Il "produttore giuridico" viene equiparato al "produttore materiale"
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(GU Serie Generale n.153 del 4-7-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" e' aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" e' sostituita dalle seguenti:
"e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite
le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti".
______________
Testo aggiornato con le modifiche
183. Definizioni
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura
o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un
impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , da intendersi quale l'intera area in cui si
svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso
il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative,
a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92
Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita'
d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(GU Serie Generale n.153 del 4-7-2015)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015
Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" e' aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" e' sostituita dalle seguenti:
"e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite
le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti".
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Testo aggiornato con le modifiche
183. Definizioni
f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione
(produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura
o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un
impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , da intendersi quale l'intera area in cui si
svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso
il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative,
a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
Luca D'Alessandris