Delibera n.9 del 9/10/2017 Albo Gestori Ambientali: cessione temporanea di veicoli tra imprese per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti
Con la presente deliberazione sono stati stabiliti le condizioni, requisiti e procedure per consentire, alle imprese comunitarie iscritte all’Albo e che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nella categoria 6, di poter utilizzare temporaneamente veicoli in dotazione di altre imprese.
Tale delibera nasce dalla considerazione che il Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 nello stabilire che le imprese di autotrasporto debbano disporre di veicoli posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, tra i quali il contratto di vendita a rate, il contratto di noleggio o di leasing, non esclude, quindi, altre forme di disponibilità quali la cessione temporanea di veicoli tra imprese.
Pertanto il Comitato nazionale preso atto che la cessione temporanea di veicoli tra imprese è ricompresa nell’ambito del trasporto internazionale dei rifiuti nell’ambito delle modalità di disponibilità dei veicoli, detta le condizioni e le procedure affinché ciò avvenga al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli con l’identificazione immediata dell’impresa che temporaneamente li utilizza.
La delibera si compone di tre articoli e di tre allegati che esaminiamo nel dettaglio.
All’articolo 1, comma 1, vengono dettate le tre condizioni affinché sia consentito l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri e più precisamente:
a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo,sono stabilite in uno stato membro dell’UE, sono iscritte all’Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ai sensi dell’art.5, comma 1, della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 e s.m.i., ovvero siano iscritte nelle categorie 1,4, o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionali di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al regolamento CE n.1071/09 e degli accordi internazionali vigenti;
b) il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti di iscrizione o di variazioni dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
c) l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione
Al comma 2 dell’articolo 1 viene stabilito che il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell’impresa cedente e dell’impresa utilizzatrice.
Il comma 3 del medesimo articolo 1 è dedicato alle imprese iscritte nelle categorie ordinarie ( categorie 1,4, o 5) che svolgono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6, stabilendo che possono utilizzare il veicolo ceduto in applicazione della presente deliberazione esclusivamente nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti per cui nel provvedimento d’iscrizione verrà riportato l’indicazione della targa del veicolo con accanto la specifica annotazione che evidenzi che tale veicolo è utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della CE di cui al regolamento CE n.1013/2016 del 14 giugno 2006.
L’articolo 1 si conclude con il comma 4 con il quale viene disciplinato il caso in cui la cessione del veicolo comporti per l’impresa cedente le perdite dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli e di conseguenza la Sezione regionale competente provvede all’apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo a carico della stessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n.120.
L’articolo 2 della delibera in commento è dedicato alle modalità procedurali laddove l’impresa utilizzatrice presenta alla Sezione regionale competente, esclusivamente in modalità telematica, la domanda di variazione dell’iscrizione per l’incremento del parco veicolare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato A al quale dovrà essere allegato il contratto di cessione temporanea di veicolo secondo il modello di cui all’allegato C della medesima delibera.
A seguito della presentazione dell’istanza di variazione, secondo le modalità sopra descritte, la Sezione regionale rilascia una ricevuta di accettazione utilizzando il modello di cui all’allegato B e con la quale l’impresa, nelle more del rilascio del provvedimento di variazione dell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice di cui al 4 comma, può utilizzare il mezzo integrato; il veicolo oggetto della variazione viene inserito nell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione della ricevuta di cui sopra per tutta la durata del contratto di cessione del mezzo stesso e contestualmente il medesimo viene escluso dalla disponibilità dell’impresa cedente.
Al comma 5 del’articolo 2 della delibera viene precisato che la copia della ricevuta di accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato B e la copia del contratto di cessione temporanea del veicolo sono tenuti a bordo dello stesso:
L’articolo 2 si chiude con il comma 6 nel quale si precisa che alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.
La delibera in oggetto si chiude con l’articolo 3 dedicato alle necessarie modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 13 luglio 2016, n.3 e n.4 venendo così ad integrare sia la modulistica per l’iscrizione che la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 disciplinate dalle due deliberazioni suindicate.
2017-10-25
Dr. Gianpietro Luciano
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Con la presente deliberazione sono stati stabiliti le condizioni, requisiti e procedure per consentire, alle imprese comunitarie iscritte all’Albo e che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nella categoria 6, di poter utilizzare temporaneamente veicoli in dotazione di altre imprese.
