Necessita la Cat. 2-bis per il trasporto presso il centro di raccolta comunale
L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, non fa venire meno l'obbligo di iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'impresa che intende trasportare i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, istituito ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.
Lo ha chiarito il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la Circolare 437/ALBO/PRES del 29 maggio 2015:
E’ stato richiesto di chiarire se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani. In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.
L'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, non fa venire meno l'obbligo di iscrizione alla Categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'impresa che intende trasportare i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale, istituito ai sensi del DM 8 aprile 2008 e s.m.i.
Lo ha chiarito il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con la Circolare 437/ALBO/PRES del 29 maggio 2015:
E’ stato richiesto di chiarire se l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, sia sottoposta all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani. In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale. Pertanto, l’impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l’obbligo d’iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.
Luca D'Alessandris