Il reato di trasporto illecito di rifiuti ha natura istantanea e si realizza anche con una singola condotta tipica.

Per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi provenienti da un'attività ordinaria e continuativa, la Corte di Cassazione (sentenza 44438/2017) conferma l’obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex Art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006;

Si considerano "rifiuti propri" i "rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti" . 

Tale obbligo sussiste anche in caso di trasporti occasionali e/o episodici.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.Lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale, detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.

E' stata riconosciuta però la "tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis  Cod. Pen., con annullamento della sentenza impugnata, infatti, la occasionalità del trasporto, peraltro relativo ad una limitata quantità di rifiuti ferrosi (in tutto di 10 mc), e la circostanza che i rifiuti fossero stati conferiti ad un impianto autorizzato, ha indotto i giudici della S.C. a sentenziare che: "nella condotta dell'imputato non era ravvisabile un intento criminoso associato alla indifferenza per le conseguenze ambientali derivanti dalla condotta posta in essere ma, semplicemente, una colposa ed episodica inosservanza delle formalità prescritte in relazione alla attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti nell'esercizio della impresa, giustifichi l'annullamento della sentenza impugnata".

2017-10-18

 

www.consulenzagestionerifiuti.it

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

 

Per le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi provenienti da un'attività ordinaria e continuativa, la Corte di Cassazione (sentenza 44438/2017) conferma l’obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ex Art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006;

Si considerano "rifiuti propri" i "rifiuti costituenti parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti" . 

Tale obbligo sussiste anche in caso di trasporti occasionali e/o episodici.

Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), del cit. D.Lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale, detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.

E' stata riconosciuta però la "tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis  Cod. Pen., con annullamento della sentenza impugnata, infatti, la occasionalità del trasporto, peraltro relativo ad una limitata quantità di rifiuti ferrosi (in tutto di 10 mc), e la circostanza che i rifiuti fossero stati conferiti ad un impianto autorizzato, ha indotto i giudici della S.C. a sentenziare che: "nella condotta dell'imputato non era ravvisabile un intento criminoso associato alla indifferenza per le conseguenze ambientali derivanti dalla condotta posta in essere ma, semplicemente, una colposa ed episodica inosservanza delle formalità prescritte in relazione alla attività di trasporto dei rifiuti autoprodotti nell'esercizio della impresa, giustifichi l'annullamento della sentenza impugnata".

2017-10-18

 

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Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.

 


Articolo scritto il 18-10-2017

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