PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO SISTRI - D.M. 78 del 30 marzo 2016
Sono poche le novità del "nuovo regolamento SISTRI", sono stati ribaditi i soggetti obbligati ad aderire al sistema già definiti dal D.M. 24 aprile 2014 n. 126:
a) Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.
b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 del D. Lgs 152/2006 , lettere:
b) rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione nonché di scavo
c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali
d) rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali
e) rifiuti prodotti da attività commerciali
f) rifiuti prodotti da attività di servizio
h) rifiuti prodotti da attività sanitarie
c) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;
d) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, compreso i Centri di Raccolta Comunali o Intercomunali, autorizzati.
e) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.
Resta l’obbligo di iscrizione per tutti gli altri soggetti di cui alla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013:
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il MATTAM è intervenuto in particolare a chiarimento del trasporto eseguito dagli iscritti alla categoria 2-bis all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questi sono obbligati ad aderire al SISTRI come "trasportatori", solo se ricorrono le condizioni di adesione come "produttori"
I produttori non obbligati ad aderire al sistema o non vi aderiscono volontariamente, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore .
Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'avvenuto smaltimento/recupero.
Il SISTRI invia alla casella di posta elettronica del "delegato" la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. in caso di mancato ricevimento della predetta email nei trenta giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore è obbligato a dare immediata comunicazione al SISTRI ed alla provincia territorialmente competente.
Il nuovo Regolamento prevede altresì la costituzione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, articolato in quattro banche dati: la prima rileva la quantità e tipologia di rifiuti prodotti e smaltiti, la seconda dovrà contenere le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli impianti di smaltimento e di recupero, la terza è relativa al alle ditte autorizzate al trasporto, attraverso l'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la quarta banca dati conterrà le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Sono poche le novità del "nuovo regolamento SISTRI", sono stati ribaditi i soggetti obbligati ad aderire al sistema già definiti dal D.M. 24 aprile 2014 n. 126:
a) Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.
b) Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 del D. Lgs 152/2006 , lettere:
b) rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione nonché di scavo
c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali
d) rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali
e) rifiuti prodotti da attività commerciali
f) rifiuti prodotti da attività di servizio
h) rifiuti prodotti da attività sanitarie
c) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;
d) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, compreso i Centri di Raccolta Comunali o Intercomunali, autorizzati.
e) Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.
Resta l’obbligo di iscrizione per tutti gli altri soggetti di cui alla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013:
- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il MATTAM è intervenuto in particolare a chiarimento del trasporto eseguito dagli iscritti alla categoria 2-bis all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questi sono obbligati ad aderire al SISTRI come "trasportatori", solo se ricorrono le condizioni di adesione come "produttori"
I produttori non obbligati ad aderire al sistema o non vi aderiscono volontariamente, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore .
Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'avvenuto smaltimento/recupero.
Il SISTRI invia alla casella di posta elettronica del "delegato" la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. in caso di mancato ricevimento della predetta email nei trenta giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore è obbligato a dare immediata comunicazione al SISTRI ed alla provincia territorialmente competente.
Il nuovo Regolamento prevede altresì la costituzione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, articolato in quattro banche dati: la prima rileva la quantità e tipologia di rifiuti prodotti e smaltiti, la seconda dovrà contenere le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli impianti di smaltimento e di recupero, la terza è relativa al alle ditte autorizzate al trasporto, attraverso l'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la quarta banca dati conterrà le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.
A cura di Luca D'Alessandris
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris