PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO SISTRI - D.M. 78 del 30 marzo 2016

Sono poche le novità del "nuovo regolamento SISTRI", sono stati ribaditi i soggetti obbligati ad aderire al sistema già definiti dal D.M. 24 aprile 2014 n. 126:

a)   Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.

b)   Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 del D. Lgs 152/2006 , lettere:

               

                b) rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione nonché di scavo

                c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali

                d) rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali

                e) rifiuti prodotti da attività commerciali

                f)  rifiuti prodotti da attività di servizio

                h) rifiuti prodotti da attività sanitarie

c)  Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;

d) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, compreso i Centri di Raccolta Comunali o Intercomunali, autorizzati.

e)  Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.

Resta l’obbligo di iscrizione per tutti gli altri soggetti di cui alla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013:

-  Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

-  In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

-  Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; 

-  I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il MATTAM è intervenuto in particolare a chiarimento del trasporto eseguito dagli iscritti alla categoria 2-bis all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questi sono obbligati ad aderire al SISTRI come "trasportatori", solo se ricorrono le condizioni di adesione come "produttori" 

I produttori non obbligati ad aderire al sistema o non vi aderiscono volontariamente, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore .

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'avvenuto smaltimento/recupero.

Il SISTRI invia alla casella di posta elettronica del "delegato" la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. in caso di mancato ricevimento della predetta email nei trenta giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore è obbligato a dare immediata comunicazione al SISTRI ed alla provincia territorialmente competente.

Il nuovo Regolamento prevede altresì la costituzione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, articolato in quattro banche dati: la prima rileva la quantità e tipologia di rifiuti prodotti e smaltiti, la seconda dovrà contenere le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli impianti di smaltimento e di recupero, la terza è relativa al alle ditte autorizzate al trasporto, attraverso l'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la quarta banca dati conterrà le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:
per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini de l pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.
 
 

A cura di Luca D'Alessandris

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-24&atto.codiceRedazionale=16G00084&elenco30giorni=true 

Sono poche le novità del "nuovo regolamento SISTRI", sono stati ribaditi i soggetti obbligati ad aderire al sistema già definiti dal D.M. 24 aprile 2014 n. 126:

a)   Enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito dei circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.

b)   Gli enti e le imprese con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art. 184 del D. Lgs 152/2006 , lettere:

               

                b) rifiuti prodotti da attività di demolizione, costruzione nonché di scavo

                c) rifiuti prodotti da lavorazioni industriali

                d) rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali

                e) rifiuti prodotti da attività commerciali

                f)  rifiuti prodotti da attività di servizio

                h) rifiuti prodotti da attività sanitarie

c)  Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art. 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/2006;

d) Gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, compreso i Centri di Raccolta Comunali o Intercomunali, autorizzati.

e)  Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura, di cui al D.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e imprese iscritti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta , ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera pp)del D. Lgs. 152/2006.

Resta l’obbligo di iscrizione per tutti gli altri soggetti di cui alla Legge 125/2013 di conversione del D.L. 101/2013:

-  Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo  professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;

-  In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

-  Enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; 

-  I nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.

Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell’articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall’articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, “i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania”.
Possono aderire a SISTRI su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Il MATTAM è intervenuto in particolare a chiarimento del trasporto eseguito dagli iscritti alla categoria 2-bis all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, questi sono obbligati ad aderire al SISTRI come "trasportatori", solo se ricorrono le condizioni di adesione come "produttori" 

I produttori non obbligati ad aderire al sistema o non vi aderiscono volontariamente, comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della scheda SISTRI, al delegato dell'impresa di trasporto, che compila anche la sezione del produttore .

Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti stampa e trasmette al produttore dei rifiuti ricevuti la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'avvenuto smaltimento/recupero.

Il SISTRI invia alla casella di posta elettronica del "delegato" la comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di recupero o smaltimento. in caso di mancato ricevimento della predetta email nei trenta giorni dalla consegna dei rifiuti al trasportatore, il produttore è obbligato a dare immediata comunicazione al SISTRI ed alla provincia territorialmente competente.

Il nuovo Regolamento prevede altresì la costituzione del Catasto telematico interconnesso su rete nazionale, articolato in quattro banche dati: la prima rileva la quantità e tipologia di rifiuti prodotti e smaltiti, la seconda dovrà contenere le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti agli impianti di smaltimento e di recupero, la terza è relativa al alle ditte autorizzate al trasporto, attraverso l'interconnessione con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la quarta banca dati conterrà le informazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti nella Regione Campania.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto:
per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti;
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca o gestisca rifiuti.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.
B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini de l pagamento, ai rifiuti non pericolosi).
Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).
Le seguenti tipologie di impianti:
discariche (D1, D5, D12);
demolitori/rottamatori;
frantumatori;
inceneritori (D10);
impianti di coincenerimento (R1);
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti" Pertanto, una unità che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, più operazioni di recupero/smaltimento è tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo.
Per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.
Per i demolitori, i rottamatori ed i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.
Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli.
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.
H) Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.
 
 

A cura di Luca D'Alessandris

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-05-24&atto.codiceRedazionale=16G00084&elenco30giorni=true 


Articolo scritto il 02-06-2016

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