PROROGATO DI UN ANNO IL TERMINE PER L'ADEGUAMENTO DEL SISTRI
Il Consiglio dei Ministri del 23/12/2015 proroga di un anno il termine per l'adeguamento del SISTRI
l decreto "Milleproroghe" approvato dal CdM il 23/12/2015, proroga per tutto l'anno 2016 il "doppio binario".
Pertanto, sarà obbligatorio continuare ad utilizzare i registri di carico/scarico cartacei o informatici ed i formulari, parallelamente al SISTRI.
Sono state prorogate anche le disposizioni del sistema sanzionatorio, che si continuerà ad applicare solo ed esclusivamente per i FIR, registri di carico e scarico, MUD.
Si anticipa il testo che attende la pubblicazione sulla G.U.
Art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le parole " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti “stabilito al 31 dicembre 2016" e " sino al 31 dicembre 2016"
Il Consiglio dei Ministri del 23/12/2015 proroga di un anno il termine per l'adeguamento del SISTRI
l decreto "Milleproroghe" approvato dal CdM il 23/12/2015, proroga per tutto l'anno 2016 il "doppio binario".
Pertanto, sarà obbligatorio continuare ad utilizzare i registri di carico/scarico cartacei o informatici ed i formulari, parallelamente al SISTRI.
Sono state prorogate anche le disposizioni del sistema sanzionatorio, che si continuerà ad applicare solo ed esclusivamente per i FIR, registri di carico e scarico, MUD.
Si anticipa il testo che attende la pubblicazione sulla G.U.
Art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare)
1. All’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
b) al comma 9-bis, le parole " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti “stabilito al 31 dicembre 2016" e " sino al 31 dicembre 2016"
Luca D'Alessandris