ABBANDONO RIFIUTI CONFERMATO DAL TAR DI PESCARA L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DELL'AREA
Il TAR di Pescara, con sentenza n. 26/2020, accoglie il ricorso del Concessionario autostradale e ribadisce l'obbligo del Comune di garantire al proprietario dell'area ove sono stati rinvenuti i rifiuti abbandonati, la partecipazione al procedimento amministrativo culminato nell’adozione del provvedimento gravato, necessaria al fine di verificare se la violazione contestata fosse o meno imputabile a titolo di dolo o colpa alla società ricorrente.
La consolidata Giurisprudenza in materia, ha più volte ribadito l'obbligo del Comune di accertare la responsabilità dell'avvenuto abbandono dei rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.Lgs 152/2006, "che in solido con il responsabile grava anche sul proprietario del sito, laddove essa sia imputabile “a titolo di dolo o colpa”, e comunque, a tal fine, si impone come necessario ed imprescindibile l’accertamento “in contraddittorio con i soggetti interessati”.
L’applicazione del regime di responsabilità istituito dalla Direttiva UE 2004/35 sul danno ambientale ha, invero, come suo ineludibile presupposto essenziale l’individuazione di un soggetto che possa essere qualificato come responsabile della contaminazione, dovendo, dunque, l’Amministrazione accertare il nesso di causalità che esiste tra l’attività svolta dall’interessato ed il danno ambientale contestato.
Affinché la colpa sia ascrivibile in capo al Proprietario dell'area, ai sensi dell'art. 192, comma 3, D.lgs 152/2006 deve essere oggetto di positivo accertamento da parte dell’amministrazione nell’ambito del procedimento, anche al fine di verificare il rilievo ove occorra dell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, imposte dall’ordinaria diligenza, ossia sulla base di un comportamento prudenzialmente esigibile per assicurare un'efficace protezione e sicurezza dell'area, come nei casi di persistenza di sversamenti continuativi e ripetuti nel tempo, conosciuti dal proprietario e non opportunamente segnalati o altrimenti fronteggiati."
Pertanto, al fine di evitare la solidale responsabilità, il proprietario dell'area che viene a conoscenza dell'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti nel proprio terreno, deve denunciare immediatamente l'accaduto al Comune ed alle autorità di controllo e di polizia, ed attuare tutti gli accorgimenti e cautele necessarie ad impedire il ripertersi di tali abbandoni.
16/02/2020
www.consulenzagestionerifiuti.it
Il TAR di Pescara, con sentenza n. 26/2020, accoglie il ricorso del Concessionario autostradale e ribadisce l'obbligo del Comune di garantire al proprietario dell'area ove sono stati rinvenuti i rifiuti abbandonati, la partecipazione al procedimento amministrativo culminato nell’adozione del provvedimento gravato, necessaria al fine di verificare se la violazione contestata fosse o meno imputabile a titolo di dolo o colpa alla società ricorrente.
La consolidata Giurisprudenza in materia, ha più volte ribadito l'obbligo del Comune di accertare la responsabilità dell'avvenuto abbandono dei rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3 del D.Lgs 152/2006, "che in solido con il responsabile grava anche sul proprietario del sito, laddove essa sia imputabile “a titolo di dolo o colpa”, e comunque, a tal fine, si impone come necessario ed imprescindibile l’accertamento “in contraddittorio con i soggetti interessati”.
L’applicazione del regime di responsabilità istituito dalla Direttiva UE 2004/35 sul danno ambientale ha, invero, come suo ineludibile presupposto essenziale l’individuazione di un soggetto che possa essere qualificato come responsabile della contaminazione, dovendo, dunque, l’Amministrazione accertare il nesso di causalità che esiste tra l’attività svolta dall’interessato ed il danno ambientale contestato.
Affinché la colpa sia ascrivibile in capo al Proprietario dell'area, ai sensi dell'art. 192, comma 3, D.lgs 152/2006 deve essere oggetto di positivo accertamento da parte dell’amministrazione nell’ambito del procedimento, anche al fine di verificare il rilievo ove occorra dell’omissione degli accorgimenti e delle cautele, anche di ordine civilistico, imposte dall’ordinaria diligenza, ossia sulla base di un comportamento prudenzialmente esigibile per assicurare un'efficace protezione e sicurezza dell'area, come nei casi di persistenza di sversamenti continuativi e ripetuti nel tempo, conosciuti dal proprietario e non opportunamente segnalati o altrimenti fronteggiati."
Pertanto, al fine di evitare la solidale responsabilità, il proprietario dell'area che viene a conoscenza dell'abbandono dei rifiuti da parte di ignoti nel proprio terreno, deve denunciare immediatamente l'accaduto al Comune ed alle autorità di controllo e di polizia, ed attuare tutti gli accorgimenti e cautele necessarie ad impedire il ripertersi di tali abbandoni.
16/02/2020
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Luca D'Alessandris