ATTIVITA' di gestione rifiuti. La Corte di Cassazione con sentenza 24 marzo 2016, n.12473 si pronuncia in merito al trasporto dei rifiuti
In un mio precedente intervento sempre su questa rubrica (cfr. newsletter gennaio) a commento della sentenza Corte di Cassazione del 9 aprile 2015 n.14273, che ha sancito che se un’impresa esegue attività di trasporto di rifiuti se pur in possesso del titolo abilitativo ma al contempo la stessa è stata oggetto di provvedimento di sospensione dell’iscrizione da parte dello stesso Albo, tale trasporto deve considerarsi effettuato in mancanza dell’autorizzazione, sottolineai come tale pronuncia rivesta una notevole importanza per tutti i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
A distanza di un anno con la sentenza in commento è confermato che ai fini del legittimo esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso il trasporto, non è la sola iscrizione del soggetto all’Albo ad essere richiesta ma anche la necessaria indicazione nell’autorizzazione del singolo veicolo utilizzato; infatti, nel caso in specie, il veicolo oggetto di sequestro era iscritto all’Albo gestori ambientali solo in seguito all’accertamento del reato e al conseguente sequestro.
Con la medesima pronuncia la suprema Corte stabilisce, inoltre, che il soggetto che noleggia a terzi un veicolo adibito al trasporto di rifiuti deve accertarsi preventivamente che lo stesso sia stato specificatamente autorizzato per l’esercizio di tale attività in quanto, il solo limitarsi a verificare che l’impresa a cui si noleggia il veicolo sia iscritta all’Albo gestori ambientali e non anche che il veicolo stesso sia autorizzato, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’impresa proprietaria del veicolo, esercente regolarmente attività di noleggio di automezzi.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali
2017-02-22
In un mio precedente intervento sempre su questa rubrica (cfr. newsletter gennaio) a commento della sentenza Corte di Cassazione del 9 aprile 2015 n.14273, che ha sancito che se un’impresa esegue attività di trasporto di rifiuti se pur in possesso del titolo abilitativo ma al contempo la stessa è stata oggetto di provvedimento di sospensione dell’iscrizione da parte dello stesso Albo, tale trasporto deve considerarsi effettuato in mancanza dell’autorizzazione, sottolineai come tale pronuncia rivesta una notevole importanza per tutti i soggetti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali.
A distanza di un anno con la sentenza in commento è confermato che ai fini del legittimo esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso il trasporto, non è la sola iscrizione del soggetto all’Albo ad essere richiesta ma anche la necessaria indicazione nell’autorizzazione del singolo veicolo utilizzato; infatti, nel caso in specie, il veicolo oggetto di sequestro era iscritto all’Albo gestori ambientali solo in seguito all’accertamento del reato e al conseguente sequestro.
Con la medesima pronuncia la suprema Corte stabilisce, inoltre, che il soggetto che noleggia a terzi un veicolo adibito al trasporto di rifiuti deve accertarsi preventivamente che lo stesso sia stato specificatamente autorizzato per l’esercizio di tale attività in quanto, il solo limitarsi a verificare che l’impresa a cui si noleggia il veicolo sia iscritta all’Albo gestori ambientali e non anche che il veicolo stesso sia autorizzato, non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’impresa proprietaria del veicolo, esercente regolarmente attività di noleggio di automezzi.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali
2017-02-22
Luca D'Alessandris