il contributo sistri anno 2015 scade il 30 aprile

Contributo SISTRI anno 2015

 

Il contributo SISTRI per l’anno 2015 deve essere versato entro il 30 aprile, lo dispone la norma tecnica (DM n. 52 del 18/02/2011) c.d. Testo Unico SISTRI, all’art. 7 comma 3 (di seguito riportato).

 


Restano ferme le relative sanzioni per il mancato pagamento, la cui entrata in vigore è stata fissata dal 1° febbraio 2015 con il D.L. 192 del 31/12/2014 (c.d. Milleproroghe 2015).
 
Relativamente al regime "doppio binario", fino la 31.12.2015, coloro che hanno l'obbligo di aderire al SISTRI, dovranno proseguire la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti   ex art. 190 D.Lgs 152/2006 e del Cronologico SISTRI, il trasporto dei rifiuti pericolosi continua ad essere accompagnato dal FIR e dalla Scheda SISTRI.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n.95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 107 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011

Art. 7

Contributo di iscrizione al SISTRI

 

  1. La copertura degli oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal funzionamento del SISTRI,  a  carico  degli  operatori  iscritti,  è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

  2. Il contributo di cui  al  comma  1  è  versato  annualmente  da ciascun operatore iscritto per ciascuna  attività  di  gestione  dei rifiuti svolta all'interno dell'unità  locale.  In  caso  di  unità locali per le  quali  è  stato  richiesto  un  dispositivo  USB  per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo  USB  richiesto.

       Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo  adibito  al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo  212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al  trasporto  di rifiuti.

  3. Il  contributo  si  riferisce  all'anno  solare  di  competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio,  e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30  aprile  dell'anno  al  quale  i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale,  sia  certo  che  il  numero  dei  dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno  precedente  in  modo  da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

  4. L'importo e le  modalità  di  versamento  dei  contributi  sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare  del  contributo  può  essere rideterminato annualmente con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.

  5. Nel caso  di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso è  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione  aziende»  disponibile sul portale SISTRI in area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante posta elettronica o via  fax,  il  modello  disponibile  sul  portale informativo SISTRI.

  6.  Ai  sensi  di  quanto   previsto   dall'articolo   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  i  contributi  sono  versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  al  pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare. 

Contributo SISTRI anno 2015

 

Il contributo SISTRI per l’anno 2015 deve essere versato entro il 30 aprile, lo dispone la norma tecnica (DM n. 52 del 18/02/2011) c.d. Testo Unico SISTRI, all’art. 7 comma 3 (di seguito riportato).

 


Restano ferme le relative sanzioni per il mancato pagamento, la cui entrata in vigore è stata fissata dal 1° febbraio 2015 con il D.L. 192 del 31/12/2014 (c.d. Milleproroghe 2015).
 
Relativamente al regime "doppio binario", fino la 31.12.2015, coloro che hanno l'obbligo di aderire al SISTRI, dovranno proseguire la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti   ex art. 190 D.Lgs 152/2006 e del Cronologico SISTRI, il trasporto dei rifiuti pericolosi continua ad essere accompagnato dal FIR e dalla Scheda SISTRI.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (11G0096) (GU n.95 del 26-4-2011 - Suppl. Ordinario n. 107 )

note:Entrata in vigore del provvedimento: 11/05/2011

Art. 7

Contributo di iscrizione al SISTRI

 

  1. La copertura degli oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal funzionamento del SISTRI,  a  carico  degli  operatori  iscritti,  è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

  2. Il contributo di cui  al  comma  1  è  versato  annualmente  da ciascun operatore iscritto per ciascuna  attività  di  gestione  dei rifiuti svolta all'interno dell'unità  locale.  In  caso  di  unità locali per le  quali  è  stato  richiesto  un  dispositivo  USB  per ciascuna unità operativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1,  lettera a), il contributo è versato per ciascun dispositivo  USB  richiesto.

       Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo  adibito  al trasporto di rifiuti. Gli enti e le imprese di cui all'articolo  212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive modificazioni, che raccolgono e trasportano i propri rifiuti  versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al  trasporto  di rifiuti.

  3. Il  contributo  si  riferisce  all'anno  solare  di  competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio,  e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi il contributo è versato entro il 30  aprile  dell'anno  al  quale  i contributi si riferiscono. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale,  sia  certo  che  il  numero  dei  dipendenti occupato si è modificato rispetto all'anno  precedente  in  modo  da incidere sull'importo del contributo dovuto, è possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al SISTRI.

  4. L'importo e le  modalità  di  versamento  dei  contributi  sono indicati nell'Allegato II. L'ammontare  del  contributo  può  essere rideterminato annualmente con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.

  5. Nel caso  di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso è  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione  aziende»  disponibile sul portale SISTRI in area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante posta elettronica o via  fax,  il  modello  disponibile  sul  portale informativo SISTRI.

  6.  Ai  sensi  di  quanto   previsto   dall'articolo   14-bis   del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  i  contributi  sono  versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  al  pertinente capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare. 


Articolo scritto il 30-01-2015

Vuoi saperne di più?

Richiedi informazioni direttamente compilando il modulo contatti di seguito.
Ti ricontatteremo al più presto!

I authorize the processing of my personal data pursuant to articles 13 and 14 of regulation 679 of 2016

Iscriviti alla Newsletter

Tieniti sempre aggiornato