Sentenza Corte di Cassazione 8 maggio 2017, n.22156 , in materia di gestione dei rifiuti viene ribadito il precedente orientamento giurisprudenziale

La tematica della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzativi  è stata affrontata più volte dal supremo collegio in applicazione  dell’articolo 256, comma 4, D. lgs n.152/2006  che trova applicazione ogni qualvolta viene posto in essere,mediante l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, una delle condotte normate dall’articolo stesso ovvero le attività di gestione dei rifiuti quali la raccolta,trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti nonché la realizzazione o gestione di una discarica.

Con la pronuncia in commento la condotta contestata agli imputati, condannati in primo grado dal giudice di merito, consisteva nello sversamento mediante una pompa occasionale di rifiuti allo stato liquidi che, una volta prelevati, venivano riversati in uno specchio d’acqua adiacente, vilando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla competente ente a ciò preposto.

Viene così consolidato l’orientamento già espresso dal supremo collegio, attraverso molteplici pronunce, circa la natura di reato formale di pericolo sanzionato dalla norma del testo unico ambientale sopra richiamato; ciò comporta che, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati, affinchè si configuri la condotta illecita è sufficiente il sole porre in essere una delle attività soggette ad autorizzazione/abilitazione violandone le relative prescrizioni.

In sostanza non viene accolta la tesi sostenuta dalla difesa dei contravventori secondo la quale per configurarsi la fattispecie illecita occorre provare che il bene tutelato abbia subito un reale pregiudizio e cioè che la condotta posta in essere sia stata idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Di diverso avviso è stata la Cassazione ribadendo che con i reati di mero pericolo lo scopo del legislatore è proprio, al contrario della tesi sostenuta dalla difesa, quello di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto e pertanto anche le condotte formali devono essere osservate, con la conseguenza che la loro violazione deve essere sanzionata indipendentemente dal verificarsi e dall’accertamento di una lesione concreta del bene medesimo; in altre parole nei reati di mera condotta , come quello in esame, il bene viene protetto proprio attraverso il controllo amministrativo  da parte della pubblica amministrazione.   

 

Già con la sentenza Cass. III Pen.20277 del 21 maggio 2008 veniva evidenziato che l’art.256, comma 4, d.lgs. 152/06 costituisce una norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni con l’irrogazione di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative; trattasi di un reato di pericolo che si la cui condotta illecita si realizza con la sola inosservanza delle prescrizioni sia che esse discendano da previsioni legislative recepite nell’autorizzazione sia che siano state inserite nel provvedimento emesso dall’autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge; il reato ha natura permanente  in quanto l’antigiuridicità perdura fino a quando persiste l’inosservanza della prescrizione.            

 

Dr. Gianpietro Luciano 

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

La tematica della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che sono contenute nei provvedimenti autorizzativi  è stata affrontata più volte dal supremo collegio in applicazione  dell’articolo 256, comma 4, D. lgs n.152/2006  che trova applicazione ogni qualvolta viene posto in essere,mediante l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, una delle condotte normate dall’articolo stesso ovvero le attività di gestione dei rifiuti quali la raccolta,trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti nonché la realizzazione o gestione di una discarica.

Con la pronuncia in commento la condotta contestata agli imputati, condannati in primo grado dal giudice di merito, consisteva nello sversamento mediante una pompa occasionale di rifiuti allo stato liquidi che, una volta prelevati, venivano riversati in uno specchio d’acqua adiacente, vilando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico rilasciata dalla competente ente a ciò preposto.

Viene così consolidato l’orientamento già espresso dal supremo collegio, attraverso molteplici pronunce, circa la natura di reato formale di pericolo sanzionato dalla norma del testo unico ambientale sopra richiamato; ciò comporta che, a differenza di quanto sostenuto dagli imputati, affinchè si configuri la condotta illecita è sufficiente il sole porre in essere una delle attività soggette ad autorizzazione/abilitazione violandone le relative prescrizioni.

In sostanza non viene accolta la tesi sostenuta dalla difesa dei contravventori secondo la quale per configurarsi la fattispecie illecita occorre provare che il bene tutelato abbia subito un reale pregiudizio e cioè che la condotta posta in essere sia stata idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Di diverso avviso è stata la Cassazione ribadendo che con i reati di mero pericolo lo scopo del legislatore è proprio, al contrario della tesi sostenuta dalla difesa, quello di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto e pertanto anche le condotte formali devono essere osservate, con la conseguenza che la loro violazione deve essere sanzionata indipendentemente dal verificarsi e dall’accertamento di una lesione concreta del bene medesimo; in altre parole nei reati di mera condotta , come quello in esame, il bene viene protetto proprio attraverso il controllo amministrativo  da parte della pubblica amministrazione.   

 

Già con la sentenza Cass. III Pen.20277 del 21 maggio 2008 veniva evidenziato che l’art.256, comma 4, d.lgs. 152/06 costituisce una norma penale in bianco, il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni con l’irrogazione di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative; trattasi di un reato di pericolo che si la cui condotta illecita si realizza con la sola inosservanza delle prescrizioni sia che esse discendano da previsioni legislative recepite nell’autorizzazione sia che siano state inserite nel provvedimento emesso dall’autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge; il reato ha natura permanente  in quanto l’antigiuridicità perdura fino a quando persiste l’inosservanza della prescrizione.            

 

Dr. Gianpietro Luciano 

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.


Articolo scritto il 21-08-2017

Vuoi saperne di più?

Richiedi informazioni direttamente compilando il modulo contatti di seguito.
Ti ricontatteremo al più presto!

I authorize the processing of my personal data pursuant to articles 13 and 14 of regulation 679 of 2016

Iscriviti alla Newsletter

Tieniti sempre aggiornato