Lo spandimento/deposito di rifiuti inerti da demolizione su un terreno configura un'operazione di smaltimrnto/recupero
Con due recenti pronunce della Suprema Corte viene sancito che l’utilizzazione/spandimento/deposito di materiale inerte da demolizione si configura come un’attività illecita se priva delle necessarie autorizzazioni in quanto tali attività rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti e più precisamente nell’ambito delle operazioni di recupero o smaltimento.
Con la sentenza n.38725 del 19 settembre 2016 la Cassazione penale Sez. III, condannava l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, lett. a) D.lgs. n.152/06 in quanto era stato accertata una attività di spandimento ed interramento di rifiuti inerti da demolizioni su di u terreno nella disponibilità del soggetto al fine di preparare propedeuticamente tale terreno alla costruzione di un manufatto edilizio e più precisamente della costruzione di una piattaforma che era stata realizzata proprio con materiale di risulta al fine ultimo di costruirci sopra un capannone ad uso industriale.
La suprema Corte ha condiviso la qualificazione giuridica fatta dal Tribunale, in veste di giudice di merito, circa l’operazione posta in essere dall’imputato che si configura come una operazione di smaltimento di cui all’allegato B del D.lgs 152/06 e precisamente come operazione di deposito permanente D12 ed in quanto tale andava autorizzata; in mancanza, come nel caso in specie, il fatto integra il reato di cui all’art.256 D.lgs n.152/2006.
Alla medesima conclusione giunge il supremo consesso con la sentenza n.44900 del 25 ottobre 2016 sempre della III Sezione la quale conferma la qualificazione giuridica fatta dal giudice di merito configurando l’attività dell’imputato nell’ambito della nozione di recupero quale” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione”.
Anche in tale caso portato all’attenzione della Cassazione la stessa, confermando la posizione espressa in precedenti pronunce, ha ribadito che l’utilizzazione di rifiuti inerti da demolizione per la realizzazione di un’opera edile, configurando una operazione di gestione di rifiuti e più precisamente un’attività di recupero, necessita della relativa autorizzazione la cui assenza configura a carico del soggetto il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett) a.
Nella specie il proprietario di un terreno aveva proceduto mediante escavatore a depositare ingenti quantità di materiale di risulta misto a terra presso l’argine della propria proprietà al fine di costruire un confine della stessa.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio - Albo Nazionale Gestori Ambientali
03/02/2017
Con due recenti pronunce della Suprema Corte viene sancito che l’utilizzazione/spandimento/deposito di materiale inerte da demolizione si configura come un’attività illecita se priva delle necessarie autorizzazioni in quanto tali attività rientrano nell’ambito della gestione dei rifiuti e più precisamente nell’ambito delle operazioni di recupero o smaltimento.
Con la sentenza n.38725 del 19 settembre 2016 la Cassazione penale Sez. III, condannava l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, lett. a) D.lgs. n.152/06 in quanto era stato accertata una attività di spandimento ed interramento di rifiuti inerti da demolizioni su di u terreno nella disponibilità del soggetto al fine di preparare propedeuticamente tale terreno alla costruzione di un manufatto edilizio e più precisamente della costruzione di una piattaforma che era stata realizzata proprio con materiale di risulta al fine ultimo di costruirci sopra un capannone ad uso industriale.
La suprema Corte ha condiviso la qualificazione giuridica fatta dal Tribunale, in veste di giudice di merito, circa l’operazione posta in essere dall’imputato che si configura come una operazione di smaltimento di cui all’allegato B del D.lgs 152/06 e precisamente come operazione di deposito permanente D12 ed in quanto tale andava autorizzata; in mancanza, come nel caso in specie, il fatto integra il reato di cui all’art.256 D.lgs n.152/2006.
Alla medesima conclusione giunge il supremo consesso con la sentenza n.44900 del 25 ottobre 2016 sempre della III Sezione la quale conferma la qualificazione giuridica fatta dal giudice di merito configurando l’attività dell’imputato nell’ambito della nozione di recupero quale” qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione”.
Anche in tale caso portato all’attenzione della Cassazione la stessa, confermando la posizione espressa in precedenti pronunce, ha ribadito che l’utilizzazione di rifiuti inerti da demolizione per la realizzazione di un’opera edile, configurando una operazione di gestione di rifiuti e più precisamente un’attività di recupero, necessita della relativa autorizzazione la cui assenza configura a carico del soggetto il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett) a.
Nella specie il proprietario di un terreno aveva proceduto mediante escavatore a depositare ingenti quantità di materiale di risulta misto a terra presso l’argine della propria proprietà al fine di costruire un confine della stessa.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio - Albo Nazionale Gestori Ambientali
03/02/2017
Luca D'Alessandris