Tale delibera nasce dalla considerazione che il Regolamento CE n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 nello stabilire che le imprese di autotrasporto debbano disporre di veicoli posseduti a titolo di proprietà o ad altro titolo, tra i quali il contratto di vendita a rate, il contratto di noleggio o di leasing, non esclude, quindi, altre forme di disponibilità quali la cessione temporanea di veicoli tra imprese.
Pertanto il Comitato nazionale preso atto che la cessione temporanea di veicoli tra imprese è ricompresa nell’ambito del trasporto internazionale dei rifiuti nell’ambito delle modalità di disponibilità dei veicoli, detta le condizioni e le procedure affinché ciò avvenga al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli con l’identificazione immediata dell’impresa che temporaneamente li utilizza.
La delibera si compone di tre articoli e di tre allegati che esaminiamo nel dettaglio.
All’articolo 1, comma 1, vengono dettate le tre condizioni affinché sia consentito l’utilizzo temporaneo dei veicoli nell’ambito dei trasporti transfrontalieri e più precisamente:
a) entrambe le imprese, cedente ed utilizzatrice del veicolo,sono stabilite in uno stato membro dell’UE, sono iscritte all’Albo nella categoria 6 o hanno richiesto l’aggiornamento della propria iscrizione ai sensi dell’art.5, comma 1, della deliberazione n.3 del 13 luglio 2016 e s.m.i., ovvero siano iscritte nelle categorie 1,4, o 5 e svolgono, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del DM 120/2014, l’esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto internazionali di merci e, in particolare, delle previsioni di cui al regolamento CE n.1071/09 e degli accordi internazionali vigenti;
b) il veicolo temporaneamente ceduto non è oggetto di ulteriori procedimenti di iscrizione o di variazioni dell’iscrizione non conclusi riguardanti l’impresa cedente;
c) l’impresa cedente non è sospesa dall’Albo al momento della presentazione della domanda di variazione
Al comma 2 dell’articolo 1 viene stabilito che il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell’impresa cedente e dell’impresa utilizzatrice.
Il comma 3 del medesimo articolo 1 è dedicato alle imprese iscritte nelle categorie ordinarie ( categorie 1,4, o 5) che svolgono l’esercizio delle attività di cui alla categoria 6, stabilendo che possono utilizzare il veicolo ceduto in applicazione della presente deliberazione esclusivamente nell’ambito dei trasporti transfrontalieri di rifiuti per cui nel provvedimento d’iscrizione verrà riportato l’indicazione della targa del veicolo con accanto la specifica annotazione che evidenzi che tale veicolo è utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della CE di cui al regolamento CE n.1013/2016 del 14 giugno 2006.
L’articolo 1 si conclude con il comma 4 con il quale viene disciplinato il caso in cui la cessione del veicolo comporti per l’impresa cedente le perdite dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli e di conseguenza la Sezione regionale competente provvede all’apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall’Albo a carico della stessa ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n.120.
L’articolo 2 della delibera in commento è dedicato alle modalità procedurali laddove l’impresa utilizzatrice presenta alla Sezione regionale competente, esclusivamente in modalità telematica, la domanda di variazione dell’iscrizione per l’incremento del parco veicolare mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’allegato A al quale dovrà essere allegato il contratto di cessione temporanea di veicolo secondo il modello di cui all’allegato C della medesima delibera.
A seguito della presentazione dell’istanza di variazione, secondo le modalità sopra descritte, la Sezione regionale rilascia una ricevuta di accettazione utilizzando il modello di cui all’allegato B e con la quale l’impresa, nelle more del rilascio del provvedimento di variazione dell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice di cui al 4 comma, può utilizzare il mezzo integrato; il veicolo oggetto della variazione viene inserito nell’iscrizione dell’impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione della ricevuta di cui sopra per tutta la durata del contratto di cessione del mezzo stesso e contestualmente il medesimo viene escluso dalla disponibilità dell’impresa cedente.
Al comma 5 del’articolo 2 della delibera viene precisato che la copia della ricevuta di accettazione dell’atto di notorietà di cui all’allegato B e la copia del contratto di cessione temporanea del veicolo sono tenuti a bordo dello stesso:
L’articolo 2 si chiude con il comma 6 nel quale si precisa che alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell’impresa cedente ed è escluso dall’iscrizione dell’impresa utilizzatrice.
La delibera in oggetto si chiude con l’articolo 3 dedicato alle necessarie modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 13 luglio 2016, n.3 e n.4 venendo così ad integrare sia la modulistica per l’iscrizione che la domanda di variazione dell’iscrizione all’Albo nella categoria 6 disciplinate dalle due deliberazioni suindicate.
2017-10-25
Dr. Gianpietro Luciano
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris