Sfalci e potature Rifiuti o non rifiuti? NOVITA' SUL REGIME GIURIDICO DEI MATERIALI VEGETALI NON PERICOLOSI
Ancora una volta il legislatore è intervenuto a modificare il D.lgs 152/06 ed in particolare l’articolo 185, comma 1, che disciplina il campo di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ampliandone il novero.
L’articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n.154, entrato in vigore il 26 agosto2016, ha apportato modifiche all’articolo 185, comma 1, lett.f), del D.lgs.152/06 introducendo importanti novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature sottraendo tali materiali dalla disciplina sui rifiuti.
In conseguenza di tale intervento di modifica l’art.185, comma 1, lett. f) recita (con la premessa: non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto):f) “ le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Innanzitutto va sottolineato quali siano tali materiali esclusi dal regime dei rifiuti ovvero:
a) l’articolo 184, comma 2, lett. e) “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree vegetali”(rifiuti urbani);
b) l’articolo 184, comma 3, lett. a) “i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.”(rifiuti speciali)
Da una attenta lettura di tali disposizioni si ricava innanzitutto che:
1) trattasi di fattispecie di natura derogatoria e quindi eccezionale con la conseguenza, come per tutte le eccezioni, che grava sul soggetto che intende avvalersi della deroga fornire la prova che consenta di applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale; 2) l’esclusione trova applicazione a due condizioni ovvero:
a) origine di tali materiali;
b) destinazione degli stessi alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in campo agricolo, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomasse anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Qualora ricorrano entrambe queste condizioni allora troverà applicazione il regime di favore consentendo al soggetto che trasporta tale materiale di non essere iscritto all’Albo gestori ambientali, di poter circolare senza il documento di trasporto dei rifiuti ovvero il formulario e di non annotarne la movimentazione nel registro di carico e scarico.
Ancora una volta il legislatore è intervenuto a modificare il D.lgs 152/06 ed in particolare l’articolo 185, comma 1, che disciplina il campo di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ampliandone il novero.
L’articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n.154, entrato in vigore il 26 agosto2016, ha apportato modifiche all’articolo 185, comma 1, lett.f), del D.lgs.152/06 introducendo importanti novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature sottraendo tali materiali dalla disciplina sui rifiuti.
In conseguenza di tale intervento di modifica l’art.185, comma 1, lett. f) recita (con la premessa: non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto):f) “ le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Innanzitutto va sottolineato quali siano tali materiali esclusi dal regime dei rifiuti ovvero:
a) l’articolo 184, comma 2, lett. e) “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree vegetali”(rifiuti urbani);
b) l’articolo 184, comma 3, lett. a) “i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.”(rifiuti speciali)
Da una attenta lettura di tali disposizioni si ricava innanzitutto che:
1) trattasi di fattispecie di natura derogatoria e quindi eccezionale con la conseguenza, come per tutte le eccezioni, che grava sul soggetto che intende avvalersi della deroga fornire la prova che consenta di applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale;
2) l’esclusione trova applicazione a due condizioni ovvero:
a) origine di tali materiali;
b) b ) destinazione degli stessi alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in campo agricolo, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomasse anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Qualora ricorrano entrambe queste condizioni allora troverà applicazione il regime di favore consentendo al soggetto che trasporta tale materiale di non essere iscritto all’Albo gestori ambientali, di poter circolare senza il documento di trasporto dei rifiuti ovvero il formulario e di non annotarne la movimentazione nel registro di carico e scarico.
Dr. Gianpietro Luciano, già Segretario Sezione regionale Albo gestori ambientali del Lazio
Ancora una volta il legislatore è intervenuto a modificare il D.lgs 152/06 ed in particolare l’articolo 185, comma 1, che disciplina il campo di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ampliandone il novero.
L’articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n.154, entrato in vigore il 26 agosto2016, ha apportato modifiche all’articolo 185, comma 1, lett.f), del D.lgs.152/06 introducendo importanti novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature sottraendo tali materiali dalla disciplina sui rifiuti.
In conseguenza di tale intervento di modifica l’art.185, comma 1, lett. f) recita (con la premessa: non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto):f) “ le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Innanzitutto va sottolineato quali siano tali materiali esclusi dal regime dei rifiuti ovvero:
a) l’articolo 184, comma 2, lett. e) “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree vegetali”(rifiuti urbani);
b) l’articolo 184, comma 3, lett. a) “i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.”(rifiuti speciali)
Da una attenta lettura di tali disposizioni si ricava innanzitutto che:
1) trattasi di fattispecie di natura derogatoria e quindi eccezionale con la conseguenza, come per tutte le eccezioni, che grava sul soggetto che intende avvalersi della deroga fornire la prova che consenta di applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale; 2) l’esclusione trova applicazione a due condizioni ovvero:
a) origine di tali materiali;
b) destinazione degli stessi alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in campo agricolo, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomasse anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Qualora ricorrano entrambe queste condizioni allora troverà applicazione il regime di favore consentendo al soggetto che trasporta tale materiale di non essere iscritto all’Albo gestori ambientali, di poter circolare senza il documento di trasporto dei rifiuti ovvero il formulario e di non annotarne la movimentazione nel registro di carico e scarico.
Ancora una volta il legislatore è intervenuto a modificare il D.lgs 152/06 ed in particolare l’articolo 185, comma 1, che disciplina il campo di esclusione dalla disciplina dei rifiuti ampliandone il novero.
L’articolo 41 della legge 28 luglio 2016, n.154, entrato in vigore il 26 agosto2016, ha apportato modifiche all’articolo 185, comma 1, lett.f), del D.lgs.152/06 introducendo importanti novità sul regime giuridico dei materiali vegetali non pericolosi e degli sfalci e potature sottraendo tali materiali dalla disciplina sui rifiuti.
In conseguenza di tale intervento di modifica l’art.185, comma 1, lett. f) recita (con la premessa: non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto):f) “ le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Innanzitutto va sottolineato quali siano tali materiali esclusi dal regime dei rifiuti ovvero:
a) l’articolo 184, comma 2, lett. e) “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree vegetali”(rifiuti urbani);
b) l’articolo 184, comma 3, lett. a) “i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 c.c.”(rifiuti speciali)
Da una attenta lettura di tali disposizioni si ricava innanzitutto che:
1) trattasi di fattispecie di natura derogatoria e quindi eccezionale con la conseguenza, come per tutte le eccezioni, che grava sul soggetto che intende avvalersi della deroga fornire la prova che consenta di applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale;
2) l’esclusione trova applicazione a due condizioni ovvero:
a) origine di tali materiali;
b) b ) destinazione degli stessi alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in campo agricolo, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomasse anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Qualora ricorrano entrambe queste condizioni allora troverà applicazione il regime di favore consentendo al soggetto che trasporta tale materiale di non essere iscritto all’Albo gestori ambientali, di poter circolare senza il documento di trasporto dei rifiuti ovvero il formulario e di non annotarne la movimentazione nel registro di carico e scarico.
Dr. Gianpietro Luciano, già Segretario Sezione regionale Albo gestori ambientali del Lazio
Luca D'Alessandris