui entrata in vigore è stata fissata dal 1° febbraio 2015 con il D.L. 192 del 31/12/2014 (c.d. Milleproroghe 2015).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n.95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 107 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011
Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.
Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Contributo SISTRI anno 2015
Il contributo SISTRI per l’anno 2015 deve essere versato entro il 30 aprile, lo dispone la norma tecnica (DM n. 52 del 18/02/2011) c.d. Testo Unico SISTRI, all’art. 7 comma 3 (di seguito riportato).
Restano ferme le relative sanzioni per il mancato pagamento, la cui entrata in vigore è stata fissata dal 1° febbraio 2015 con il D.L. 192 del 31/12/2014 (c.d. Milleproroghe 2015).
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n.95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 107 )
note:Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011
Art. 7
Contributo di iscrizione al SISTRI
1. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI, a carico degli operatori iscritti, è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.
2. Il contributo di cui al comma 1 è versato annualmente da ciascun operatore iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale. In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.
Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.
3. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, sia certo che il numero dei dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.
4. L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare del contributo può essere rideterminato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Nel caso di versamento da parte degli operatori di somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata in eccesso è conguagliata a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi. A tal fine i predetti operatori inoltrano apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione aziende» disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, oppure inviando, mediante posta elettronica o via fax, il modello disponibile sul portale informativo SISTRI.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i contributi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Luca D'Alessandris