Iscrizione dei consorzi di scopo nella categoria 9 classe A (bonifica dei siti)
Circolare n.54 del 26/01/2016 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali
Con la presente circolare il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito i necessari chiarimenti ad una particolare fattispecie posta alla sua attenzione ,ovvero, la possibilità che anche i consorzi di scopo potessero iscriversi alla categoria 9 classe A pur in assenza del requisito richiesto della pregressa esecuzione dei lavori di bonifica così come indicato nella Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2013.
Al riguardo il Comitato ha precisato, innanzitutto, che per consorzi di scopo devono intendersi quelli costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti di bonifica di siti che sono poi destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto al cui scopo si sono costituiti; in secondo luogo ha precisato che tali soggetti, proprio per la loro particolare natura giuridica, non possono aver svolto alcuna precedente attività di bonifica, così come richiesto dalla deliberazione suindicata, ma possono ovviare a ciò purchè tutte le imprese consorziate siano già iscritte nella classe A della categoria 9.
In sintesi il Comitato ha sancito che l’esenzione sussiste se e solo se ricorrano due condizioni:
a) tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) cui è stato aggiudicato l’appalto;
b) l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché, il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve estinguersi ed essere cancellato dal registro delle imprese al termine della bonifica.
A cura del Dr. Gianpietro Luciano già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali-
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Circolare n.54 del 26/01/2016 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali
Con la presente circolare il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito i necessari chiarimenti ad una particolare fattispecie posta alla sua attenzione ,ovvero, la possibilità che anche i consorzi di scopo potessero iscriversi alla categoria 9 classe A pur in assenza del requisito richiesto della pregressa esecuzione dei lavori di bonifica così come indicato nella Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2013.
Al riguardo il Comitato ha precisato, innanzitutto, che per consorzi di scopo devono intendersi quelli costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti di bonifica di siti che sono poi destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto al cui scopo si sono costituiti; in secondo luogo ha precisato che tali soggetti, proprio per la loro particolare natura giuridica, non possono aver svolto alcuna precedente attività di bonifica, così come richiesto dalla deliberazione suindicata, ma possono ovviare a ciò purchè tutte le imprese consorziate siano già iscritte nella classe A della categoria 9.
In sintesi il Comitato ha sancito che l’esenzione sussiste se e solo se ricorrano due condizioni:
a) tutti i soggetti consorziati debbono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e debbono far parte del RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) cui è stato aggiudicato l’appalto;
b) l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché, il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve estinguersi ed essere cancellato dal registro delle imprese al termine della bonifica.
A cura del Dr. Gianpietro Luciano già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali-
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris