Delibera n.3 del 13/07/2016 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali
Con la presente deliberazione (il cui comunicato di approvazione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.187 del 11/08/2016), sono stati adottati i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti in applicazione dell’articolo 194, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n.152.
Tale Delibera stabilisce la dotazione minima di veicoli e di personale in relazione alla classe di iscrizione nonché gli importi relativi alla capacità finanziaria di cui le imprese devono disporre per poter iscriversi all’Albo; essa contestualmente dispone l’abrogazione delle precedente deliberazioni del Comitato nazionale (deliberazione n.3 del 22 dicembre 2010 modificata con Delibera n.3 del 14 marzo 20111 e deliberazione n. 1/2002) con le quali erano state emanate le prime disposizioni attuative dell’articolo 194, comma 3, del D.lgs 152/06 che ha introdotto l’obbligo di iscrizione per le imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio nazionale.
Le principali novità rispetto alla pregressa disciplina consistono, in primis, nella modalità di presentazione delle istanze che deve avvenire esclusivamente con modalità telematica (come ormai modalità consolidata per tutte le altre categorie dell’Albo) e, in secondo luogo, la Sezione territorialmente competente a ricevere l’istanza può essere quella in cui ha sede secondaria o elegge domicilio l’impresa, oppure, nel caso l’impresa elegga un domicilio di posta elettronica certificata, è l’impresa che può scegliere la Sezione regionale.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che le imprese, già in possesso della ricevuta di iscrizione rilasciata ai sensi della pregressa e abrogata deliberazione, debbano adeguarsi alle disposizioni della nuova deliberazione entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa e cioè entro il 12 febbraio 2017; in mancanza di tale adeguamento le imprese verranno cancellate dall’Albo con la relativa decadenza della validità della ricevuta rilasciata.
La funzione di responsabile tecnico viene assunta dal legale rappresentante dell’impresa in attesa che venga portata a termine la riforma relativa ai requisiti professionali e alle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico.
A cura del Dr. Gianpietro Luciano già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali-
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Con la presente deliberazione (il cui comunicato di approvazione è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.187 del 11/08/2016), sono stati adottati i criteri, i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 per l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti in applicazione dell’articolo 194, comma 3, del D.lgs 3 aprile 2006, n.152.
Tale Delibera stabilisce la dotazione minima di veicoli e di personale in relazione alla classe di iscrizione nonché gli importi relativi alla capacità finanziaria di cui le imprese devono disporre per poter iscriversi all’Albo; essa contestualmente dispone l’abrogazione delle precedente deliberazioni del Comitato nazionale (deliberazione n.3 del 22 dicembre 2010 modificata con Delibera n.3 del 14 marzo 20111 e deliberazione n. 1/2002) con le quali erano state emanate le prime disposizioni attuative dell’articolo 194, comma 3, del D.lgs 152/06 che ha introdotto l’obbligo di iscrizione per le imprese che effettuano il solo esercizio del trasporto transfrontaliero di rifiuti sul territorio nazionale.
Le principali novità rispetto alla pregressa disciplina consistono, in primis, nella modalità di presentazione delle istanze che deve avvenire esclusivamente con modalità telematica (come ormai modalità consolidata per tutte le altre categorie dell’Albo) e, in secondo luogo, la Sezione territorialmente competente a ricevere l’istanza può essere quella in cui ha sede secondaria o elegge domicilio l’impresa, oppure, nel caso l’impresa elegga un domicilio di posta elettronica certificata, è l’impresa che può scegliere la Sezione regionale.
Le disposizioni transitorie stabiliscono che le imprese, già in possesso della ricevuta di iscrizione rilasciata ai sensi della pregressa e abrogata deliberazione, debbano adeguarsi alle disposizioni della nuova deliberazione entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa e cioè entro il 12 febbraio 2017; in mancanza di tale adeguamento le imprese verranno cancellate dall’Albo con la relativa decadenza della validità della ricevuta rilasciata.
La funzione di responsabile tecnico viene assunta dal legale rappresentante dell’impresa in attesa che venga portata a termine la riforma relativa ai requisiti professionali e alle condizioni per lo svolgimento dell’incarico di responsabile tecnico.
A cura del Dr. Gianpietro Luciano già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali-
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris