Legge 19 agosto 2016, n.166. Nuove regole anche per gli abiti usati: facciamo il punto
Con la legge 19 agosto 2016, n.166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) sono state dettate nuove regole relativamente alla natura e definizione degli articoli e degli accessori di abbigliamento usati (abiti usati) e della loro destinazione finale ovvero della loro gestione.
Per quanto concerne la natura di tali beni l’articolo 14 della legge suindicata stabilisce che essi costituiscono rifiuti e vanno gestiti come tali, in ossequio alle norme contenute nel D.Lgs. n.152/06, solo se non vengono ceduti a titolo gratuito dai privati cittadini direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari quali Enti e istituzioni senza fini di lucro; di converso se tali beni non sono conferiti in donazione gratuita secondo le modalità sopradescritte ma vengono, al contrario, conferiti dai cittadini presso i cassonetti stradali a ciò preposti oppure conferiti presso centri di raccolta di rifiuti solidi urbani comunali o intercomunali (CdR) allora sono e rimangono rifiuti ed in quanto tali sono gestiti in conformità alla legislazione sui rifiuti; analogamente se tali beni non siano “ab origine” ritenuti idonei per un loro successivo riutilizzo in quanto beni e non rifiuti, allora vanno considerati e gestiti come tali.
Per quanto concerne la modifica al D.M. 5 febbraio 1998, la legge 166/2016, al fine di semplificare le attività di recupero di tali beni, ha apportato modifiche alla lettera a, punto 8.9.3 sub-allegato 1, allegato 1, laddove nella nuova versione stabilisce che le operazioni di igienizzazione sono obbligatorie solo se le stesse si rendono indispensabili per rispettare le specifiche microbiologiche previste dal medesimo D.M.
Ci troviamo di fronte all’introduzione di un nuovo regime di favore che, come da consolidata posizione sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, va dimostrato dal soggetto che intende avvalersene in deroga alla normativa sui rifiuti; nel caso in commento spetterà a colui che ha interesse dimostrare con idonei mezzi di prova che l’operazione di igienizzazione non è necessaria così come disciplinata dal D.M. febbraio 2008.
La stessa Suprema Corte Cass.Pen.Sez.II con la sentenza n.25358 del 27 giugno 2012 (conforme a Sez.III, n.17126, 17 aprile 2015) ha precisato che le norme che prevedono situazioni di favore integrano gli estremi” di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che,come più volte affermato da questa Corte, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l’applicazione”.
Tutto ciò a conferma che le norme in materia di rifiuti devono essere interpretate in senso restrittivo e non estensivo.
Luciano Gianpietro
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Con la legge 19 agosto 2016, n.166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) sono state dettate nuove regole relativamente alla natura e definizione degli articoli e degli accessori di abbigliamento usati (abiti usati) e della loro destinazione finale ovvero della loro gestione.
Per quanto concerne la natura di tali beni l’articolo 14 della legge suindicata stabilisce che essi costituiscono rifiuti e vanno gestiti come tali, in ossequio alle norme contenute nel D.Lgs. n.152/06, solo se non vengono ceduti a titolo gratuito dai privati cittadini direttamente presso le sedi operative dei soggetti donatari quali Enti e istituzioni senza fini di lucro; di converso se tali beni non sono conferiti in donazione gratuita secondo le modalità sopradescritte ma vengono, al contrario, conferiti dai cittadini presso i cassonetti stradali a ciò preposti oppure conferiti presso centri di raccolta di rifiuti solidi urbani comunali o intercomunali (CdR) allora sono e rimangono rifiuti ed in quanto tali sono gestiti in conformità alla legislazione sui rifiuti; analogamente se tali beni non siano “ab origine” ritenuti idonei per un loro successivo riutilizzo in quanto beni e non rifiuti, allora vanno considerati e gestiti come tali.
Per quanto concerne la modifica al D.M. 5 febbraio 1998, la legge 166/2016, al fine di semplificare le attività di recupero di tali beni, ha apportato modifiche alla lettera a, punto 8.9.3 sub-allegato 1, allegato 1, laddove nella nuova versione stabilisce che le operazioni di igienizzazione sono obbligatorie solo se le stesse si rendono indispensabili per rispettare le specifiche microbiologiche previste dal medesimo D.M.
Ci troviamo di fronte all’introduzione di un nuovo regime di favore che, come da consolidata posizione sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, va dimostrato dal soggetto che intende avvalersene in deroga alla normativa sui rifiuti; nel caso in commento spetterà a colui che ha interesse dimostrare con idonei mezzi di prova che l’operazione di igienizzazione non è necessaria così come disciplinata dal D.M. febbraio 2008.
La stessa Suprema Corte Cass.Pen.Sez.II con la sentenza n.25358 del 27 giugno 2012 (conforme a Sez.III, n.17126, 17 aprile 2015) ha precisato che le norme che prevedono situazioni di favore integrano gli estremi” di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che,come più volte affermato da questa Corte, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l’applicazione”.
Tutto ciò a conferma che le norme in materia di rifiuti devono essere interpretate in senso restrittivo e non estensivo.
Luciano Gianpietro
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris