E' PRONTA LA BOZZA DEL REGOLAMENTO MINISTERIALE PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO DEL FRESATO DI ASFALTO
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, ha pubblicato la bozza del regolamento ministeriale, destinato a tutti gli impianti autorizzati in procedura “ordinaria” o in procedura “semplificata”, delineando i requisiti tecnici, affinché il fresato di asfalto dopo aver subito un trattamento, cessi di essere qualificato “rifiuto” per essere qualificato “granulato di conglomerato bituminoso” .
A tal proposito, definisce il “conglomerato bituminoso”: il rifiuto di una miscela di inerti e leganti bituminosi (Codice EER 17.03.02), proveniente da operazioni di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
Ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 il conglomerato bituminoso cessa di essere rifiuto e viene qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso” se sussistono i criteri di cui all’Allegato 1 (previsto dall’art.3) e se è utilizzato per la produzione di:
- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a caldo, rispettando la norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a freddo;
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma ENI EN 13242, escluso i recuperi ambientali.
VERIFICHE DEL RIFIUTO IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO
I controlli sui rifiuti vanno eseguiti dall’impianto di trattamento, per verificare l’assenza di materiale estraneo al conglomerato bituminoso.
Tale impianto, adotta una procedura per il “controllo visivo” considerato tale quello che “investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata”.
VERIFICHE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO
Le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, avvengono mediante il prelievo di campioni (nel rispetto della norma UNI 10802:2013):
- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m3;
- parametri da ricercare:
- Amianto (limite 1000 mg/kg)
- Sommatoria IPA (limite 100 mg/kg)
- analisi eseguite da un laboratorio certificato (ACCREDIA)
Il “granulato di conglomerato bituminoso” dovrà essere sottoposto anche al
- “Test di Cessione” previsto dall’Allegato 3 al DM 05/02/1998, con campionatura definita dalla normativa UNI 10802:2013:
- frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m3;
- analisi eseguite da un laboratorio certificato;
- preparazione del campione secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998;
- Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso:
- Presenza di materie estranee: max 1% in massa;
- Normativa EN 933-1 per la classificazione granulometrica;
- Normativa EN 932-3 per la natura degli aggregati.
OBBLIGHI DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRODUTTORE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per ciascun lotto, l’impianto deve redigere una Dichiarazione di Conformità (DDC), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso (Tabella 1 dell’Allegato1).
La dichiarazione va inviata con Raccomandata A.R. alle Autorità competente (Provincia) e all’agenzia di protezione ambientale (ARPA) di competenza.
- Il produttore della suddetta dichiarazione di conformità ne conserverà una copia (cartacea e/o digitale), presso l’impianto di produzione.
- Il produttore deve conservare per 5 anni, presso l’impianto di produzione, un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ponendo attenzione che agenti atmosferici non ne alterino le caratteristiche chimico-fisiche.
Tali ultimi adempimenti non devono essere rispettati dall’impresa produttrice di granulato di conglomerato bituminoso certificata EMAS, oppure UNI EN ISO 14001, mentre restano fermi tutti gli altri.
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO
Il produttore di granulato conglomerato bituminoso, entro 120 dall’entrata in vigore del regolamento, presenta un aggiornamento della comunicazione presentata alla Provincia presso la quale è iscritta ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs 152/2006 oppure un’istanza di aggiornamento delle autorizzazioni ottenute con procedura ordinaria.
2017-12-05
LUCA D’ALESSANDRIS
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006, ha pubblicato la bozza del regolamento ministeriale, destinato a tutti gli impianti autorizzati in procedura “ordinaria” o in procedura “semplificata”, delineando i requisiti tecnici, affinché il fresato di asfalto dopo aver subito un trattamento, cessi di essere qualificato “rifiuto” per essere qualificato “granulato di conglomerato bituminoso” .
A tal proposito, definisce il “conglomerato bituminoso”: il rifiuto di una miscela di inerti e leganti bituminosi (Codice EER 17.03.02), proveniente da operazioni di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e/o dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso.
Ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 il conglomerato bituminoso cessa di essere rifiuto e viene qualificato come “granulato di conglomerato bituminoso” se sussistono i criteri di cui all’Allegato 1 (previsto dall’art.3) e se è utilizzato per la produzione di:
- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a caldo, rispettando la norma UNI EN 13108 (serie da 1-7);
- miscele bituminose prodotte con la miscelazione a freddo;
- aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma ENI EN 13242, escluso i recuperi ambientali.
VERIFICHE DEL RIFIUTO IN INGRESSO ALL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO
I controlli sui rifiuti vanno eseguiti dall’impianto di trattamento, per verificare l’assenza di materiale estraneo al conglomerato bituminoso.
Tale impianto, adotta una procedura per il “controllo visivo” considerato tale quello che “investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata”.
VERIFICHE SUL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CHE HA CESSATO LA QUALIFICA DI RIFIUTO
Le verifiche sul granulato di conglomerato bituminoso, avvengono mediante il prelievo di campioni (nel rispetto della norma UNI 10802:2013):
- frequenza campionamento: 1 campione ogni 3000 m3;
- parametri da ricercare:
- Amianto (limite 1000 mg/kg)
- Sommatoria IPA (limite 100 mg/kg)
- analisi eseguite da un laboratorio certificato (ACCREDIA)
Il “granulato di conglomerato bituminoso” dovrà essere sottoposto anche al
- “Test di Cessione” previsto dall’Allegato 3 al DM 05/02/1998, con campionatura definita dalla normativa UNI 10802:2013:
- frequenza campionamento 1 campione ogni 3000 m3;
- analisi eseguite da un laboratorio certificato;
- preparazione del campione secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’Ambiente 5 febbraio 1998;
- Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso:
- Presenza di materie estranee: max 1% in massa;
- Normativa EN 933-1 per la classificazione granulometrica;
- Normativa EN 932-3 per la natura degli aggregati.
OBBLIGHI DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO PRODUTTORE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
Per ciascun lotto, l’impianto deve redigere una Dichiarazione di Conformità (DDC), resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), attestante le caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso (Tabella 1 dell’Allegato1).
La dichiarazione va inviata con Raccomandata A.R. alle Autorità competente (Provincia) e all’agenzia di protezione ambientale (ARPA) di competenza.
- Il produttore della suddetta dichiarazione di conformità ne conserverà una copia (cartacea e/o digitale), presso l’impianto di produzione.
- Il produttore deve conservare per 5 anni, presso l’impianto di produzione, un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ponendo attenzione che agenti atmosferici non ne alterino le caratteristiche chimico-fisiche.
Tali ultimi adempimenti non devono essere rispettati dall’impresa produttrice di granulato di conglomerato bituminoso certificata EMAS, oppure UNI EN ISO 14001, mentre restano fermi tutti gli altri.
ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO
Il produttore di granulato conglomerato bituminoso, entro 120 dall’entrata in vigore del regolamento, presenta un aggiornamento della comunicazione presentata alla Provincia presso la quale è iscritta ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs 152/2006 oppure un’istanza di aggiornamento delle autorizzazioni ottenute con procedura ordinaria.
2017-12-05
LUCA D’ALESSANDRIS
www.consulenzagestionerifiuti.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.
Luca D'Alessandris