responsabilita' PRODUTTORE E CONSEGNA A TERZI NON AUTORIZZATI : SENTENZE N.31351 DEL 27/06/17 E N.38981 DEL 08/08/17,III SEZ. PENALE
La Corte di Cassazione, Sezione Penale III, con le sentenze in commento ribadisce, in coerenza con il proprio consolidato orientamento, il principio secondo il quale colui che conferisce i propri rifiuti a terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che tali soggetti siano legittimamente autorizzati allo svolgimento delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti cioè che essi siano in possesso della prescritta autorizzazione; la violazione di tale elementare regola imprenditoriale configura una responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti.
Nel primo caso esaminato dalla Cassazione un soggetto, che aveva affidato a terzi i propri rifiuti, era stato condannato, in concorso con chi materialmente li aveva poi abbandonati in maniera incontrollata, dal giudice di primo grado in quanto non aveva richiesto al soggetto a cui aveva affidato tali rifiuti l’esibizione del titolo autorizzativo ovvero la necessaria documentazione, ma si era limitato ad assentire alle sole dichiarazioni verbali del medesimo.
Anche con la seconda pronuncia la suprema Corte ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato il titolare di una carrozzeria per trasporto e smaltimento non autorizzato di rifiuti ferrosi, ex articolo 256, comma 1, del D.lgs. n.152/2016, in quanto questi aveva ceduto alcuni pezzi di ricambio di autovetture ad un soggetto che poi li aveva a sua volta abbandonati su un terreno.
Quindi ,partendo dal dato fattuale, il giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la responsabilità del produttore del rifiuto che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di essere in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti.
In sintesi, da entrambe queste pronunce, si ricava il principio cardine del sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti ovvero l’obbligo di diligenza che grava su tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di gestione del rifiuto ovvero dalla produzione fino al conferimento finale in impianto.
L’applicazione di tale principio comporta l’onere, per i diversi soggetti coinvolti nella filiera, di controllare la regolarità amministrativa dei soggetti a cui si conferiscono i rifiuti ed in particolare per il produttore degli stessi ciò comporta:
a) il controllo che il trasportatore a cui consegna i rifiuti sia in possesso dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali ed utilizzi veicoli debitamente autorizzati così come la medesima autorizzazione riporti i codici rifiuti corrispondenti a quelli che vengono ad esso affidati;
b) il controllo, in caso di presenza di un intermediario, che lo stesso sia iscritto alla categoria 8 dell’Albo gestori rifiuti;
c) il controllo che l’impianto di destinazione sia in possesso dell’idonea autorizzazione o comunicazione con la contestuale verifica della corrispondenza tra rifiuti conferiti e quelli contenuti nell’autorizzazione.
Qualora venga riscontrato da parte dell’autorità giudiziaria la violazione di tale obbligo di diligenza, il produttore/detentore risponderà del reato di concorso in trasporto illecito di rifiuti e più in generale del reato di illecita gestione di rifiuti in caso di mancanza dell’autorizzazione o della comunicazione per l’impianto di destinazione finale.
Gianpietro Luciano
2017-11-03
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
La Corte di Cassazione, Sezione Penale III, con le sentenze in commento ribadisce, in coerenza con il proprio consolidato orientamento, il principio secondo il quale colui che conferisce i propri rifiuti a terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che tali soggetti siano legittimamente autorizzati allo svolgimento delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti cioè che essi siano in possesso della prescritta autorizzazione; la violazione di tale elementare regola imprenditoriale configura una responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti.
Nel primo caso esaminato dalla Cassazione un soggetto, che aveva affidato a terzi i propri rifiuti, era stato condannato, in concorso con chi materialmente li aveva poi abbandonati in maniera incontrollata, dal giudice di primo grado in quanto non aveva richiesto al soggetto a cui aveva affidato tali rifiuti l’esibizione del titolo autorizzativo ovvero la necessaria documentazione, ma si era limitato ad assentire alle sole dichiarazioni verbali del medesimo.
Anche con la seconda pronuncia la suprema Corte ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Alessandria che aveva condannato il titolare di una carrozzeria per trasporto e smaltimento non autorizzato di rifiuti ferrosi, ex articolo 256, comma 1, del D.lgs. n.152/2016, in quanto questi aveva ceduto alcuni pezzi di ricambio di autovetture ad un soggetto che poi li aveva a sua volta abbandonati su un terreno.
Quindi ,partendo dal dato fattuale, il giudice di legittimità ha ritenuto sussistente la responsabilità del produttore del rifiuto che aveva fatto colpevole affidamento sulle sole rassicurazioni verbali del trasportatore di essere in possesso di regolare autorizzazione allo svolgimento dell’attività di trasporto di rifiuti.
In sintesi, da entrambe queste pronunce, si ricava il principio cardine del sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti ovvero l’obbligo di diligenza che grava su tutti i soggetti coinvolti nelle diverse fasi di gestione del rifiuto ovvero dalla produzione fino al conferimento finale in impianto.
L’applicazione di tale principio comporta l’onere, per i diversi soggetti coinvolti nella filiera, di controllare la regolarità amministrativa dei soggetti a cui si conferiscono i rifiuti ed in particolare per il produttore degli stessi ciò comporta:
a) il controllo che il trasportatore a cui consegna i rifiuti sia in possesso dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali ed utilizzi veicoli debitamente autorizzati così come la medesima autorizzazione riporti i codici rifiuti corrispondenti a quelli che vengono ad esso affidati;
b) il controllo, in caso di presenza di un intermediario, che lo stesso sia iscritto alla categoria 8 dell’Albo gestori rifiuti;
c) il controllo che l’impianto di destinazione sia in possesso dell’idonea autorizzazione o comunicazione con la contestuale verifica della corrispondenza tra rifiuti conferiti e quelli contenuti nell’autorizzazione.
Qualora venga riscontrato da parte dell’autorità giudiziaria la violazione di tale obbligo di diligenza, il produttore/detentore risponderà del reato di concorso in trasporto illecito di rifiuti e più in generale del reato di illecita gestione di rifiuti in caso di mancanza dell’autorizzazione o della comunicazione per l’impianto di destinazione finale.
Gianpietro Luciano
2017-11-03
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris