Pronuncia della Corte di Cassazione sulla violazione/inosservanza prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni in materia di gestione rifiuti
In un mio precedente contributo pubblicato di recente su questa stessa tribuna ho affrontato la tema dell’inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzatori dal punto di vista disciplinare e delle relative sanzioni.
Con la sentenza n.40318 del 28 settembre III Sezione il supremo collegio affronta la medesima fattispecie dal punto di vista contravvenzionale e con le conseguenti sanzioni previste dall’articolo 256, comma 4, D.lgs. n.152/2006 che trova applicazione ogni qualvolta è contestata la condotta risultante dal combinato disposto dei commi tre e quattro dell’art.256 suindicato ovvero quando è posta in essere, mediante l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, una delle condotte normate dall’articolo stesso ovvero le attività di gestione dei rifiuti quali la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti nonché la realizzazione o gestione di una discarica.
Il caso in specie, oggetto di pronuncia del supremo consesso, riguardava la violazione degli obblighi gravanti sul gestore di un impianto di trattamento di rifiuti inerti consistenti in una serie di prescrizioni imposte dalla Provincia competente e che erano contenute nel provvedimento amministrativo autorizzatorio; la Corte conclude con la condanna dell’imputato per la violazione dell’artico 256, comma 4, del D.lgs. n.152.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali
22/02/2017
In un mio precedente contributo pubblicato di recente su questa stessa tribuna ho affrontato la tema dell’inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzatori dal punto di vista disciplinare e delle relative sanzioni.
Con la sentenza n.40318 del 28 settembre III Sezione il supremo collegio affronta la medesima fattispecie dal punto di vista contravvenzionale e con le conseguenti sanzioni previste dall’articolo 256, comma 4, D.lgs. n.152/2006 che trova applicazione ogni qualvolta è contestata la condotta risultante dal combinato disposto dei commi tre e quattro dell’art.256 suindicato ovvero quando è posta in essere, mediante l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, una delle condotte normate dall’articolo stesso ovvero le attività di gestione dei rifiuti quali la raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti nonché la realizzazione o gestione di una discarica.
Il caso in specie, oggetto di pronuncia del supremo consesso, riguardava la violazione degli obblighi gravanti sul gestore di un impianto di trattamento di rifiuti inerti consistenti in una serie di prescrizioni imposte dalla Provincia competente e che erano contenute nel provvedimento amministrativo autorizzatorio; la Corte conclude con la condanna dell’imputato per la violazione dell’artico 256, comma 4, del D.lgs. n.152.
Dr. Gianpietro Luciano Già Segretario della Sezione Regionale del Lazio- Albo Nazionale Gestori Ambientali
22/02/2017
Luca D'Alessandris